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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 05794/2026 del 12/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il difensore ha impugnato l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere (delitto ex art. 73 d.P.R. 309/1990 per detenzione ai fini di spaccio di ingenti quantità di stupefacenti) contestando vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 274 e 275 c.p.p. e vizio di motivazione. In particolare si assumeva che il Tribunale non avesse valutato l'elemento nuovo consistente nella disponibilità della sorella ad ospitare l'indagato ad Acireale, anche con braccialetto elettronico, in un luogo diverso da quello dei fatti, e dunque non avesse adeguatamente motivato sulla inadeguatezza degli arresti domiciliari rispetto alla custodia in carcere.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'ordinanza del Tribunale fosse adeguatamente motivata sia sugli elementi indiziari (circa 900 g di cocaina, hashish, marijuana, bilancino, materiale per il confezionamento, macchine per sottovuoto, appunti con nomi e cifre) sia sulle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione), valorizzando anche precedenti specifici, tra cui una condanna per evasione. La Corte ha ricordato il principio, post modifiche 2015 all'art. 275 c.p.p., del dovere del giudice di indicare le ragioni per le quali le altre misure sono inadeguate, precisando però che non è richiesta una dimostrazione analitica per ogni misura quando emergono elementi specifici che giustificano la custodia in carcere. Il difensore non si è confrontato con la motivazione relativa ai precedenti (evasione) e non ha dimostrato in modo efficace che la disponibilità della sorella neutralizzasse il rischio di reiterazione. Conseguentemente il ricorso è inammissibile e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e dell'art. 1, comma 64, L. n.103/2017).

Norme richiamate

  • art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990

    Reato contestato (detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti); la gravità e la quantità della droga sono state utilizzate come elementi per valutare il pericolo di reiterazione e l'adeguatezza della custodia in carcere.

  • art. 274 c.p.p.

    Norma procedurale richiamata nel motivo di ricorso (riguarda i limiti e le forme dei motivi nelle impugnazioni), usata per sostenere presunte violazioni di diritto nell'atto impugnatorio.

  • art. 275 c.p.p.

    Diritto procedurale sulla motivazione della misura cautelare: dopo le modifiche del 2015 impone al giudice l'obbligo di indicare le ragioni per le quali le altre misure cautelari risultano inadeguate, pur non richiedendo sempre una dimostrazione analitica per ciascuna alternativa quando emergono elementi specifici che giustificano la custodia in carcere.

  • Legge 16 aprile 2015, n. 47 (modifica art. 275 c.p.p.)

    Ha introdotto l'onere motivazionale specifico circa l'inadeguatezza delle misure alternative, richiamato dalla Corte come parametro di valutazione del giudice del riesame.

  • art. 616 c.p.p.

    Prevede l'onere delle spese processuali per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

  • art. 1, comma 64, Legge n. 103/2017

    Consente di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p.; la Corte l'ha richiamata per giustificare la condanna al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.

  • Sentenze di cassazione e giurisprudenza richiamate (Sez.3 n.842/2015; Sez.5 n.51260/2014; Corte Cost. n.186/2000)

    Giurisprudenza che chiarisce gli obblighi motivazionali del giudice nella scelta delle misure cautelari e il principio per cui non è sempre richiesta una dimostrazione analitica dell'inadeguatezza di tutte le misure alternative; la Corte ha applicato tali principi per valutare la congruità dell'ordinanza impugnata.

Massime di principio

  • La mera presentazione di una disponibilità domiciliare alternativa (es. casa di un parente) non impone automaticamente la sostituzione della custodia in carcere: il giudice valuta complessivamente il rischio di reiterazione e la personalità del soggetto, inclusi precedenti specifici come condanne per evasione.
  • Quando è scoperta una grande quantità di sostanza e elementi tipici dell'attività di spaccio (bilancini, materiale per confezionamento, appunti con nomi/cifre), la custodia in carcere è frequentemente ritenuta idonea per scongiurare il pericolo di reiterazione.
  • Dopo le modifiche normative del 2015 all'art. 275 c.p.p., il giudice deve indicare perché le misure alternative risultano inadeguate; tuttavia non è sempre necessaria una disamina analitica di ciascuna misura se emergono elementi specifici che giustificano la custodia in carcere.
  • In sede di impugnazione limitata (es. riesame sulle esigenze cautelari) il ricorrente deve confrontarsi esplicitamente con le motivazioni del provvedimento impugnato, in particolare con i precedenti penalmente rilevanti; l'omessa contestazione di elementi decisivi comporta elevata probabilità di inammissibilità.
  • Per ottenere la sostituzione della misura con arresti domiciliari + braccialetto elettronico è utile fornire elementi concreti e verificabili sulla reale efficacia del controllo a distanza (idoneità del domicilio, supervisione, misura di sicurezza effettiva) e dimostrare come tali misure neutralizzino specifici rischi indicati dal giudice (es. reiterazione, contatti con rete di spaccio).

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