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Cassazione Penale, Ordinanza n. 30807/2025 del 15/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, condannato in rito abbreviato alla pena di quattro mesi di arresto per la violazione del divieto di accesso disposto dal Questore, ha proposto ricorso per cassazione con un motivo unico deducendo violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità. Ha contestato la legittimità e la motivazione del provvedimento amministrativo presupposto e la prova della sua consapevolezza del divieto. La Corte rileva però che le censure sono inammissibili perché sostanzialmente ripetitive di doglianze già esaminate e respinte in appello, mirano a una rivalutazione del materiale probatorio e non indicano specifici travisamenti di emergenze processuali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le doglianze non fossero consentite in sede di legittimità, perché dirette a una nuova lettura delle prove e non supportate da una specifica critica ai passaggi della sentenza impugnata. È stata confermata la condanna già pronunciata nei precedenti gradi; il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 2, d.l. n. 14 del 2017

    norma incriminatrice posta a base della condanna per la violazione del divieto di accesso in specifiche aree urbane

  • art. 616 c.p.p.

    base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si risolvano nella mera riproposizione di deduzioni già vagliate e disattese dal giudice di merito, se non accompagnate da una critica specifica e puntuale della motivazione impugnata.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del compendio probatorio o una diversa lettura delle fonti di prova, salvo che si alleghi e si specifichi un effettivo travisamento di emergenze processuali decisive.
  • La motivazione della sentenza di merito è sufficiente quando dia conto degli elementi fattuali ritenuti decisivi, come la conoscenza del divieto da parte dell'imputato e la ragionevolezza del provvedimento amministrativo presupposto, senza che la Cassazione possa sostituirsi al giudice di fatto.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, ove ravvisabile colpa nella proposizione del gravame, anche al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiOnere della prova

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