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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10780/2025 del 18/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso l'ordinanza della Corte d'Assise d'Appello di Messina del 29.11.2023 che aveva rigettato l'opposizione alla confisca disposta in sede esecutiva il 21.11.2017 su beni ritenuti riconducibili a Ofria (condannato per associazione mafiosa) e intestati alla moglie Foti. I ricorrenti deducono violazione dell'art. 12-sexies D.L. n.306/1992 e dell'art. 627 c.p.p. e vizio di motivazione, contestando in particolare: la valutazione sulla provenienza dell'acconto di 21.000.000 lire per l'immobile del 2000 (sostenendo fosse stato versato dal padre con effetti cambiari), la non considerazione di risparmi positivi in alcuni anni e del totale risparmio dal 1997 al 2013, e l'uso della soglia di povertà Istat come parametro presuntivo; chiedono inoltre chiarimenti sulla presunta fittizietà dell'intestazione alla Foti e sulla possibilità di una confisca parziale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso come infondato. Ha ritenuto congrua e logica la ricostruzione della Corte territoriale che, dopo aver effettuato un esame sinottico dei flussi reddituali e patrimoniali (inclusi i risarcimenti percepiti), ha escluso che le entrate lecite dei coniugi fossero sufficienti a giustificare gli acquisti immobiliari. Ha confermato che: la somma di 21.000.000 di lire non è stata documentata come versamento del padre (e l'atto notarile indica pagamento in contanti), i risarcimenti precedenti sono verosimilmente stati consumati per il mantenimento familiare e non potevano quindi coprire l'esborso del 2000, la Foti è risultata intestataria fittizia e le acquisizioni sono state finanziate con risorse di provenienza illecita. Pertanto la confisca è stata ritenuta legittima e non meritevole di riduzione parziale.

Norme richiamate

  • art. 12-sexies D.L. n. 306/1992 (convertito nella legge n. 356/1992)

    Disciplina la confisca per sproporzione/accumulazione illecita: si instaura una presunzione iuris tantum di illecita provenienza quando il patrimonio è sproporzionato rispetto ai redditi; nel caso di beni intestati a terzi è l'accusa che deve dimostrare la sproporzione e la fittizietà dell'intestazione; la confisca può essere limitata alla quota corrispondente al contributo illecito solo se probato un contributo legittimo.

  • art. 240-bis c.p. (e richiamo alla previgente disciplina allargata)

    Riferimento alla normativa vigente in tema di confisca ‘allargata’ a seguito di delitti legati alla criminalità organizzata; la giurisprudenza interpreta la norma nel senso di consentire la confisca quando la sproporzione è adeguatamente provata e motivata.

  • art. 627 cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata rispetto ai controlli sull'ordinanza impugnata e ai limiti del sindacato di legittimità: la Cassazione valuta se la motivazione del giudice di merito sia logica, congrua e confrontata con le deduzioni difensive.

Massime di principio

  • Quando un bene è formalmente intestato a un terzo, l'accusa deve dimostrare la sproporzione tra redditi dichiarati e valore degli acquisti per ritenere l'intestazione fittizia; la semplice intestazione non esclude la confisca se emerge la sostanziale disponibilità del condannato.
  • La presunzione iuris tantum di illecita accumulazione scatta se, dopo l'analisi dei flussi reddituali e dei risparmi, risulta una evidente sproporzione; grava poi sull'interessato l'onere di provare con documenti la provenienza lecita delle risorse.
  • Allegazioni difensive generiche o esclusivamente testimoniali non sono sufficienti a superare la presunzione: è richiesta documentazione probatoria (es. cambiali, effetti, movimenti bancari, atti che dimostrino l'esborso legittimo).
  • I risarcimenti percepiti possono essere valutati come disponibili solo se emerge con prova che non siano stati integralmente destinati al mantenimento familiare; in loro assenza la corte può ritenere quelle somme consumate.
  • Parametri statistici (es. soglia di povertà Istat) possono essere utilizzati come elementi indicativi nella valutazione della capacità reddituale, purché il giudice motivi il loro impiego e li confronti con gli elementi di fatto prodotti dalle parti.
  • La possibilità di una confisca parziale sussiste solo se è provato in modo specifico e verificabile il contributo lecito alla formazione del prezzo: in caso contrario la confisca per intero può essere confermata.

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