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Sentenza

Sentenza n. 397/2026 - Cagliari, Sezione 1

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Cagliari, sezione Lavoro, n. 748/2024, emessa nel giudizio avente r.g. n. 1512/2023, pubblicata in data 23.05.2024, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito è stato condannato a riconoscere in favore della ricorrente il beneficio della c.d. "Carta del docente".

Giustizia amministrativa202501280

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna - Cagliari, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, n. 748/2024, recante condanna al riconoscimento del beneficio della Carta del docente

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza del Tribunale di Cagliari, Sezione Lavoro, n. 748/2024, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere, mediante accredito sulla carta elettronica del docente e alle medesime regole previste per i dipendenti a tempo indeterminato, la somma di euro 1.000,00, oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto sino all'effettiva attribuzione. La pronuncia era stata notificata al Ministero il 17 giugno 2024, ma l'Amministrazione non aveva dato esecuzione al comando giudiziale, salvo il pagamento delle spese legali. Era inoltre inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia, la condanna a un'astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la rifusione delle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato e che il termine di 120 giorni dalla notificazione era inutilmente decorso. Ha quindi ordinato al Ministero di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza, o dalla sua notificazione se anteriore, mediante il riconoscimento del beneficio della Carta elettronica del docente. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato commissario ad acta il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente, con facoltà di delega ad altro dirigente, assegnandogli 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà ricorrere, in caso di incapienza dei fondi ministeriali, ai capitoli di bilancio specificamente destinati e al pagamento in conto sospeso ai sensi dell'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. È stata respinta la domanda di astreinte: pur non essendo astrattamente preclusa nei confronti della pubblica amministrazione, la penalità di mora è stata ritenuta non necessaria in ragione della nomina del commissario ad acta e comunque non opportuna per la complessità del procedimento di attivazione della Carta, il coinvolgimento di più soggetti e strutture, l'eccezionale mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale del beneficio, destinato alla formazione professionale e di uso facoltativo. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 600,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove versato.

Norme richiamate

  • artt. 112 e ss. c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e consentono al giudice di imporre all'Amministrazione gli adempimenti necessari e di adottare misure sostitutive.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza; il comma 4, lett. e), consente la condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione, salva la valutazione delle ragioni ostative.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    L'astreinte nei confronti della pubblica amministrazione è astrattamente ammissibile, ma può essere esclusa quando ricorrano ragioni ostative, anche in considerazione delle difficoltà di adempimento connesse a vincoli normativi, di bilancio e a specifici interessi pubblici.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente la proposizione dell'azione esecutiva e, nel caso concreto, del giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione debitrice, il ricorso ai capitoli di bilancio specificamente destinati e all'istituto del pagamento in conto sospeso per dare esecuzione al giudicato.

  • art. 22, comma 36, l. 23 dicembre 1994, n. 724

    È richiamato nel titolo esecutivo quale base per il riconoscimento, sulla sorte capitale, del maggior importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto all'accredito sino all'effettiva attribuzione.

  • art. 4 D.P.C.M. 28 novembre 2016

    È richiamato per individuare il coinvolgimento di SO.GE.I. e CONSAP nelle attività di predisposizione e attivazione della Carta elettronica del docente.

  • Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 25 giugno 2014, n. 15

    L'astreinte nei confronti dell'Amministrazione non è astrattamente esclusa, ma l'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. prevede, oltre al limite della manifesta iniquità, anche l'autonomo limite costituito da altre ragioni ostative.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'accertamento del passaggio in giudicato del titolo, della sua notificazione all'Amministrazione e del decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione integrale della pronuncia entro un termine assegnato.
  • In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione dopo l'ordine di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandone i poteri sostitutivi, il termine per l'intervento e la facoltà di delega.
  • Il commissario ad acta incaricato di eseguire una pronuncia nei confronti dell'Amministrazione può utilizzare, in caso di incapienza dei fondi ordinari, i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e l'istituto del pagamento in conto sospeso, ove previsto dalla disciplina applicabile.
  • L'astreinte prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è astrattamente applicabile anche alla pubblica amministrazione, ma può essere negata quando la nomina del commissario ad acta costituisca misura adeguata e sussistano altre ragioni ostative, quali la complessità organizzativa dell'adempimento, i vincoli di bilancio, la mole del contenzioso seriale e la natura non essenziale della prestazione dovuta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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