Cassazione Civile, Ordinanza n. 31078/2022 del 20/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento notificati a due società, nell’ambito di una rettifica della perdita fiscale Ires di gruppo per il periodo d’imposta 2004. L’Ufficio aveva contestato, tra l’altro, la deduzione di una svalutazione di partecipazione iscritta dalla controllante nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2003, riducendo il valore della partecipazione totalitaria in una società controllata in liquidazione. Secondo l’Amministrazione, la svalutazione era incompatibile con la disciplina civilistica e con i principi contabili nazionali e aveva l’effetto di far rientrare nell’agevolazione transitoria prevista dalla riforma Ires una minusvalenza altrimenti non deducibile. Le contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 2423-bis e 2426 c.c., dei principi contabili nazionali (in particolare il principio OIC richiamato sul trattamento dei dividendi della controllata) e dell’art. 4, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 344/2003. Sostenevano che il dividendo della controllata poteva essere contabilizzato nell’esercizio in cui matura, anche prima dell’approvazione formale della delibera di distribuzione, in applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma e della competenza economica, specie perché i dividendi erano stati incassati prima dell’approvazione del bilancio 2003; di conseguenza, la svalutazione al bilancio 2003 sarebbe stata legittima e avrebbe consentito di accedere alla disciplina transitoria agevolativa.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha osservato che il principio contabile evocato non consente di derogare alla regola per cui i dividendi devono essere contabilizzati solo nell’esercizio in cui maturano, e che nel caso concreto essi maturarono solo nell’anno successivo, al momento della delibera assembleare che ne autorizzò il riparto. Da ciò ha tratto la conferma della correttezza della decisione di merito, che aveva escluso la legittimità della svalutazione iscritta nel 2003 e, quindi, l’applicabilità della disciplina transitoria invocata. Il ricorso è stato rigettato; le ricorrenti sono state condannate alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2423-bis c.c.
richiama il principio di competenza economica, riferito ai proventi e agli oneri dell’esercizio; nel caso concreto non consente di anticipare al 2003 la contabilizzazione di utili/dividendi maturati solo nel 2004.
art. 2426 c.c.
è richiamato come norma sulla redazione del bilancio e sulla valutazione delle poste, ma la Corte ne esclude la violazione sulla base della corretta imputazione temporale dei dividendi e della svalutazione.
art. 4, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 344/2003
la disciplina transitoria agevolativa è applicabile solo alle partecipazioni effettivamente svalutate nei presupposti e nei tempi consentiti; non può operare se la svalutazione è iscritta in un esercizio non corretto.
artt. 39, comma primo, e 41-bis d.P.R. n. 600/1973
sono richiamati come base del potere di accertamento fiscale da parte dell’Amministrazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
viene dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In materia di bilancio e fiscalità, la contabilizzazione di dividendi e utili deve seguire il principio di competenza e il momento effettivo di maturazione, non potendo essere anticipata solo in base a una prassi contabile se questa contrasta con la regola generale applicabile.
- La delibera assembleare che autorizza il riparto dei dividendi costituisce, nel caso esaminato, il momento di maturazione rilevante ai fini contabili; prima di tale delibera gli utili non possono essere considerati maturati ai fini della svalutazione della partecipazione.
- La disciplina fiscale transitoria che consente il riconoscimento di minusvalenze su partecipazioni richiede il rispetto dei presupposti sostanziali e temporali della svalutazione civilistica; se la svalutazione è iscritta in un esercizio non consentito, il beneficio fiscale non spetta.
- In sede di legittimità, la censura per violazione di norme civilistiche e di principi contabili è infondata quando la decisione di merito abbia correttamente ricostruito il momento di competenza del componente reddituale e ne abbia tratto coerentemente le conseguenze fiscali.
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