Sentenza n. 3258/2026 - Roma, Sezione 1
per l’annullamento - quanto all’atto introduttivo del giudizio: 1) del decreto del Ministero della salute del 6 luglio 2022, pubblicato sulla GU n. 216 del 15 settembre 20221, con il quale si certifica il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, quantificando altresì la quota complessiva di ripiano, a livello regionale, da porre a carico delle aziende fornitrici dei dispositivi medici per i medesimi anni, ivi compresi tutti i relativi allegati nella parte in cui lesivi degli interessi della ricorrente; 2) del decreto del Ministero della salute 6 ottobre 2022, pubblicato sulla GU n. 251 del 26 ottobre 2022, recante adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; 3) dell’accordo tra Stato e regioni intervenuto con atto n. 181 del 7 novembre 2019 in sede di Conferenza Stato-regioni; 4) della circolare del Ministero della salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019; 5) ove occorra dell’accordo tra Stato e regioni intervenuto con atto n. 182 del 7 novembre 2019 in sede di Conferenza Stato-Regioni; 6) di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuto; - quanto ai motivi aggiunti, oltre che degli atti già impugnati: 7) del decreto direttoriale della Provincia autonoma di Bolzano n. 24408 del 2022, privo di data, e dei relativi atti presupposti, tra cui la determinazione dell’Azienda sanitaria dell’Alto Adige prot. n. 2022 A-001321 del 30 novembre 2022; 8) di ogni altro atto o provvedimento presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuto;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreti ministeriali, accordi Stato-Regioni, circolare ministeriale e provvedimenti regionali relativi al ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici negli anni 2015-2018
Esito
La controversia
La ricorrente ha impugnato, con il ricorso introduttivo e successivi motivi aggiunti, gli atti statali e regionali concernenti la certificazione del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici e la determinazione della quota di ripiano posta a carico delle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. In particolare, sono stati contestati il decreto ministeriale del 6 luglio 2022, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, gli accordi Stato-Regioni del 7 novembre 2019, una circolare ministeriale e il decreto direttoriale della Provincia autonoma di Bolzano, unitamente agli atti presupposti e consequenziali. Nel corso del giudizio la ricorrente ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, avendo aderito all’istituto deflattivo del contenzioso introdotto dall’art. 7 del d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., prendendo atto della dichiarazione della ricorrente relativa all’adesione all’istituto deflattivo del contenzioso previsto dall’art. 7 del d.l. n. 95/2025, convertito dalla l. n. 118/2025. La controversia non è stata quindi definita mediante esame della legittimità degli atti impugnati né dei singoli motivi di ricorso. Le spese di giudizio sono state compensate per giusti motivi.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, sopravviene una situazione che elimina l’utilità della pronuncia richiesta.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale applicabile alla trattazione della causa in udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
art. 7 d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118
Ha introdotto l’istituto deflattivo del contenzioso cui la ricorrente ha aderito, determinando la cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- L’adesione del ricorrente a un istituto deflattivo del contenzioso, quando determina il venir meno dell’interesse alla decisione sulla domanda di annullamento, giustifica la dichiarazione di cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- La dichiarazione di cessazione della materia del contendere preclude l’esame nel merito dei motivi di ricorso e della legittimità degli atti impugnati, poiché la controversia non conserva più un’utilità concreta per il ricorrente.
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