Ordinanza n. 1094/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio – Roma, Sezione Quarta, che aveva accolto la domanda cautelare contro il PEI definitivo e le determinazioni relative all’assegnazione delle ore di sostegno scolastico
Esito
Favorevole al resistente (genitori della minore)
Prevale il privato
La controversia
Roma Capitale ha proposto appello cautelare ai sensi dell’art. 62 c.p.a. contro l’ordinanza del TAR Lazio che aveva accolto la domanda cautelare proposta dai genitori di una minore con grave disabilità. La controversia riguarda il PEI definitivo e l’assegnazione, per l’anno scolastico in corso, di un numero di ore di sostegno ritenuto dai genitori non adeguato alla patologia e alle concrete esigenze della minore. Dal testo emerge che l’appellante contestava, in sostanza, la misura cautelare concessa in primo grado, mentre le amministrazioni statali e i genitori si sono costituiti in giudizio.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello cautelare e confermato la misura disposta dal TAR. Ha ritenuto sussistenti il fumus boni iuris dei motivi proposti contro il PEI definitivo e il periculum in mora, poiché dagli atti non risultava prima facie garantita alla minore, per l’anno scolastico in corso, un’assegnazione di ore di sostegno adeguata alla gravità della disabilità e calibrata sulle sue esigenze concrete. Il Collegio ha affermato che il sostegno necessario a rendere effettivo il diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica può arrivare, nelle situazioni di gravità, sino alla copertura integrale del tempo-scuola e non può essere negato o ridotto per esigenze organizzative o di contenimento della spesa pubblica. Roma Capitale è stata condannata al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 3.000,00 oltre oneri e accessori, in favore dei genitori; le spese sono state compensate nei rapporti tra le amministrazioni statali e le altre parti.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
appello cautelare ex art. 62 cod. proc. amm.
L’appello cautelare è stato esaminato e respinto, con conferma della misura cautelare adottata dal giudice di primo grado.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5
La disposizione è richiamata quale base per disporre l’oscuramento delle generalità della minore, dei genitori e degli altri dati idonei a identificarli.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è richiamata insieme alla normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali per giustificare l’oscuramento dei dati identificativi dei soggetti interessati.
Massime di principio
- Il sostegno scolastico dovuto all’alunno in condizione di grave disabilità deve essere assicurato nella misura necessaria a rendere effettivi il diritto all’istruzione e l’integrazione scolastica; nelle situazioni di particolare gravità può essere disposto anche sino alla copertura integrale del tempo-scuola.
- L’erogazione dell’assistenza necessaria all’alunno con grave disabilità non può essere subordinata alla disponibilità finanziaria dell’ente quando tale subordinazione comporti l’azzeramento, o una compromissione sostanziale, delle possibilità di fruizione del servizio.
- In sede cautelare, il fumus può ritenersi sussistente quando dagli atti risulti prima facie che il numero di ore di sostegno assegnato non sia adeguato alla patologia dell’alunno e non sia calibrato sulle sue concrete esigenze individuali.
- Il periculum in mora sussiste quando l’insufficiente assegnazione del sostegno rischia di pregiudicare, durante l’anno scolastico in corso, l’effettivo esercizio del diritto all’istruzione e all’integrazione scolastica dell’alunno con grave disabilità.
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