Cassazione Penale, Sentenza n. 2218/2022 del 19/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Le società hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di Pescara del 15/06/2021 che aveva dichiarato inammissibile la loro richiesta di riesame ex art. 322 c.p.p. avverso l'emendamento del G.I.P. (18/05/2021) al provvedimento di sequestro preventivo a fini di confisca (8/10/2020) che aveva esteso il vincolo anche ai beni mobili e immobili delle due società per valori rispettivamente di €2.855.453,00 e €246.446,00. I ricorsi sono articolati in otto motivi: impugnabilità del provvedimento del G.I.P.; violazione del principio della domanda; immodificabilità dei provvedimenti giudiziari e rispetto delle regole procedimentali; affermazione erronea del giudicato cautelare; mancata limitazione del sequestro ai beni costituenti profitto del reato; mancanza del fumus commissi delicti; violazioni di norme del d.lgs. n.74/2000; e presunte violazioni di norme costituzionali e CEDU.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili perché presentati da difensore privo di procura speciale, principio confermato dalla giurisprudenza consolidata citata nella sentenza. Le procure speciali non risultavano nel fascicolo della Corte. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno condannato al versamento di €3.000 in favore della cassa delle ammende, per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. Per tale motivo la Corte non è entrata nel merito dei motivi sostanziali posti a fondamento dei ricorsi.
Norme richiamate
art. 322 cod. proc. pen.
Disciplina del riesame; la Corte rileva che il ricorso per cassazione avverso il rigetto della richiesta di riesame è inammissibile se proposto da difensore privo di procura speciale
art. 321 cod. proc. pen.
Norma sul sequestro preventivo; richiamata come fondamento procedimentale dell'atto impugnato (sequestro e modifiche operate dal G.I.P.)
art. 324 cod. proc. pen.
Norma sulle impugnazioni dei provvedimenti cautelari; citata nei motivi di ricorso ma non esaminata nel merito per inammissibilità
art. 12-bis d.lgs. n. 74/2000
Disciplina sulla confisca per profitto di reato in materia tributaria; richiamata quale base normativa per il sequestro a fini di confisca dei beni societari
art. 240 cod. pen.
Rilevanza del profitto del reato ai fini della confisca; i ricorrenti lamentavano la mancata limitazione del sequestro ai soli beni costituenti profitto, ma la questione non è stata esaminata per inammissibilità
art. 192 cod. proc. pen.
Regola sul fumus commissi delicti; i ricorrenti hanno contestato la sua sussistenza, ma la Corte non ha deciso nel merito a causa dell'inammissibilità formale
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Richiamata in relazione ai limiti dell'immodificabilità dei provvedimenti giudiziari e alle possibilità di correzione di errori od omissioni; questione non risolta nel merito
art. 6 par. 2 CEDU
Richiamato dai ricorrenti in ordine alla presunta lesione del diritto ad un equo processo; non valutato nel merito per inammissibilità
artt. 24 e 111 Cost.
Richiamate dai ricorrenti con riguardo alla tutela giurisdizionale e al diritto di difesa; la Corte non si è pronunciata sul merito delle censure costituzionali per il vizio formale
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione proposto da un difensore a nome di un terzo (in particolare per impugnare provvedimenti cautelari o istanze di riesame) richiede la procura speciale: la sua mancanza rende il ricorso inammissibile senza esame del merito.
- La mancata produzione o mancata annotazione in fascicolo della procura speciale determina la fine del processo di impugnazione per vizio formale; prima di proporre ricorso verificare che la procura sia presente nel fascicolo e/o depositata correttamente.
- Le questioni sostanziali (es. limite del sequestro ai soli beni profitto del reato, sussistenza del fumus commissi delicti, violazioni CEDU o costituzionali) rimangono inevase se il giudice dichiara l'inammissibilità per vizi formali; pertanto la cura degli aspetti formali è indispensabile per ottenere l'esame del merito.
- La giurisprudenza di legittimità è consolidata sul punto della procura speciale per le impugnazioni proposte dal terzo interessato: non confidare su possibili sanatorie in Cassazione per difetti di rappresentanza.
- Oltre alle spese processuali, l'insufficiente diligenza nella curatela degli atti processuali può comportare sanzioni economiche aggiuntive (cassa delle ammende) se il difetto è ritenuto colposo; quindi adottare comportamenti cautelativi e documentare i poteri di rappresentanza.
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