Cassazione Penale, Sentenza n. 20493/2022 del 25/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso il rigetto della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 L. 26/7/1975 n. 354. Il difensore deduceva: a) manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, poiché il Tribunale, pur rilevando un percorso di revisione critica intrapreso dal detenuto per l'impatto sulla famiglia, ha ritenuto che non fosse frutto di una reale e compiuta presa di coscienza; b) errata interpretazione dell'art. 47 L. n. 354/1975 per avere imposto come condizione la "maturità della revisione critica" non prevista dalla norma e per non aver valutato elementi positivi quali piena integrazione in carcere, dialogo con operatori, iscrizione a corso scolastico, attività di volontariato; c) mancata considerazione dell'assenza di precedenti e della buona condotta successiva al reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando il giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma. La Corte ha ritenuto che il provvedimento impugnato violi la legge perché richiede illegittimamente una "matura e completa revisione critica" come presupposto per concedere l'affidamento: la giurisprudenza consolidata e la lettura sistematica dell'art. 47 richiedono invece di valutare la condotta successiva al reato e l'avvio di un processo critico, non la prova di una rieducazione definitiva. Inoltre la motivazione è risultata incongrua e contraddittoria: l'ordinanza diede conto di elementi positivi (consapevolezza della gravità del reato, piena integrazione nel contesto carcerario, dialogo costruttivo con gli operatori, iscrizione a corso, volontariato, partecipazione a laboratori, assenza di precedenti), ma non ne ha tratto le conseguenze nella decisione. Per tali ragioni si è disposta la rinnovazione del giudizio alla luce dei principi esposti.
Norme richiamate
art. 47, legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento Penitenziario)
La valutazione per l'affidamento in prova deve considerare la natura del reato ma soprattutto la condotta post-reato e i comportamenti attuali del condannato; non è richiesta la prova di una completa revisione critica o di rieducazione compiuta, è sufficiente che sia avviato un processo critico e che i dati osservativi (servizio sociale, comportamento carcerario, attività formative) indichino prospettive di reinserimento e riduzione della pericolosità sociale.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019 e precedenti richiamate
Consolidato orientamento per cui, ai fini del giudizio prognostico sull'affidamento in prova, non possono da soli prevalere negativamente la gravità del reato, i precedenti o la mancata ammissione di colpevolezza; non può essere richiesto che il soggetto abbia compiuto una revisione critica completa, bastando che tale processo sia almeno avviato, rilevabile dall'osservazione della personalità e dalle relazioni del servizio sociale.
Massime di principio
- Il tribunale deve valutare l'affidamento in prova sulla base della condotta successiva al reato e dei comportamenti attuali, non solo sulla gravità del fatto commesso.
- Non è legittimo richiedere la prova di una "completa maturità" o di una revisione critica definitiva: è sufficiente che il processo di revisione sia avviato e verificabile dagli elementi osservabili.
- Le relazioni degli operatori penitenziari e del servizio sociale (integrazione carceraria, partecipazione a corsi, volontariato, assenza di tensioni relazionali) hanno valore probatorio determinante e devono essere effettivamente valutate nella decisione.
- L'assenza di precedenti e una condotta successiva irreprensibile sono elementi che favoriscono la concessione della misura alternativa e non possono essere ignorati.
- Una motivazione che enuncia elementi positivi ma non spiega perché essi non giustifichino l'affidamento è incongrua e può portare all'annullamento del provvedimento.
- Chi propone istanza di affidamento in prova dovrebbe documentare compiutamente il percorso trattamentale e i miglioramenti (rapporti, attività formative, relazioni del servizio sociale) per sostenere l'esistenza di un processo di recupero.
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