Cassazione Civile, Ordinanza n. 18381/2024 del 05/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda numerosi medici che avevano frequentato scuole di specializzazione nel periodo di mancato o incompleto recepimento delle direttive comunitarie in materia di remunerazione degli specializzandi. In primo grado il Tribunale aveva dichiarato improcedibili varie domande per nullità della procura; in appello la Corte di Roma aveva in parte riformato, riconoscendo il diritto alla somma spettante a diversi medici e respingendo le domande di altri, dopo aver ritenuto rituali le procure, tardiva l'eccezione di prescrizione e, sul merito, sussistente il diritto solo per le specializzazioni/allegazioni ritenute riconducibili al sistema comunitario o ai successivi decreti ministeriali. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: apparente o omessa motivazione su vari capi, invalidità delle procure ad litem, tardività dell'eccezione di prescrizione, e erroneo riconoscimento del diritto all'indennizzo per alcune specializzazioni e per una medica indicata come frequentante quattro anni ma risultante in realtà iscritta per tre. Altri gruppi di medici hanno proposto ricorsi incidentali e autonomi, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso alcune specializzazioni dal novero di quelle indennizzabili e contestando l'applicazione della disciplina sul quantum e sugli accessori.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto solo il primo motivo del ricorso principale nei confronti di una sola controricorrente, rilevando un vizio di motivazione apparente/contraddittoria sul punto relativo alla durata della specializzazione di una medica (indicata come Patrizia Cristina Trivi): nella sentenza impugnata la durata risultava contemporaneamente di quattro anni in motivazione e di tre anni in dispositivo/tabella, rendendo impossibile ricostruire la ratio decidendi. Per il resto il ricorso principale è stato rigettato: le censure sulla procura sono state respinte perché, in assenza di querela di falso, la certificazione del difensore e la procura su foglio separato congiunto erano da ritenere valide; l'eccezione di prescrizione è stata considerata tardiva perché la costituzione era avvenuta oltre il termine calcolato sulla data della citazione originaria; i motivi sul merito relativi all'adeguata remunerazione sono stati ritenuti inammissibili o infondati. I ricorsi incidentali e autonomi dei medici sono stati dichiarati inammissibili, in particolare perché notificati oltre il termine breve decorrente dalla notifica della citazione per revocazione della sentenza d'appello. La causa è stata quindi cassata e rinviata alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione limitatamente al capo accolto, con regolazione delle spese demandata al giudice del rinvio per quel segmento e compensazione per altri rapporti processuali.
Norme richiamate
art. 125 c.p.c.
la procura al difensore dell'attore può essere rilasciata anche in data posteriore alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata
La procura rilasciata dopo la notificazione dell'atto è valida se conferita prima della costituzione della parte rappresentata.
art. 83 c.p.c.
la procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce
La procura su foglio separato, se materialmente congiunta all'atto, è equiparata alla procura in calce o a margine; la certificazione dell'avvocato della firma è sufficiente nei limiti della c.d. autentica minore.
art. 2703 c.c.
nessuna attestazione dello stesso che la sottoscrizione sia avvenuta in sua presenza
La disciplina dell'autentica della scrittura privata da parte del pubblico ufficiale non si applica in modo pieno alla certificazione dell'avvocato sulla procura alle liti, che ha natura diversa e non richiede la presenza del conferente.
art. 342 c.p.c.
La censura di difetto di specificità dell'appello è stata dichiarata inammissibile per mancato assolvimento dell'onere di specifica indicazione del contenuto dell'atto impugnato.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
È necessario indicare specificamente gli atti e i fatti processuali su cui si fonda la censura; il difetto di specifica indicazione comporta inammissibilità.
art. 366 bis?
art. 115 c.p.c.
La censura di travisamento del fatto sulla ritualità della procura non è stata accolta, perché il punto decisivo era la mancata querela di falso.
art. 153, comma 2, c.p.c.
Il provvedimento di separazione non riapre i termini per eccepire la prescrizione; le preclusioni vanno valutate con riferimento al giudizio originario.
art. 294 c.p.c.
L'eccezione di prescrizione, essendo in senso stretto, va proposta tempestivamente nella comparsa di risposta del giudizio originario.
art. 380 bis.1 c.p.c.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio secondo il rito camerale.
art. 360 c.p.c.
Sono stati prospettati vizi di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso/esistente vizio motivazionale, ma solo uno è stato accolto nei limiti indicati.
art. 360 bis n. 1 c.p.c.
I motivi sul quantum e sugli accessori sono stati dichiarati inammissibili perché contrari a un orientamento di legittimità consolidato.
art. 398, comma 4, c.p.c.
La notifica dell'atto di citazione per revocazione fa decorrere il termine breve per ricorrere in cassazione, salvo sospensione disposta dal giudice della revocazione.
art. 11 disp. prel. c.c.
Richiamato in relazione all'interpretazione dell'efficacia delle direttive e dei decreti ministeriali nel tempo.
artt. 1223, 1226, 1227, 2056 c.c.
Richiamati per la liquidazione del danno, ma la Corte ha ribadito che, dopo l'aestimatio legislativa, il credito ha natura di debito di valuta con interessi legali solo dalla mora o dalla domanda.
art. 1219 c.c.
Gli interessi legali decorrono dalla costituzione in mora o, in mancanza, dalla domanda giudiziale.
art. 1224 c.c.
In assenza di specifica prova di un diverso pregiudizio, non spettano rivalutazione e interessi compensativi sul credito monetario.
art. 1, comma 17, L. 228/2012
Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato per le impugnazioni disattese.
art. 6 d.lgs. 257/1991
Non si applica ai rapporti anteriori perché disciplina situazioni future e più impegnative a partire dall'anno accademico 1991/1992.
art. 11 L. 370/1999
La legge ha operato una sostanziale aestimatio del danno da mancata attuazione delle direttive, sostituendo l'originaria obbligazione risarcitoria con un debito di valuta.
Massime di principio
- In tema di procura alle liti, la certificazione dell'avvocato sulla sottoscrizione della parte ha natura di autentica "minore" e la sua contestazione richiede la querela di falso; inoltre la procura su foglio separato, se materialmente congiunta all'atto, è equiparata a quella in calce o a margine.
- La procura rilasciata dopo la notificazione dell'atto resta valida purché antecedente alla costituzione della parte rappresentata.
- L'eccezione di prescrizione, quando è in senso stretto, va proposta tempestivamente nel giudizio originario; la separazione delle cause non riapre il termine per proporla.
- In sede di ricorso per cassazione è indispensabile l'onere di specifica indicazione degli atti e dei fatti processuali rilevanti: la doglianza che non consenta di verificare esattamente il contenuto dell'atto o della censura è inammissibile.
- Il vizio di motivazione apparente sussiste quando la sentenza contiene una contraddizione tale da impedire l'individuazione della ratio decidendi, come nel caso di dati inconciliabili sulla durata del corso specializzante e sulla conseguente liquidazione.
- Per i medici specializzandi, una volta intervenuta l'aestimatio legislativa del danno, il credito si atteggia come debito di valuta: interessi legali solo dalla mora o dalla domanda, e rivalutazione/ interessi compensativi solo se sia allegata e provata una situazione diversa da quella ordinaria.
- L'inclusione di una specializzazione in decreti ministeriali successivi non può essere invocata in cassazione se la relativa allegazione non risulta proposta sin dall'atto introduttivo o comunque nel giudizio di merito, trattandosi di fatto costitutivo diverso da quello della mera appartenenza alla disciplina comunitaria.
- Le censure sul quantum della remunerazione dovuta ai medici specializzandi non sono scrutinabili in chiave comunitaria quando la scelta della misura è stata lasciata dalla disciplina europea agli Stati membri.
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