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Sentenza

Sentenza n. 442/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione terza) n. 2928/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202501155

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, n. 2928/2025, che aveva annullato l'aggiudicazione della concessione del servizio di fornitura di acqua potabile alle navi nel Porto di Augusta e disposto il rinnovo della gara

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (aggiudicataria)

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda una gara per l'affidamento in concessione, per 48 mesi, del servizio di fornitura di acqua potabile mediante bettolina o cisterna alle navi nel Porto di Augusta. La gara era stata aggiudicata a Sicilpontoni Patané s.r.l.; Tringali s.r.l. aveva impugnato l'aggiudicazione e i verbali di gara, chiedendo in subordine il risarcimento del danno. Sicilpontoni aveva proposto ricorso incidentale per ottenere l'esclusione di Tringali. Il TAR aveva accolto entrambi i ricorsi, ritenendo, da un lato, che Sicilpontoni non avesse indicato i titoli di disponibilità dei pozzi e che tale carenza non fosse sanabile mediante soccorso istruttorio e, dall'altro, che Tringali non disponesse, alla data di presentazione dell'offerta, del pozzo indicato e non desse garanzia di mantenerne la disponibilità per l'intera durata della concessione. Sicilpontoni ha appellato la sentenza deducendo: violazione dell'art. 14 del disciplinare e travisamento della lex specialis, poiché l'obbligo di indicare i titoli di disponibilità avrebbe riguardato i mezzi mobili e non le infrastrutture fisse costituite dai pozzi; violazione dell'art. 7 del disciplinare e dell'art. 101 del d.lgs. 36/2023, poiché, anche ove fosse stata necessaria ulteriore documentazione, avrebbe dovuto essere attivato il soccorso istruttorio; violazione dell'art. 24 Cost. e dei principi eurounitari sulla legittimazione ad agire, per avere il TAR esaminato il ricorso principale nonostante la carenza dei requisiti di partecipazione di Tringali. Tringali ha proposto appello incidentale, sostenendo che la disponibilità del pozzo derivasse dalla prosecuzione dell'utilizzo dell'area demaniale nelle more del rinnovo della concessione e che il rilascio successivo del titolo non dimostrasse l'assenza del requisito; ha inoltre riproposto le censure non esaminate, relative all'inidoneità del piano economico-finanziario di Sicilpontoni, alla mancata verifica di anomalia e all'incompletezza dell'offerta tecnica, compresi i dati delle bettoline, la disciplina della qualità delle acque e le proposte migliorative ambientali.

La decisione

Il CGARS ha accolto l'appello principale e riformato integralmente la sentenza del TAR, respingendo il ricorso principale di Tringali; ha respinto l'appello incidentale e i motivi riproposti. Quanto alla censura sull'offerta di Sicilpontoni, il Collegio ha rilevato che la lex specialis distingueva tra i mezzi e le attrezzature, per i quali l'art. 14 del disciplinare richiedeva l'indicazione del titolo di possesso, e la disponibilità complessiva di acqua potabile, da attestare mediante valida documentazione dell'ente competente. Sicilpontoni aveva comunque dichiarato nella relazione tecnica la disponibilità di un pozzo trivellato con autorizzazione all'emungimento e di un ulteriore pozzo di supporto. In presenza di eventuali dubbi, l'amministrazione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, non essendo configurabili i presupposti per l'esclusione. Un diniego del soccorso sarebbe stato contrario al principio di proporzionalità e alla buona fede, poiché la documentazione avrebbe avuto natura probatoria e non avrebbe modificato il contenuto sostanziale dell'offerta. Quanto all'appello incidentale, il CGARS ha confermato che Tringali non possedeva il requisito della disponibilità del pozzo alla scadenza del bando. La disciplina interna dell'Autorità, che consentiva al concessionario uscente di proseguire nell'utilizzo dell'area nelle more del rinnovo, riguardava la possibilità materiale di continuare l'occupazione e non dimostrava il possesso del requisito richiesto dalla lex specialis. Il titolo concessorio rilasciato successivamente confermava l'assenza del requisito alla data rilevante; l'inserimento nell'elenco dei concessionari pubblicato sul sito dell'Autorità era invece neutro e privo di utilità probatoria. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui, nelle gare pubbliche, i requisiti generali e speciali devono essere posseduti senza soluzione di continuità dalla scadenza del bando, durante la verifica e fino all'aggiudicazione. Sono stati respinti anche i motivi riproposti: Tringali non aveva dimostrato che le valutazioni della commissione sul piano economico-finanziario e sull'offerta tecnica fossero affette da macroscopici errori, illogicità o manifesta irragionevolezza. La mancata attivazione della verifica di anomalia era legittima, non emergendo elementi specifici idonei a far apparire l'offerta anormalmente bassa. Le carenze documentali dedotte riguardavano, comunque, elementi non essenziali o requisiti di esecuzione, inidonei a giustificare l'esclusione. La richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia è stata ritenuta priva di utilità, poiché la controversia era stata definita senza necessità di risolvere la questione interpretativa. Le spese del doppio grado sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 14 del disciplinare di gara

    Relazione esplicativa della proposta organizzativa contenente l'indicazione dei mezzi utilizzati ed i titoli di disponibilità

    La previsione è stata interpretata nel senso che l'obbligo di indicazione dei titoli di possesso riguarda i mezzi e le attrezzature; la lex specialis distingue tale obbligo dalla documentazione attestante la disponibilità della dotazione idrica.

  • art. 16 del disciplinare di gara

    Disponibilità di almeno n. 2 bettoline-cisterne ... nonché la disponibilità complessiva di almeno 100.000 metri cubi annui di acqua potabile attestata da valida documentazione rilasciata da Ente competente

    La disposizione distingue i requisiti relativi alle bettoline e alle attrezzature dalla disponibilità annuale di acqua potabile, da comprovare mediante documentazione dell'ente competente.

  • art. 7 del disciplinare di gara

    È stato ritenuto applicabile il soccorso istruttorio in presenza di eventuali dubbi sulla documentazione relativa alla disponibilità del pozzo, non trattandosi di una carenza incidente sul contenuto sostanziale dell'offerta.

  • art. 101 d.lgs. 36/2023

    La documentazione relativa al titolo di disponibilità del pozzo è stata considerata integrabile come documentazione probatoria o di corredo, purché gli elementi essenziali dell'offerta siano già stati dichiarati.

  • art. 185, comma 5, d.lgs. 36/2023

    È stato richiamato tra i parametri normativi della contestazione relativa alla sostenibilità economico-finanziaria dell'offerta, senza che il Collegio ravvisasse una violazione dimostrata.

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    La verifica di anomalia non è stata ritenuta necessaria, non emergendo elementi specifici tali da far apparire l'offerta anormalmente bassa.

  • art. 2 della direttiva 2004/18/CE

    Il richiamo sostiene l'obbligo di rispettare, durante la procedura, i principi di parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

  • art. 267 TFUE

    La richiesta di rinvio pregiudiziale è stata ritenuta priva di utilità perché la soluzione della controversia non richiedeva la risposta alla questione interpretativa prospettata.

  • art. 122 c.p.a.

    Richiamato dall'appellante incidentale in relazione alla domanda di tutela in forma specifica, non accolto per l'infondatezza delle censure.

  • art. 124 c.p.a.

    Richiamato dall'appellante incidentale in relazione agli effetti dell'annullamento nell'ambito della gara, senza applicazione favorevole alla parte.

  • art. 101 c.p.a.

    Richiamato per la riproposizione in appello dei motivi non esaminati in primo grado.

  • artt. 36 e 37 cod. nav.

    Invocati da Tringali per sostenere la permanenza della disponibilità del bene demaniale nelle more del rinnovo della concessione; il Collegio ha distinto tale possibilità di utilizzo dal possesso del requisito di gara.

  • art. 18 reg. esec. cod. nav.

    Invocato in relazione al procedimento di rinnovo della concessione demaniale; il rilascio successivo del titolo è stato ritenuto confermativo dell'assenza del requisito alla scadenza del bando.

  • art. 24 Cost.

    Invocato da Sicilpontoni in relazione alla legittimazione ad agire e ai rapporti tra ricorso principale e incidentale; la questione è divenuta priva di utilità per la decisione.

Massime di principio

  • Quando la lex specialis distingue tra mezzi e attrezzature mobili, per i quali richiede l'indicazione del titolo di possesso, e disponibilità di una risorsa o dotazione da attestare mediante documentazione dell'ente competente, l'obbligo documentale previsto per i primi non può essere automaticamente esteso alla seconda.
  • Se l'offerta contiene già la dichiarazione degli elementi sostanziali richiesti dalla lex specialis e residuano dubbi o mancanze relative alla documentazione probatoria del possesso o della disponibilità, la stazione appaltante deve valutare l'attivazione del soccorso istruttorio; l'esclusione è sproporzionata quando l'integrazione non modifica l'offerta né attribuisce un vantaggio competitivo.
  • La possibilità di continuare materialmente a utilizzare un bene demaniale nelle more del rinnovo della concessione non equivale al possesso del requisito di disponibilità richiesto dalla lex specialis di una gara; il requisito deve risultare posseduto alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte e senza soluzione di continuità nei successivi momenti rilevanti della procedura.
  • Le valutazioni della commissione di gara sulle offerte tecniche e sui piani economico-finanziari rientrano nella discrezionalità tecnica e sono sindacabili solo in presenza di macroscopici errori di fatto, palese illogicità, manifesta irragionevolezza o evidente inattendibilità; la mera non condivisibilità della valutazione non è sufficiente.
  • La verifica di anomalia non è necessaria in assenza di elementi specifici che facciano apparire l'offerta anormalmente bassa; le contestazioni formulate in giudizio devono essere idonee a dimostrare l'irrazionalità complessiva della scelta della stazione appaltante.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia presuppone una necessità concreta per la decisione della controversia e non può essere utilizzato per ottenere pareri consultivi su questioni generali o teoriche.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneAppello
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieSoccorso istruttorioCause di esclusioneAnomalia dell'offerta
IstitutiSoccorso istruttorioProporzionalità e ragionevolezzaBuona fede e correttezza della PADiscrezionalità amministrativa e tecnica

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