Ordinanza n. 3776/2026 - Napoli, Sezione 7
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania depositata in data 14/10/2021 n. 6444;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del TAR Campania n. 6444/2021, relativa al pagamento di spese di lite e accessori
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 6444/2021, che aveva accolto il precedente ricorso di ottemperanza relativo al giudicato formatosi sul decreto della Corte d’Appello di Napoli del 19 dicembre 2016, adottato ai sensi della legge n. 89/2001. La sentenza aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento in favore del ricorrente, quale difensore della parte privata e distrattario delle spese di lite, di 150 euro per spese di lite, di cui 30 euro per spese documentabili, oltre agli accessori di legge. Il ricorrente lamenta il mancato pagamento spontaneo di quanto dovuto e la mancata designazione o individuazione autonoma di un commissario ad acta da parte del Ministero.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso nel merito il giudizio di ottemperanza. Considerato che il Ministero si è costituito con un mero atto formale, ha disposto un incombente istruttorio a suo carico. Il Ministero dovrà depositare, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell’ordinanza, una relazione dettagliata sullo stato dei pagamenti dovuti in base alla sentenza n. 6444/2021, fornendo eventualmente la prova dell’effettivo adempimento. La causa è stata rinviata alla camera di consiglio del 15 ottobre 2026 per il prosieguo.
Norme richiamate
sentenza TAR Campania n. 6444/2021
Costituisce il giudicato di cui il ricorrente chiede l’esecuzione nel presente giudizio.
decreto Corte d’Appello di Napoli del 19/12/2016 n. cron. 2310, n. rep. 5053
È il provvedimento cui si riferiva il precedente giudizio di ottemperanza e dal quale derivava l’obbligo di pagamento delle spese di lite.
L. 24/3/2001 n. 89
È indicata nel testo quale base normativa del decreto della Corte d’Appello di Napoli.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione si costituisce con un atto meramente formale e non chiarisce lo stato dell’adempimento del giudicato, il giudice può disporre un’integrazione istruttoria imponendo il deposito di una relazione dettagliata e della documentazione comprovante l’eventuale pagamento.
- L’ordine istruttorio può fissare un termine perentorio di trenta giorni decorrente dalla notificazione o comunicazione amministrativa dell’ordinanza, con successivo rinvio della causa per verificare l’adempimento dell’obbligo conformativo e patrimoniale derivante dal giudicato.
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