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Sentenza

Sentenza del 21/09/2018 n. 2206 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

ICI - IMU - abitazione principale - agevolazione presupposto - dimora abituale di entrambi i coniugi - è tale. ICI - IMU - abitazione principale - presenza di un solo coniuge - non è sufficiente.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L'agevolazione per l'abitazione principale è stata disconosciuta. La residenza anagrafica e la dimora abituale del solo contribuente non bastano quando il nucleo familiare, composto anche dal coniuge non legalmente separato, risulta stabilmente collocato in abitazioni diverse.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava il mancato riconoscimento dell'esenzione o dell'agevolazione prevista per l'abitazione principale, sostenendo che l'immobile costituisse la propria dimora abituale e che vi avesse stabilito la residenza anagrafica. Tuttavia, il beneficio richiede che nell'unità immobiliare dimorino abitualmente e risiedano anagraficamente sia il possessore sia il suo nucleo familiare. Nel caso esaminato, i coniugi non legalmente separati risultavano residenti e dimoranti in abitazioni differenti; pertanto, la sola presenza di uno dei coniugi nell'immobile non era sufficiente.

Norme richiamate

  • Disciplina ICI/IMU dell'abitazione principale

    L'agevolazione o esenzione spetta per l'unità immobiliare nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. La verifica deve riguardare non soltanto il singolo proprietario, ma anche il nucleo familiare.

Massime di principio

  • Per ottenere l'agevolazione relativa all'abitazione principale non è normalmente sufficiente che il solo proprietario abbia nell'immobile residenza anagrafica e dimora abituale.
  • Quando i coniugi non sono legalmente separati, la residenza e la dimora abituale devono essere valutate con riferimento al nucleo familiare complessivo; la stabile occupazione di abitazioni diverse può comportare il disconoscimento del beneficio.
  • In una situazione analoga occorre dimostrare, attraverso residenza anagrafica e concreta dimora abituale, che l'immobile costituisca effettivamente la casa del nucleo familiare, non soltanto quella di uno dei suoi componenti.
  • La mera iscrizione anagrafica o la presenza effettiva del singolo contribuente nell'immobile non è decisiva se gli altri componenti del nucleo familiare, in particolare il coniuge non separato, risiedono e dimorano stabilmente altrove.

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