Sentenza n. 13597/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l'annullamento, - in parte qua, della comunicazione del Gestore dei Servizi Energetici - G.S.E. S.p.A. del 21 novembre 2022, Prot. GSEWEB / P20220625852, pervenuta alla Società ricorrente nella medesima data via PEC, recante “accoglimento della richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione ai sensi del D.M. 4 luglio 2019 e del D.P.R. 445/2000 per l'intervento di nuova costruzione dell'impianto di generazione di energia elettrica da fonte eolica onshore con potenza pari a 44850,00 kW nel Comune di Melfi (PZ) - Codice Bando AS_A_2019_1”, nella parte in cui ha considerato quale “data di entrata in esercizio commerciale”, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera n), del D.M. 23 giugno 2016, il 28 giugno 2023 anziché, come richiesto dall'operatore, la data del 1° gennaio 2024; - nonché per l'annullamento di ogni atto a quello presupposto, connesso e/o comunque conseguente; e, in ogni caso, per l'accertamento - della sussistenza dei presupposti per la individuazione della “data di entrata in esercizio commerciale” dell'impianto nel 1° gennaio 2024, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera n), del D.M. 23 giugno 2016.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Comunicazione del GSE di accoglimento della richiesta di accesso agli incentivi, nella parte in cui individuava il 28 giugno 2023 anziché il 1° gennaio 2024 quale data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto eolico
Esito
La controversia
La società ricorrente aveva presentato domanda di accesso agli incentivi previsti dal D.M. 4 luglio 2019 per un impianto eolico onshore, ultimato sotto il profilo dell'entrata in esercizio elettrico il 28 dicembre 2021. La domanda era stata presentata oltre il termine di trenta giorni dall'entrata in esercizio elettrico, ma entro il termine massimo previsto dalla disciplina applicabile. La società aveva dichiarato di non prestare acquiescenza alla data di entrata in esercizio commerciale automaticamente impostata dal portale FER-E, pari al 28 giugno 2023, e aveva chiesto di individuare tale data nel 1° gennaio 2024, entro il termine consentito di diciotto mesi. Il GSE aveva tuttavia comunicato l'accoglimento della domanda indicando il 28 giugno 2023 come data di entrata in esercizio commerciale. La ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 2 e 24, comma 2, del D.M. 23 giugno 2016, richiamati dal D.M. 4 luglio 2019, del Regolamento operativo, nonché degli artt. 3 e 10 della l. 241/1990 e degli artt. 41 e 97 Cost.; ha inoltre dedotto eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, illogicità, contraddittorietà e difetto di motivazione, lamentando che il GSE non avesse considerato la dichiarazione di non acquiescenza e la richiesta di individuazione della diversa data.
La decisione
Nel corso del giudizio le parti hanno dichiarato congiuntamente che era intervenuta una successiva convenzione recante la data corretta del 1° gennaio 2024, in luogo di quella del 28 giugno 2023 indicata nell'atto impugnato. Il TAR ha ritenuto che la pretesa sostanziale della ricorrente fosse stata integralmente soddisfatta mediante l'esplicito riconoscimento, da parte del GSE, della data richiesta. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che tale pronuncia presuppone una sopravvenienza amministrativa pienamente e irretrattabilmente satisfattiva, tale da non lasciare alcuna utilità residua alla decisione di merito. Le spese di lite sono state integralmente compensate, anche in ragione della richiesta congiunta delle parti.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere
La cessazione della materia del contendere è dichiarata quando, durante il giudizio, un'attività amministrativa successiva soddisfa integralmente e in modo irretrattabile la pretesa sostanziale azionata, facendo venir meno ogni utilità residua della pronuncia di merito.
art. 2, comma 1, lettera n), D.M. 23 giugno 2016
È la disposizione richiamata per individuare la data di entrata in esercizio commerciale dell'impianto.
art. 24, comma 2, D.M. 23 giugno 2016
È richiamato dalla ricorrente in relazione agli effetti della presentazione tardiva della domanda di accesso agli incentivi, ma il giudice non ne esamina il merito a causa della cessazione della materia del contendere.
art. 6, comma 2, D.M. 4 luglio 2019
È richiamato nel ricorso in relazione alla coincidenza tra data di avvio dell'esercizio commerciale e data di avvio dell'incentivazione; la sentenza non decide nel merito la relativa questione.
artt. 3 e 10 l. 241/1990
Sono richiamati quali disposizioni concernenti motivazione e partecipazione procedimentale; le censure fondate su tali norme non sono esaminate nel merito.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. presuppone che, nel corso del giudizio, sopravvenga un'attività amministrativa che soddisfi integralmente e in modo pieno e irretrattabile la pretesa sostanziale azionata, eliminando ogni utilità residua della pronuncia di merito.
- Quando l'amministrazione riconosce, mediante un atto successivo, il bene della vita richiesto dal ricorrente e sostituisce la determinazione contestata con una conforme alla pretesa azionata, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere anziché pronunciarsi sui vizi dedotti contro l'atto originario.
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