Sentenza n. 77/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento previa concessione di idonee misure cautelari, 1) del provvedimento prot. n. 78733 del 25.09.2025, con cui la Prefettura di Foggia - Ufficio territoriale del Governo - Area IV - S.U.I. ha revocato alla sig.ra -OMISSIS- il nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato (non stagionale) rilasciato in data 18.12.2024; 2) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, in quanto lesivo, ancorché non conosciuto, ivi compreso, in particolare, e l'eventuale provvedimento tacito di diniego dell'istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato (non stagionale), nonché, ove occorra, la nota in data 27.08.2025 recante comunicazione di avvio del procedimento per la revoca del nulla osta alla conversione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale, fondata sulla presunta non autenticità del codice identificativo di una marca da bollo e sulla ritenuta inidoneità della documentazione alloggiativa
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, entrata regolarmente in Italia per lavoro stagionale e munita del relativo permesso di soggiorno, aveva presentato istanza di conversione in permesso per lavoro subordinato non stagionale. Lo Sportello unico per l’immigrazione aveva dapprima rilasciato il nulla osta alla conversione e successivamente lo aveva revocato, ritenendo non autentico il codice identificativo di una marca da bollo apposta su una quietanza di pagamento e ritenendo inidonea la documentazione relativa all’alloggio al momento della domanda. La ricorrente ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere, sostenendo che l’irregolarità della marca da bollo fosse una violazione meramente fiscale, non riconducibile alla falsità rilevante ai fini dell’art. 22, comma 5-ter, del d.lgs. 286/1998, e comunque non direttamente imputabile a lei. Ha inoltre dedotto la violazione del principio di proporzionalità e l’omessa considerazione della documentazione sopravvenuta attestante la disponibilità di un alloggio idoneo, costituita da un contratto di locazione e da un certificato di idoneità alloggiativa.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il provvedimento di revoca. Ha ritenuto che la presunta irregolarità della marca da bollo, unico fondamento dell’atto, costituisse una violazione meramente fiscale e non integrasse la fattispecie di falso rilevante ai sensi dell’art. 22, comma 5-ter, del d.lgs. 286/1998; ha inoltre rilevato che l’adempimento non era direttamente imputabile alla ricorrente. La revoca è stata ritenuta contraria al principio di proporzionalità, poiché non necessaria, essendo disponibili misure alternative e meno invasive per fronteggiare l’irregolarità fiscale, e non proporzionata in senso stretto, in ragione del grave pregiudizio arrecato alla posizione della privata rispetto alla minima entità dell’interesse pubblico perseguito. Il giudice ha altresì rilevato che l’Amministrazione aveva omesso di valutare le sopravvenienze favorevoli, in particolare la disponibilità di un alloggio idoneo documentata nel procedimento, in violazione dell’art. 5, comma 5, del T.U.I. Le spese di lite sono state integralmente compensate. È stata disposta la trasmissione della sentenza e dell’atto impugnato all’Agenzia delle Entrate per il recupero dell’imposta eventualmente evasa e per gli ulteriori accertamenti di competenza.
Norme richiamate
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
La presunta irregolarità fiscale della marca da bollo non integra, secondo il TAR, la fattispecie di falso rilevante ai fini della revoca del nulla osta, soprattutto quando l’adempimento non sia direttamente imputabile al richiedente.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
L’Amministrazione deve valutare le sopravvenienze favorevoli e la documentazione successivamente prodotta che dimostri la sussistenza dei requisiti rilevanti ai fini del soggiorno.
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa comunicazione alle parti della possibile decisione immediata in camera di consiglio.
Massime di principio
- Una violazione meramente fiscale relativa a una marca da bollo non integra, di per sé, la fattispecie di falso rilevante ai sensi dell’art. 22, comma 5-ter, del d.lgs. 286/1998, specialmente quando l’adempimento non sia direttamente imputabile al richiedente il titolo di soggiorno.
- La revoca di un nulla osta in materia di immigrazione deve rispettare il principio di proporzionalità mediante una verifica di idoneità, necessità e proporzionalità in senso stretto; non è legittima quando l’irregolarità contestata possa essere fronteggiata con misure alternative meno invasive e il pregiudizio per il privato sia grave rispetto alla limitata rilevanza dell’interesse pubblico perseguito.
- Nel procedimento relativo al soggiorno, l’Amministrazione deve considerare le sopravvenienze favorevoli e la documentazione prodotta prima della decisione, inclusa quella comprovante la disponibilità di un alloggio idoneo, ai sensi dell’art. 5, comma 5, del d.lgs. 286/1998.
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