Cassazione Penale, Ordinanza n. 06034/2025 del 13/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Nessuna modifica è stata disposta sulla sentenza di applicazione della pena impugnata, che resta ferma anche quanto alle pene accessorie.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza del GIP del Tribunale di Roma che aveva applicato la pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. per bancarotta fraudolenta impropria, deducendo un unico motivo di ricorso: violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alle pene accessorie previste dall'art. 216, ultimo comma, l. fall., applicate nonostante si trattasse di patteggiamento allargato. Secondo il ricorrente, la decisione non avrebbe adeguatamente giustificato l'applicazione delle pene accessorie. La Corte ha ritenuto la doglianza manifestamente infondata, osservando che il giudice di merito aveva assolto l'onere motivazionale mediante un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi, in particolare al ruolo concretamente rivestito e alla concreta durata della condotta, e che la censura si poneva in palese contrasto con il dato normativo.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
Norma richiamata per qualificare la sentenza impugnata come applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento allargato).
art. 216 l. fall.
Le pene accessorie previste dalla disposizione possono essere applicate anche nel caso di patteggiamento allargato; il giudice deve motivare richiamando gli elementi rilevanti, quali il ruolo in concreto e la durata della condotta.
artt. 110, 223, commi 1 e 2 nn. 1 e 2, 219, commi 1 e 2 n. 1 l. fall.
Riferiti come base normativa del reato di bancarotta fraudolenta impropria oggetto della sentenza di patteggiamento.
Massime di principio
- Nel patteggiamento allargato la motivazione sull'applicazione delle pene accessorie è sufficiente quando il giudice richiami in modo congruo gli elementi concreti ritenuti decisivi, come il ruolo svolto dall'imputato e la durata della condotta.
- La censura che contesti l'applicazione delle pene accessorie in termini incompatibili con il dato normativo è manifestamente infondata se la disciplina applicabile consente tale applicazione sulla base degli elementi valorizzati dal giudice di merito.
- Quando il ricorso si risolve in una critica priva di reale confronto con la motivazione e con il dato normativo, la Corte può dichiararlo inammissibile senza entrare nel merito della sentenza impugnata.
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