Sentenza n. 4384/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 674/2025 del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, pubblicata in data 12 novembre 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inadempimento del Ministero all’obbligo, stabilito dalla sentenza n. 674/2025 del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, di riconoscere la carta del docente per complessivi 1.000 euro, relativi agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza alla sentenza n. 674/2025 del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, pubblicata il 12 novembre 2025 e notificata al Ministero il 13 novembre 2025, che aveva condannato l’Amministrazione a riconoscergli la carta del docente per 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023. Deduceva che il Ministero non aveva adempiuto al giudicato. La sentenza era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria; il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, essendo decorso dalla notifica della sentenza il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. 669/1996. Nel merito lo ha accolto: la documentazione comprovava il credito riconosciuto dal giudicato e il Ministero non aveva dedotto di aver adempiuto. Ha quindi dichiarato l’inottemperanza e ordinato al Ministero di accreditare entro 90 giorni dalla notifica della sentenza gli importi dovuti, detratti eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di persistente inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, attivabile su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione; il commissario dovrà provvedere entro i successivi 60 giorni, determinando il residuo dovuto e adottando gli atti necessari. Non è previsto compenso per il commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro, oltre IVA, CPA e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il ricorso per ottemperanza va dunque accolto.
Il TAR accoglie la domanda di ottemperanza e dichiara l’inottemperanza al giudicato, ordinando all’Amministrazione di eseguirlo e predisponendo la nomina del commissario ad acta per l’eventuale persistente inerzia.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito in l. 30/1997
Il ricorso è procedibile in quanto è decorso, dopo la notifica della sentenza, il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30.
La domanda di ottemperanza contro un’amministrazione per l’esecuzione della condanna pecuniaria è procedibile dopo il decorso di 120 giorni dalla notifica della sentenza.
Massime di principio
- La domanda di ottemperanza relativa a una condanna pecuniaria dell’Amministrazione è procedibile, ai sensi dell’art. 14 del d.l. 669/1996, dopo il decorso di 120 giorni dalla notifica della sentenza.
- In sede di ottemperanza, quando la documentazione comprova il credito riconosciuto da una sentenza passata in giudicato e l’Amministrazione non deduce di aver adempiuto, il giudice dichiara l’inottemperanza e ordina l’esecuzione del giudicato entro un termine determinato, tenendo conto degli eventuali pagamenti già effettuati.
- Il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia, subordinandone l’intervento alla richiesta del creditore dopo la scadenza del termine assegnato all’Amministrazione e fissando un termine per l’esecuzione dell’incarico.
Come è indicizzato
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