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Sentenza

Sentenza n. 239/2026 - L'aquila, Sezione 1

per l’annullamento: - del provvedimento emesso dal Comandante del gruppo della Guardia di finanza di Teramo, assunto al prot.-OMISSIS-, datato 19.11.2021, con il quale dichiarava il ricorso gerarchico inammissibile; - del procedimento disciplinare e del relativo provvedimento sanzionatorio emesso dal Comandante della Compagnia della Guardia di Finanza di Teramo, -OMISSIS-, in data 6 agosto 2021- prot. -OMISSIS-, notificato in data 2 agosto 2021, con il quale è stata comminata la sanzione disciplinare di corpo del richiamo (ex art. 1359 D. Lgs. 66/2010), fondata sulla presunta violazione di quanto statuito dall’art. 748, comma 5, lettera b), del D.P.R. 90/10;

Giustizia amministrativa202200047

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Abruzzo - L'Aquila, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sanzione disciplinare di corpo del richiamo e provvedimento di inammissibilità del ricorso gerarchico

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (militare)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la sanzione disciplinare del richiamo, irrogata per la presunta violazione degli obblighi informativi gravanti sul militare, nonché il provvedimento che aveva dichiarato inammissibile il ricorso gerarchico. Con il primo motivo ha dedotto che l'obbligo di comunicare la sottoposizione a procedimento penale doveva essere assolto nei confronti del superiore diretto e non direttamente del Comandante della Compagnia; ha inoltre contestato l'obbligo di riferire il deposito, da parte del difensore, di un'istanza di anticipazione della camera di consiglio, deducendo di non esserne stato a conoscenza e l'assenza di riflessi sul servizio. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione delle garanzie procedimentali disciplinari, per mancata preventiva contestazione degli addebiti, mancata assegnazione di un termine per le giustificazioni e mancata replica dell'Amministrazione. Con il terzo motivo ha contestato l'inammissibilità del ricorso gerarchico, sostenendo l'impugnabilità in sede giurisdizionale del provvedimento conclusivo di secondo grado.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente l'interesse ad agire, poiché la sanzione del richiamo produce effetti negativi sulla sfera professionale del militare. Nel merito ha accolto le prime due censure e annullato la sanzione. Ha chiarito che la sottoposizione a procedimento penale può incidere sul servizio anche prima del rinvio a giudizio e deve quindi essere comunicata; tuttavia, l'obbligo va assolto rivolgendosi al proprio comando o superiore diretto, salvo le eccezionali ipotesi previste dalla legge che consentono di rivolgersi direttamente al Comandante di Compagnia. Poiché il militare aveva informato il Comandante della sezione operativa volante e non ricorrevano eccezioni, la comunicazione è stata ritenuta corretta. L'omessa comunicazione dell'istanza di anticipazione della camera di consiglio non poteva invece fondare la sanzione, non avendo di per sé riflessi sul servizio e non essendo provato che il militare ne fosse a conoscenza o avesse incaricato il difensore. È stata inoltre accertata la violazione dell'art. 1370 del d.lgs. 66/2010, poiché mancavano contestazione preventiva, termine per le giustificazioni e replica dell'Amministrazione; la relazione del militare non poteva sostituire la contestazione degli addebiti e non risultava adeguatamente valutata. La domanda di annullamento del provvedimento conclusivo del ricorso gerarchico è stata dichiarata inammissibile, perché tale atto non ha autonoma lesività né natura sostitutiva o confermativa in senso proprio, ma produce un effetto confermativo dell'originario provvedimento: l'oggetto del giudizio resta la sanzione di primo grado. Le spese sono state integralmente compensate per soccombenza reciproca.

Norme richiamate

  • art. 1359 d.lgs. 66/2010

    Il richiamo è una sanzione disciplinare di corpo lesiva e, in quanto idonea a produrre effetti negativi sulla sfera professionale del destinatario, può essere impugnata dal militare.

  • art. 748, comma 5, lettera b), d.P.R. 90/2010

    al proprio comando o ente

    L'obbligo informativo del militare deve essere assolto nei confronti del proprio comando o superiore diretto; il contatto diretto con il Comandante di Compagnia è ammesso solo nelle eccezionali ipotesi previste dalla disciplina.

  • art. 735 d.P.R. 90/2010

    Rileva quale disposizione collegata agli obblighi di comunicazione relativi alla sottoposizione del militare a procedimento penale.

  • art. 1347 d.lgs. 66/2010

    ogni problematica inerente al servizio dovrà essere in primo luogo affrontata con il proprio diretto comandante di sezione, il quale, a sua volta e ove necessario, si confronterà con la sottoscritta con o senza la presenza del militare interessato

    Conferma, nel caso concreto, la regola organizzativa secondo cui le problematiche di servizio devono essere anzitutto riferite al diretto comandante di sezione.

  • art. 1370 d.lgs. 66/2010

    Impone il rispetto delle garanzie procedimentali disciplinari, comprendenti la preventiva contestazione degli addebiti, l'assegnazione di un termine per le giustificazioni e la valutazione e replica dell'Amministrazione.

  • art. 73 c.p.a.

    Consente al giudice di sottoporre alle parti una possibile causa di inammissibilità rilevata d'ufficio, come avvenuto per l'impugnazione del provvedimento conclusivo del ricorso gerarchico.

Massime di principio

  • La sanzione disciplinare di corpo del richiamo è immediatamente lesiva, poiché può produrre effetti negativi sulla posizione professionale del militare; sussiste pertanto l'interesse concreto e attuale a impugnarla.
  • L'obbligo del militare di comunicare la sottoposizione a procedimento penale sussiste anche prima del rinvio a giudizio, perché tale situazione può richiedere provvedimenti organizzativi e gestionali dell'amministrazione.
  • Quando la disciplina impone di rivolgersi al proprio comando o ente, la comunicazione del militare deve essere indirizzata al superiore diretto; la mancata comunicazione diretta al comandante di livello superiore non integra violazione se non ricorrono le eccezionali ipotesi che consentono di pretermettere il superiore immediato.
  • Un'iniziativa endoprocedimentale adottata dal difensore nell'ambito del procedimento penale non può fondare una sanzione disciplinare per omessa comunicazione se non è dimostrato che il militare ne fosse a conoscenza o l'avesse incaricato e se l'iniziativa non presenta, di per sé, riflessi sul servizio.
  • L'irrogazione di una sanzione disciplinare militare richiede la preventiva contestazione degli addebiti, l'assegnazione di un termine per le giustificazioni e la successiva effettiva valutazione delle difese; una relazione spontanea del militare non sostituisce la contestazione preventiva e non sana l'omissione delle garanzie procedimentali.
  • Il provvedimento che decide un ricorso gerarchico non è autonomamente lesivo né sostitutivo dell'atto originario: in sede giurisdizionale deve essere impugnato il provvedimento di primo grado, senza necessità di impugnare anche la decisione sul ricorso gerarchico.

Come è indicizzato

MaterieDisciplina militare e di poliziaInvalidità del provvedimentoLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrerePartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaEccesso di potere

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