Sentenza del 27/09/2016 n. 2365 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accise - energia elettrica - istanza di rimborso - dies a quo - estinzione del rapporto tributario - è tale - decadenza biennale - art. 14, comma 2, T.U.A. - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava il mancato riconoscimento o la tardività dell'istanza di rimborso delle somme versate in eccesso a titolo di accisa sull'energia elettrica. La questione riguardava l'individuazione del dies a quo del termine biennale di decadenza previsto dall'art. 14, comma 2, del Testo Unico delle Accise, in presenza di pagamenti effettuati mediante acconti calcolati sui consumi del periodo precedente.
La decisione
La decisione afferma che, per le accise sull'energia elettrica, gli acconti versati durante l'anno non determinano necessariamente un credito definitivo, poiché alla chiusura di ciascun periodo annuale deve essere calcolato un nuovo saldo, creditorio o debitorio, distinto da quelli dei periodi precedenti. Le somme versate in eccesso assumono la natura di credito rimborsabile soltanto dopo l'estinzione del rapporto tributario. Da tale momento decorre il termine biennale di decadenza per presentare l'istanza di rimborso ai sensi dell'art. 14, comma 2, T.U.A. L'interpretazione, pertanto, conduce al riconoscimento della decorrenza del termine solo dalla cessazione del rapporto tributario, e non dai singoli versamenti o dalle singole annualità.
Norme richiamate
Art. 14, comma 2, Testo Unico delle Accise (T.U.A.)
termine di decadenza biennale per la richiesta di rimborso
Il termine biennale per chiedere il rimborso delle somme versate in eccesso decorre soltanto dal momento in cui il rapporto tributario si estingue e il credito diviene definitivamente determinato, non dalla data dei singoli acconti o pagamenti.
Massime di principio
- Quando un tributo è versato mediante acconti e conguagli periodici, il diritto al rimborso può sorgere definitivamente solo dopo la chiusura del rapporto o del periodo di riferimento, se prima non è possibile determinare con certezza l'eccedenza.
- Il termine di decadenza per chiedere il rimborso decorre dal momento in cui il credito è attuale, certo e definitivamente quantificabile, non necessariamente dalla data del pagamento originario.
- Nel caso di rapporti tributari continuativi, occorre distinguere tra saldi provvisori relativi ai singoli periodi e saldo finale derivante dall'estinzione del rapporto.
- Per evitare contestazioni, è opportuno presentare l'istanza di rimborso entro due anni dalla cessazione del rapporto tributario o, comunque, dal momento in cui l'eccedenza risulta definitivamente accertabile.
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