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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24139/2023 del 05/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza di condanna per ricettazione continuata (ricezione di materiale informatico provento di furto tra ottobre 2016 e aprile 2018 dai depositi del Tribunale di Roma). Il difensore ha dedotto: violazione degli artt. 178, comma 1, lett. c) e 546 c.p.p. per omessa considerazione dei motivi d'appello; mancata valutazione del difetto dell'elemento soggettivo (dolo) ex art. 648 c.p.; argomentazioni difensive sulla assenza di contatti telefonici diretti decisivi, dichiarazioni testimoniali che avrebbero indicato una consegna della merce a un addetto alle vendite e non direttamente al ricorrente, e quindi mancata prova della consapevolezza della provenienza illecita; contestazione della valutazione delle attenuanti generiche e della commisurazione della pena (artt. 62bis e 133 c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto che la Corte d'Appello abbia valutato correttamente e in modo congruo il compendio probatorio: frequenti contatti telefonici tra il prevenuto e gli autori dei furti, esiti dei tracciamenti GPS, materiale di provenienza illecita rinvenuto nel negozio (quattro stampanti Samsung), modalità di consegna (imballaggi originali), pagamento in contanti senza documentazione, e servizi di osservazione con documentazione fotografica ai sensi dell'art. 234 c.p.p. Tali elementi, anche considerati nel quadro del dolo eventuale, hanno convinto i giudici della consapevolezza della provenienza delittuosa. Sono state rigettate le doglianze sulla mancanza di motivazione e sull'erroneo diniego delle attenuanti generiche. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod.proc.pen.

    Il ricorso lamentava omissione di considerazione dei motivi d'appello; la Corte ha ritenuto che la questione sia stata adeguatamente esaminata dai giudici di merito e che le censure fossero manifestamente infondate.

  • art. 546 cod.proc.pen.

    Richiamata dal ricorrente al fine di contestare la motivazione della sentenza d'appello; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale sia congrua e non omissiva rispetto ai rilievi difensivi.

  • art. 648 cod.pen.

    Norma sulla ricettazione: la Corte ha valutato che, anche in termini di dolo eventuale, sussistono plurimi indici che dimostrano la rappresentazione da parte del ricorrente della provenienza illecita dei beni ricevuti.

  • art. 234 cod.proc.pen.

    La Corte territoriale ha valorizzato la documentazione fotografica acquisita ai sensi dell'art. 234 c.p.p. come elemento probatorio significativo circa le modalità e la consuetudine delle consegne.

  • art. 62bis cod.pen.

    Richiamata nella critica alla commisurazione della pena/alla valutazione delle circostanze; dalla sentenza emerge che la Corte ha ritenuto non sussistenti elementi specifici idonei a giustificare l'applicazione favorevole evocata dalla difesa.

  • art. 133, comma 2 cod.pen.

    Invocato in relazione ai criteri di determinazione della pena: la Corte ha motivato il diniego delle attenuanti generiche valorizzando la gravità e la reiterazione dei fatti, richiamando i parametri previsti dall'art. 133, comma 2.

Massime di principio

  • In reati di ricettazione la prova del dolo può risultare anche da indizi convergenti: frequenti contatti con gli autori del furto, tracciamenti GPS, modalità di consegna (imballaggi originali), pagamento in contanti e assenza di documentazione commerciale possono comporre un quadro probatorio idoneo a dimostrare la consapevolezza della provenienza illecita.
  • Contraddizioni o letture alternative delle dichiarazioni testimoniali non sono sufficienti a rimettere in dubbio una valutazione probatoria solida e motivata dai giudici: la difesa deve proporre elementi nuovi o efficaci per incidere sulla decisione.
  • Per ottenere l'annullamento per carenza di motivazione è necessario dimostrare omissioni o ragioni non considerate in modo specifico e concreto; censure generiche sulla valutazione della prova sono spesso dichiarate inammissibili o infondate.
  • La qualificazione del dolo nella ricettazione può essere soddisfatta anche dal dolo eventuale; il comportamento ripetuto e le modalità operative possono far presumere la rappresentazione del carattere illecito della cosa.
  • La concessione delle attenuanti generiche e la rideterminazione della pena richiedono l'allegazione di fatti specifici e idonei a influire sulla valutazione della gravità o sulla personalità dell'imputato; la sola richiesta generica di 'mitigazione' non basta.
  • Presentare un ricorso in Cassazione privo di censure pregnanti e puntuali può comportare l'inammissibilità e l'imposizione di sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente.

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