Regolamento (UE) 2025/1716
Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1716 della Commissione, del 29 luglio 2025, recante iscrizione dell’indicazione geografica Ratafia Ciociara/Rattafia Ciociara (IG) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dà attuazione alla procedura di registrazione dell’indicazione geografica "Ratafia Ciociara/Rattafia Ciociara" nel registro dell’Unione. La Commissione prende atto che la domanda, presentata dall’Italia prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, è stata pubblicata e non ha ricevuto opposizioni. L’effetto giuridico principale è l’iscrizione dell’IG nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.
Iscrizione dell’indicazione geografica "Ratafia Ciociara/Rattafia Ciociara" nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica all’indicazione geografica "Ratafia Ciociara/Rattafia Ciociara" (IG), quale indicazione geografica relativa a una bevanda spiritosa, ai fini della sua registrazione nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche previsto dal regolamento (UE) 2024/1143. Produce effetti obbligatori e direttamente applicabili in tutti gli Stati membri a decorrere dall’entrata in vigore. Il testo non contiene esclusioni ulteriori né disciplina aspetti produttivi o territoriali specifici oltre alla registrazione dell’indicazione.
Iscrizione dell’indicazione geografica "Ratafia Ciociara/Rattafia Ciociara"
Il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1716 della Commissione conclude la procedura di registrazione dell’indicazione geografica "Ratafia Ciociara/Rattafia Ciociara" nel sistema unionale delle indicazioni geografiche. Il provvedimento si inserisce nel quadro del regolamento (UE) 2024/1143, che disciplina le indicazioni geografiche per vini, bevande spiritose e prodotti agricoli, e tiene conto della precedente disciplina del regolamento (UE) 2019/787.
Contesto procedurale e motivazione
La Commissione richiama che la domanda di registrazione, presentata dall’Italia, era stata ricevuta prima dell’entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787. Non essendo stata presentata alcuna opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda in virtù dell’articolo 90, paragrafo 2, la Commissione ritiene opportuno procedere all’iscrizione.
Effetto giuridico principale
L’articolo 1 dispone l’iscrizione della denominazione "Ratafia Ciociara/Rattafia Ciociara" nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche previsto dall’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. Per gli operatori del settore, l’effetto concreto è il riconoscimento unionale dell’IG, con conseguente tutela nel quadro normativo europeo applicabile alle indicazioni geografiche delle bevande spiritose.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua natura obbligatoria in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, senza prevedere ulteriori condizioni o misure di recepimento.
Disposizioni principali
Base giuridica e contesto procedurale
La Commissione adotta il regolamento sulla base dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1143. La domanda di registrazione dell’indicazione geografica "Ratafia Ciociara/Rattafia Ciociara", presentata dall’Italia e ricevuta prima della data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2024/1143, era già stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787.
Assenza di opposizioni
La Commissione rileva che non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2024/1143, applicabile alla domanda di registrazione in forza dell’articolo 90, paragrafo 2, dello stesso regolamento.
Iscrizione nel registro dell’Unione
L’articolo 1 dispone l’iscrizione dell’indicazione geografica "Ratafia Ciociara/Rattafia Ciociara" nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.
Entrata in vigore e efficacia generale
L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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