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Sentenza

Sentenza n. 331/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza n. 761/2024 emessa in data 21 novembre 2024 dal Tribunale di Busto Arsizio.

Giustizia amministrativa202502456

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il diritto all'attribuzione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente e al rimborso delle spese legali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha prestato servizio come docente a tempo determinato negli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23. Una sentenza del Tribunale di Busto Arsizio aveva accertato il suo diritto a beneficiare di euro 500 per ciascun anno scolastico mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, condannando il Ministero all'esecuzione e al rimborso delle spese legali. Poiché il Ministero non aveva spontaneamente adempiuto, la ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza. Il Ministero si è costituito senza contestare l'inadempimento, il passaggio in giudicato della sentenza o la sua notificazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che l'Amministrazione non aveva dato esecuzione alla sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, ormai passata in giudicato e notificata al Ministero. Ha ritenuto così soddisfatte le condizioni previste dall'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. e dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare piena esecuzione alla sentenza, compreso il pagamento delle spese legali, entro novanta giorni dalla comunicazione della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, stabilendo che questi operi su istanza del creditore dopo la scadenza del termine e provveda nei successivi centoventi giorni a determinare l'importo dovuto e ad adottare gli atti necessari all'esecuzione. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 1.000 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.

    Consente il giudizio di ottemperanza per conseguire l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario; nel caso concreto, la sua applicazione è stata ritenuta integrata dal passaggio in giudicato e dall'inadempimento dell'Amministrazione.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    La disposizione è stata richiamata quale ulteriore condizione applicabile all'esecuzione nei confronti dell'Amministrazione di obbligazioni derivanti da pronunce giurisdizionali.

  • art. 1, comma 121, l. n. 107/2015

    Prevede la carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente; la sentenza ottemperanda aveva riconosciuto il beneficio economico anche per gli anni di servizio a tempo determinato della ricorrente.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è fondato quando l'Amministrazione, pur a fronte di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato e notificata, non ne abbia eseguito il contenuto dispositivo.
  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una pronuncia di condanna pecuniaria o comunque eseguibile nei confronti di una pubblica amministrazione, il giudice può assegnare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • L'obbligo di esecuzione della sentenza comprende tutte le statuizioni contenute nel dispositivo, incluse quelle relative al rimborso delle spese legali.
  • Quando l'attività assegnata al commissario ad acta rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso per l'esecuzione dell'incarico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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