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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17261/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

impugnazione per vizio di motivazione e omissione di rinnovazione istruttoria: la difesa contestava che la Corte d'appello avesse riformato l'assoluzione senza fornire riscontri sintomatici e senza confutare adeguatamente elementi a discarico (testimonianze sulla sua attività di musicista e produttore di vinili, rinvenimento di un barattolo identico presso il coimputato Greco, contenuto delle intercettazioni interpretato come dimostrativo di attività di spaccio, e rinvenimento presso la sua abitazione di sostanze per uso personale). Inoltre deduceva che, essendo lo stupefacente stato posto in esclusiva disponibilità della polizia giudiziaria prima che il destinatario ne entrasse materialmente in possesso, la condotta dovesse essere qualificata come tentativo ex art. 56 c.p.

La decisione

la Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il primo motivo relativo all'omessa rinnovazione dell'istruttoria: essendo le parti concordemente rinunciate alla rinnovazione, la Corte d'appello non era obbligata a riesaminare i testimoni e l'imputato non può lamentare tale omissione in Cassazione avendo egli stesso contribuito alla rinuncia. Il secondo motivo è stato però ritenuto fondato: è stata violata la regola del "canone motivazionale rafforzato" richiesta quando la Corte d'appello riformi una sentenza di assoluzione, perché la motivazione non ha confutato in modo persuasivo e punto per punto gli argomenti posti a fondamento dell'assoluzione (assenze di spiegazioni convincenti su: il perché l'imputato si fosse reso identificabile, la mancata valutazione adeguata delle testimonianze che attestavano l'attività musicale, il rinvenimento del barattolo identico presso il Greco, la corretta interpretazione delle intercettazioni). Per tale motivo il motivo fondato ha assorbito il terzo motivo (art. 56 c.p.) che non è stato deciso. In conseguenza la Cassazione ha accolto il ricorso sul profilo motivazionale, con le conseguenze processuali tipiche (annullamento della decisione impugnata e rinvio per nuovo esame o integrazione della motivazione, secondo quanto disposto nella parte dispositiva non riportata nel brano).

Norme richiamate

  • art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    la norma impone la rinnovazione dell'istruttoria nei casi indicati, ma, alla luce della riforma e della giurisprudenza recente, le parti conservano la facoltà di rinunciare all'assunzione della prova e quindi anche alla sua rinnovazione; la rinuncia concorde impedisce alla Corte d'appello l'obbligo di riesaminare i testimoni e preclude all'imputato di dedurre la violazione in Cassazione se egli stesso ha contribuito alla rinuncia.

  • art. 56 cod. pen. (delitto tentato)

    invocato dalla difesa per sostenere che, poiché lo stupefacente era già nella esclusiva disponibilità della polizia giudiziaria prima che l'imputato ne entrasse in possesso, l'azione sarebbe riconducibile a mera preparazione/ tentativo; la Corte di legittimità non ha deciso nel merito questo profilo perché il motivo è stato assorbito dalla decisione favorevole sul vizio di motivazione.

  • artt. 178 lett. c), 180 e 182 cod. proc. pen.

    richiamati in relazione alla nozione di nullità di ordine generale a regime intermedio: la Corte osserva che tale nullità non può essere fatta valere da chi ha contribuito a determinarla (rinunciando), conformemente alla giurisprudenza delle Sezioni Unite che delimita l'onere di rinnovazione istruttoria.

Massime di principio

  • Se le parti in appello concordemente rinunciano alla rinnovazione dell'istruttoria, la Corte d'appello non è obbligata a riesaminare i testimoni e la parte che ha contribuito alla rinuncia non può poi impugnare tale omissione in Cassazione.
  • Quando la Corte d'appello riforma una sentenza di assoluzione, si applica un canone motivazionale 'rafforzato': il giudice d'appello deve confrontarsi in modo dettagliato e persuasivo con le argomentazioni e le prove che avevano giustificato l'assoluzione, spiegando punto per punto le ragioni del diverso apprezzamento.
  • La semplice emersione di rapporti con persone gravate da precedenti non è di per sé prova conclusiva di inserimento stabile in un traffico di stupefacenti; il giudice deve valutare nel complesso ogni elemento (riscontri oggettivi, coerenza delle condotte, spiegazioni dell'imputato, elementi a discarico).
  • Testimonianze che attestano un'attività professionale (es. musicista/produttore di vinili) costituiscono elementi a discarico rilevanti e devono essere considerati e confutate specificamente se si vuole inferire un coinvolgimento in attività illecite.
  • Sull'attenuazione della qualificazione come 'tentativo': se lo stupefacente è nella disponibilità esclusiva della polizia prima che il destinatario ne venga in possesso, sussiste un profilo rilevante per la qualificazione dell'azione (preparatoria vs consumata) che però va valutato concretamente nel contesto probatorio e debitamente motivato dal giudice.

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