Cassazione Penale, Ordinanza n. 34257/2025 del 20/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice di appello)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari che, in accoglimento di una richiesta di concordato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva definito il giudizio per reati fallimentari. Con il primo motivo ha lamentato il mancato vaglio, da parte del giudice di legittimità, delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., sostenendo in termini generici la possibile sussistenza di una causa estintiva o di proscioglimento e accennando altresì a un decorso del termine prescrizionale. Con il secondo motivo ha contestato l'assenza di prova della responsabilità penale. La Corte ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili: il primo perché generico e manifestamente infondato quanto alla prescrizione, in relazione a reati di bancarotta fraudolenta consumati alla data del fallimento dichiarato il 1 novembre 2015; il secondo perché non proponibile in cassazione dopo la scelta della definizione concordata in appello, essendo preclusa la deduzione di questioni, anche rilevabili d'ufficio, cui l'interessato abbia rinunciato aderendo all'accordo sulla pena.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha escluso sia la possibilità di rilievo della prescrizione nei termini prospettati, sia la deducibilità in cassazione della pretesa carenza probatoria, poiché la scelta del concordato in appello comporta una preclusione estesa anche al giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
La definizione concordata della pena in appello comporta una scelta dispositiva dell'imputato che limita la cognizione del giudice di secondo grado e preclude, in cassazione, la deduzione di questioni cui la parte abbia rinunciato aderendo all'accordo.
art. 129 c.p.p.
Il giudice deve verificare l'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento, ma il motivo di ricorso che si limita a invocarne in modo generico l'applicazione è inammissibile; nel caso concreto era comunque manifestamente infondata la deduzione della prescrizione.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Il ricorso può essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura quando ne ricorrano i presupposti.
art. 620 c.p.p.
Massime di principio
- In presenza di una definizione del giudizio di appello mediante concordato ex art. 599-bis c.p.p., l'imputato non può poi proporre in cassazione censure incompatibili con la scelta negoziale compiuta, poiché l'accordo produce effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, compreso il sindacato di legittimità.
- La deduzione del mancato rilievo delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. deve essere specifica: non è sufficiente un richiamo generico a possibili cause estintive o assolutorie, occorrendo indicare quale causa sarebbe concretamente configurabile.
- La prescrizione, quando invocata rispetto a reati di bancarotta fraudolenta, va valutata avendo riguardo al momento di consumazione del reato, che la Corte indica nella data del fallimento; una deduzione priva di confronto con tale dato è manifestamente infondata.
- La contestazione della responsabilità nel merito non è proponibile in cassazione se la parte ha aderito a un concordato in appello, salvo questioni compatibili con la struttura del rito e non oggetto di rinuncia espressa o implicita.
- rami
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