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Ordinanza

Ordinanza n. 410/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 7.7.2023, con cui Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. ha disposto la risoluzione del contratto di appalto relativo al servizio di manutenzione delle pavimentazioni autostradali per la tratta -OMISSIS--OMISSIS---OMISSIS-, raccordo e pertinenze, sottoscritto con -OMISSIS- in data 5.12.2019, per supposti illeciti rilevanti ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) e c-bis), del D.Lgs. n. 50/2016, incaricando il RUP di “dare seguito al presente provvedimento di risoluzione adottando tutti gli atti e provvedimenti conseguenti, ivi inclusa la comunicazione all'Osservatorio ai sensi della normativa vigente” e riservandosi “di avviare l'azione risarcitoria dei danni subiti dalla Stazione Appaltante per effetto delle condotte poste in essere dall'impresa, riservandosi conseguentemente di escutere la garanzia definitiva rilasciata alla stipula dell'Accordo Quadro per la copertura di tali danni”; - ove occorra e per quanto di ragione, della nota prot. n. -OMISSIS- del 19.6.2023 recante “-OMISSIS- – Affidamento servizi di manutenzione ordinaria pavimentazioni autostradali – Lotto B (CIG -OMISSIS-). Riscontro Vs. comunicazione del 17 maggio 2023 – Richiesta di ulteriori chiarimenti”; - ove occorra e per quanto di ragione, della nota prot. n. -OMISSIS- del 2.5.2023 recante “Gara Servizi -OMISSIS- – Affidamento servizi di manutenzione ordinaria pavimentazioni autostradali – Lotto B (CIG -OMISSIS-) – Provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, deliberato nell'Adunanza del 13 dicembre 2022, a chiusura del procedimento -OMISSIS-, notificato in data 28 dicembre 2022 – Violazione dell'art. 80, comma 5, lett. c) D.Lgs. n. 50/2016 – Contestazione di inadempimento – Risoluzione del contratto e Risarcimento del danno – Richiesta di chiarimenti”; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 29/1/2024: ANNULLAMENTO - della nota prot. n. -OMISSIS- del 20.12.2023 con cui Milano Serravalle ha intimato a -OMISSIS-, in via solidale con la -OMISSIS-e con la -OMISSIS-, il pagamento della somma di “almeno Euro 6.284.850,00” a titolo di risarcimento del “danno” scaturente dalla “mancanza di ribassi di mercato in sede di offerta”; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, ancorché attualmente non conosciuti.

Giustizia amministrativa202301777

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: risoluzione del contratto di appalto per supposti illeciti rilevanti ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) e c-bis), d.lgs. 50/2016, nonché successiva intimazione di pagamento di almeno 6.284.850 euro a titolo risarcitorio

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

L'impresa ricorrente ha impugnato la risoluzione disposta dalla stazione appaltante il 7 luglio 2023, relativa al contratto sottoscritto il 5 dicembre 2019 per la manutenzione delle pavimentazioni autostradali, contestando gli atti di interlocuzione precedenti e gli atti connessi. La risoluzione era motivata dal richiamo a supposti illeciti rilevanti ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) e c-bis), del d.lgs. 50/2016. Con motivi aggiunti l'impresa ha inoltre impugnato la nota del 20 dicembre 2023, con cui la stazione appaltante le ha intimato, in solido con altre società, il pagamento di almeno 6.284.850 euro quale risarcimento del danno asseritamente derivante dalla mancanza di ribassi di mercato in sede di offerta. Il testo dell'ordinanza non riporta il contenuto specifico dei motivi di ricorso né formula una valutazione di merito sulla legittimità degli atti impugnati.

La decisione

Il TAR non ha definito il giudizio nel merito e ha disposto incombenti istruttori ai sensi degli artt. 63, 65, 84, comma 4, e 85 c.p.a. Ha ordinato alla ricorrente di dichiarare motivatamente se permanga l'interesse alla decisione, di aggiornare la situazione della vicenda, comunicando eventuali fatti o atti sopravvenuti, e di indicare se ritenga necessaria ulteriore istruttoria. Ha ordinato alla società resistente di fornire chiarimenti documentati e aggiornati sui fatti di causa, indicando in particolare eventuali sopravvenienze rilevanti per il permanere dell'interesse o idonee a incidere sull'esito del giudizio. Gli adempimenti devono essere eseguiti entro il 6 maggio 2026 tramite PAT. Il TAR ha avvertito che l'inerzia della parte ricorrente sulla dichiarazione di interesse potrà condurre alla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, valorizzando il comportamento processuale quale manifestazione implicita ma inequivoca di disinteresse. La Segreteria deve comunicare l'ordinanza alle parti. Non è stata adottata alcuna decisione sull'annullamento degli atti impugnati né sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 80, comma 5, lett. c) e c-bis), d.lgs. 50/2016

    illeciti rilevanti ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) e c-bis)

    La norma è richiamata quale base dei supposti illeciti posti a fondamento della risoluzione contrattuale, senza che l'ordinanza ne esamini l'applicazione.

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori esercitati dal TAR.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori esercitati dal TAR.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    Richiamato per la richiesta di dichiarazione sulla permanenza dell'interesse e per la possibile declaratoria di improcedibilità in caso di inerzia.

  • art. 85 c.p.a.

    Richiamato nell'adozione dell'ordinanza istruttoria.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Richiamato quale base per la possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in caso di mancato adempimento alla richiesta del giudice.

Massime di principio

  • Quando il giudice amministrativo deve acquisire elementi aggiornati per decidere congruentemente la controversia, può ordinare alle parti di riferire su fatti e atti sopravvenuti, sulla permanenza dell'interesse alla decisione e sull'eventuale necessità di ulteriori attività istruttorie.
  • La parte ricorrente compulsata dal giudice a dichiarare la permanenza dell'interesse alla decisione deve adempiere entro il termine assegnato; l'inerzia può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca dell'attuale disinteresse e condurre alla declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

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