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Sentenza

Sentenza n. 929/2026 - Bologna, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600592

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: respingimento alla frontiera disposto per segnalazione ai fini della non ammissione nel registro nazionale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, già regolarizzato ai sensi dell’art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020 e titolare di un permesso di soggiorno per lavoro autonomo, aveva chiesto il rinnovo del titolo. Al rientro dal Marocco, gli veniva notificato il respingimento alla frontiera, motivato dalla segnalazione ai fini della non ammissione nel registro nazionale e dalla ritenuta esistenza di una misura di espulsione, senza indicazione dell’autorità adottante, della data, della durata e delle ragioni dell’espulsione o della segnalazione. Il primo motivo deduceva violazione degli artt. 4 e 10 d.lgs. n. 286/1998, dell’art. 7 d.P.R. n. 394/1999, della disciplina Schengen e dell’art. 3 l. n. 241/1990, oltre a difetto dei presupposti, difetto di motivazione, carenza istruttoria ed errore nei presupposti. Il secondo motivo lamentava violazione degli artt. 26 e 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 8 CEDU, nonché difetto di motivazione e istruttoria, mancato bilanciamento tra l’interesse pubblico all’allontanamento e la durata del soggiorno e dell’inserimento socio-lavorativo, e lesione dell’affidamento sulla validità del precedente titolo di soggiorno. L’Amministrazione ha documentato che il ricorrente era stato segnalato nella banca dati nazionale in relazione a una sentenza penale irrevocabile che aveva sostituito la pena detentiva con l’espulsione dal territorio dello Stato per tre anni, ai sensi dell’art. 16, comma 1, d.lgs. n. 286/1998. Il giudice ha rilevato che la misura non era stata concretamente eseguita per inerzia amministrativa e che le condanne rilevanti erano due, una delle quali anteriore.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a. Ha ritenuto che l’espulsione disposta dall’autorità giudiziaria penale quale misura sostitutiva della pena, una volta divenuta irrevocabile, produca per il periodo stabilito un divieto legale di ingresso e permanenza nel territorio nazionale. L’autorità di pubblica sicurezza è tenuta a dare esecuzione a tale misura nei limiti delle proprie competenze e non può sindacarne o disapplicarne il contenuto. La misura espulsiva costituisce quindi causa ostativa tipizzata e inderogabile all’ingresso, anche se la sua esecuzione non sia stata effettuata in precedenza per inerzia dell’Amministrazione. Il permesso di soggiorno, peraltro scaduto e oggetto di richiesta di rinnovo, non può prevalere sul divieto derivante dalla misura penale. Il Collegio ha riconosciuto che la mancata indicazione nel provvedimento dell’autorità che aveva inserito la segnalazione e delle ragioni della stessa, o almeno degli estremi dell’atto presupposto, avrebbe potuto integrare un vizio formale di motivazione. Tuttavia, l’eventuale annullamento non avrebbe prodotto alcuna utilità concreta, poiché il ricorrente non avrebbe comunque potuto fare ingresso in Italia finché fosse rimasta efficace l’iscrizione nella banca dati SDI, fondata su una statuizione penale irrevocabile. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata

    Consente la definizione della controversia con sentenza semplificata, sentite le parti, quando ne ricorrono i presupposti.

  • art. 103, comma 1, d.l. n. 34/2020

    Richiamato quale fondamento della precedente regolarizzazione della posizione del cittadino straniero.

  • art. 16, comma 1, d.lgs. n. 286/1998

    La misura dell’espulsione disposta dall’autorità giudiziaria penale in sostituzione della pena detentiva produce un divieto legale di ingresso e permanenza per la durata stabilita e vincola l’autorità amministrativa all’esecuzione.

  • art. 4 d.lgs. n. 286/1998

    Richiamato dal ricorrente in relazione alle condizioni di ingresso e alle cause ostative.

  • art. 10 d.lgs. n. 286/1998

    Richiamato dal ricorrente in relazione al respingimento alla frontiera.

  • art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione della posizione personale e all’inserimento socio-lavorativo.

  • art. 26 d.lgs. n. 286/1998

    Richiamato dal ricorrente in relazione al soggiorno per lavoro autonomo.

  • art. 7 d.P.R. n. 394/1999

    Richiamato dal ricorrente con riguardo alla disciplina applicabile all’ingresso e al soggiorno.

  • art. 3 l. n. 241/1990

    L’assenza nel provvedimento degli elementi identificativi dell’autorità segnalante e dell’atto presupposto può integrare un vizio di motivazione; nel caso concreto, tuttavia, tale vizio non avrebbe prodotto un’utilità sostanziale.

  • artt. 6 e 14 del Regolamento CE n. 562/2006

    Richiamati dal ricorrente in relazione alla disciplina dei controlli e del respingimento alle frontiere esterne.

  • Regolamento UE n. 1091/2010

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina europea dei controlli alle frontiere.

  • art. 8 CEDU

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla tutela della vita privata e familiare e al necessario bilanciamento con l’interesse pubblico all’allontanamento.

Massime di principio

  • L’espulsione disposta dall’autorità giudiziaria penale ai sensi dell’art. 16, comma 1, d.lgs. n. 286/1998 quale misura sostitutiva della pena, quando è divenuta irrevocabile, produce per la durata stabilita un divieto legale di ingresso e permanenza nel territorio nazionale.
  • L’autorità amministrativa di pubblica sicurezza, chiamata a dare esecuzione a una misura espulsiva penale irrevocabile, non può sindacarne né disapplicarne il contenuto e deve rilevarne gli effetti ostativi all’ingresso.
  • Un permesso di soggiorno scaduto e oggetto di richiesta di rinnovo non può prevalere sul divieto di ingresso derivante da una misura espulsiva penale irrevocabile, né può derogare ai suoi effetti.
  • La mancata indicazione, nel provvedimento di respingimento alla frontiera, dell’autorità che ha disposto o inserito la segnalazione e degli estremi o delle ragioni dell’atto presupposto può configurare un vizio di motivazione e istruttoria; tuttavia, il vizio non conduce all’annullamento quando l’eliminazione dell’atto non potrebbe procurare al ricorrente alcuna utilità concreta, permanendo un autonomo e irrevocabile divieto di ingresso.

Come è indicizzato

MaterieEspulsione e allontanamentoPermesso di soggiornoMotivazione del provvedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
SottomaterieDiniego e revoca per precedenti penali
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEfficacia ed esecutorietàLegittimo affidamento

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