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Ordinanza

Ordinanza n. 2583/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento n. 06/03/2026.0042687.U, notificato il 9 marzo 2026 via pec, avente ad oggetto l’aggiudicazione alla contro interessata della “Procedura aperta, ai sensi degli articoli 59 e 71 del D. Lgs. n. 36/2023, da realizzarsi tramite piattaforma telematica, per la conclusione di un accordo quadro con più’ operatori economici per l’affidamento della fornitura, suddivisa in 2 (due) lotti, di autocarri a due assi, m.t.t. 3,5 t, allestiti con attrezzature a vasca ribaltabile della capacità di 5 mc con servizio di manutenzione a chiamata e fornitura ricambi per un periodo di 48 (quarantotto) mesi”; - di tutti i verbali della procedura, nessuno escluso, con particolare riferimento ai verbali n. 3 del 7 agosto 2025, in esito al quale sono stati attribuiti i punteggi alle offerte tecniche, come da relativo allegato (allegato n. 2), del verbale n. 4 dell’8 agosto 2025 e 5 del 2 settembre 2025, di attribuzione dei punteggi alle offerte economiche presentate e, infine, il verbale n. 6 del 15 settembre 2025, nel quale si dà atto dell’esito della verifica preliminare funzionale all’attivazione del sub procedimento di anomalia, illegittimamente escluso nel caso, e di valutazione della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti; - del bando e degli atti di gara, ove interpretati nel senso di consentire l’ammissione della controinteressata e l’illegittima attribuzione dei punteggi per come effettuata a favore di questa e in danno della ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, collegato, connesso e/o consequenziale a quelli gravati; nonché per l’annullamento del contratto, ove stipulato, con espressa richiesta di risarcimento in forma specifica, con immediato subentro nel rapporto contrattuale, trattandosi di rapporto pluriennale, ovvero risarcimento per equivalente.

Giustizia amministrativa202604271

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione di una procedura aperta per un accordo quadro relativo alla fornitura di autocarri allestiti con attrezzature a vasca ribaltabile e servizi di manutenzione e ricambi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione alla controinteressata, unitamente ai verbali della procedura e agli atti di gara, chiedendone la sospensione cautelare, l’annullamento del contratto eventualmente stipulato, il subentro nel rapporto contrattuale o, in subordine, il risarcimento per equivalente. Tra le censure dedotte figura la presunta inammissibilità dell’avvalimento dei requisiti di capacità tecnico-professionale da parte di un’impresa cinese, nonché l’illegittima ammissione della controinteressata, l’erronea attribuzione dei punteggi alle offerte tecnica ed economica e l’illegittima esclusione del subprocedimento di verifica dell’anomalia.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare. Quanto al fumus boni juris, ha ritenuto non convincenti, alla luce della più recente giurisprudenza e della documentazione prodotta in giudizio, le censure relative all’inammissibilità dell’avvalimento dei requisiti di capacità tecnico-professionale da parte di un’impresa cinese. Quanto al periculum in mora, ha escluso la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile, considerando che l’affidamento riguarda un accordo quadro per la fornitura di 208 autocarri del Lotto 1, da attivarsi mediante successivi ordini di acquisto. La ricorrente è stata condannata alle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge per la stazione appaltante e per la controinteressata, ciascuna. La trattazione del merito è stata fissata all’udienza pubblica del 27 maggio 2026.

Norme richiamate

  • artt. 59 e 71 d.lgs. 36/2023

    Procedura aperta ... per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici

    Le disposizioni sono richiamate quali base normativa della procedura di gara oggetto di impugnazione, senza una specifica interpretazione nella fase cautelare.

  • art. 55 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento della decisione sulla domanda cautelare; il giudice ha valutato sommariamente il fumus boni juris e il periculum in mora, bilanciando gli interessi contrapposti.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, la censura relativa alla presunta inammissibilità dell’avvalimento di requisiti di capacità tecnico-professionale mediante un’impresa cinese non presenta sufficiente fumus boni juris quando la documentazione in atti comprovi i requisiti oggetto di avvalimento e la più recente giurisprudenza deponga in senso contrario alla censura.
  • In relazione a un accordo quadro da eseguire mediante successivi ordini di acquisto, la mera durata pluriennale del rapporto non dimostra di per sé il periculum in mora: occorre allegare e dimostrare un pregiudizio effettivo, grave e irreparabile nel tempo necessario alla definizione del giudizio.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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