Cassazione Penale, Sentenza n. 22314/2023 del 23/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna il diniego della Direzione della Casa circondariale e dei giudici di merito a inviare ai familiari missive contenenti anche corrispondenza precedentemente ricevuta da terzi (in particolare scambi epistolari intercorsi con altri familiari). Sostiene che la corrispondenza proveniente da terzi, se trasmessa con funzione comunicativa, rientra nella nozione di corrispondenza costituzionalmente tutelata (art. 15 Cost.) e che l'ordine di servizio n. 117/2014, che impone il deposito della corrispondenza accumulata in cella, non può introdurre una limitazione non prevista dalla legge né priva di autorizzazione giudiziale.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto carente la motivazione dell'ordinanza impugnata e ha affermato che la nozione di corrispondenza può comprendere anche lettere ricevute da terzi se inviate dal detenuto con una funzione comunicativa (ad es. per riferire o raccontare il contenuto e l'esperienza relazionale). Ha però precisato che non rientra nella corrispondenza protetta l'invio privo di alcuna funzione comunicativa, ossia il mero trasferimento/ deposito di oggetti/lettere come mera custodia. La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di sorveglianza di L'Aquila per un nuovo esame, con indicazione che, se l'invio è considerato corrispondenza, la stessa deve essere sottoposta nuovamente a controllo.
Norme richiamate
art. 41-bis I. n. 354 del 1975
Richiamato per indicare il regime detentivo speciale del ricorrente (regime differenziato). Evoca la necessità di contemperare misure di sicurezza con i diritti del detenuto, ma non giustifica limitazioni automatiche della corrispondenza non previste dalla legge.
art. 15 Cost.
Usato come fondamento della tutela costituzionale della corrispondenza: la Corte interpreta che la tutela può estendersi anche a contenuti ricevuti da terzi se trasmessi con funzione comunicativa dal mittente al destinatario.
Ordine di servizio n. 117 del 27/11/2014 (Direzione Casa circondariale)
Regola amministrativa interna che impone il deposito della corrispondenza accumulata in cella. La Corte ha rilevato che tale ordine, pur potendo disciplinare la conservazione, non può interferire illegittimamente con il diritto di corrispondere e non può imporre limitazioni non previste dalla legge o prive di adeguata motivazione e controllo giudiziale.
Massime di principio
- La "corrispondenza" tutelata costituzionalmente comprende non solo pensieri originali del mittente, ma anche materiale ricevuto da terzi se il mittente lo trasmette con una funzione comunicativa (es. raccontare, riferire o integrare la propria comunicazione).
- Non si considera corrispondenza protetta il mero trasferimento di lettere o oggetti senza alcuna funzione comunicativa: in quel caso si tratta di una operazione di custodia/trasferimento di beni personali, che può essere regolata diversamente.
- Limitazioni al diritto di corrispondere imposte con atti amministrativi (es. ordini di servizio) non possono introdurre divieti non previsti dalla legge; qualsiasi compressione deve avere base normativa, motivazione adeguata e possibilmente controllo giudiziale.
- Quando il detenuto invia corrispondenza già ricevuta, tale materiale può essere sottoposto a nuovo controllo per ragioni di sicurezza, ma ciò non giustifica di per sé un divieto assoluto di invio.
- In caso di diniego da parte dell'amministrazione penitenziaria, la decisione deve essere motivata in modo specifico e valutare la funzionalità comunicativa dell'invio: una motivazione generica o carente può portare all'annullamento del provvedimento.
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