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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06045/2024 del 06/03/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una società aveva impugnato una cartella di pagamento emessa ai sensi dell'art. 36-bis del d.P.R. n. 600 del 1973 per complessivi euro 42.130,68, relativi a IRES, IVA, sanzioni e interessi. La CTP aveva accolto solo in parte il ricorso; l'Ufficio aveva appellato la decisione per la parte a sé sfavorevole. La CTR, però, ha dichiarato estinto il giudizio ritenendo che la società avesse aderito alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione e avendo dato rilievo al pagamento della sola prima rata. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 3, comma 6, del d.l. n. 119 del 2018, sostenendo che l'estinzione del giudizio non poteva essere dichiarata prima del perfezionamento effettivo della definizione agevolata e della produzione della prova dei pagamenti effettuati.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha interpretato l'art. 3, comma 6, del d.l. n. 119 del 2018 nel senso che la sola adesione alla procedura di definizione agevolata e il pagamento della prima rata non bastano a far dichiarare estinto il giudizio; l'estinzione è subordinata al perfezionamento effettivo della definizione e alla produzione della documentazione attestante i pagamenti. Poiché la procedura risultava ancora pendente, la CTR non poteva dichiarare l'estinzione del giudizio né decidere sul merito in quella fase. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania in diversa composizione, che dovrà riesaminare la lite nel rispetto del principio enunciato e provvedere anche sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    intimato il pagamento mediante cartella

    richiamato come base normativa della cartella impugnata, senza specifiche questioni interpretative decise dalla Corte

  • art. 3, comma 6, d.l. n. 119 del 2018

    "L'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati; in caso contrario, il giudice revoca la sospensione su istanza di una delle parti"

    la mera adesione alla definizione agevolata e il pagamento della sola prima rata non consentono di dichiarare l'estinzione del giudizio; occorre il perfezionamento effettivo della procedura e la prova dei pagamenti

  • art. 3, comma 2, d.l. n. 119 del 2018

    il pagamento può essere corrisposto ratealmente fino a un numero massimo di 18 rate

    la rateizzazione è ammessa, ma la pendenza del piano rateale impedisce di considerare perfezionata la definizione prima dell'integrale o comunque rituale attuazione della procedura

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    dedotto come vizio di violazione di legge

    è stato il parametro processuale del motivo di ricorso per denunciare l'errore di diritto della CTR

Massime di principio

  • Nelle procedure di definizione agevolata dei carichi tributari, l'estinzione del giudizio presuppone il perfezionamento effettivo della definizione e non la sola presentazione dell'istanza di adesione o il mero pagamento della prima rata.
  • Se la definizione agevolata è ancora in corso di esecuzione, il giudice non può dichiarare estinto il processo né, in alternativa, decidere sul merito della controversia come se la lite fosse definitivamente chiusa.
  • La prova dei pagamenti effettuati è condizione necessaria per la declaratoria di estinzione del giudizio pendente sulla pretesa tributaria oggetto della rottamazione.
  • In presenza di definizione agevolata rateale, la sospensione del giudizio resta ferma fino al perfezionamento della procedura; in difetto, il giudice deve revocare la sospensione su istanza di parte.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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