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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9955/2022 del 22/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della condanna per estorsione statuendo vari motivi: 1) violazione della normativa sulle intercettazioni (artt. 266 e ss. c.p.p.) per l'utilizzo di conversazioni registrate/ascoltate "a viva voce" dagli operanti; 2) vizio di motivazione e valutazione della credibilità della persona offesa, che sarebbe di parte e motivata a non pagare il debito derivante da fornitura di stupefacente; 3) mancata configurazione della minaccia quale "male ingiusto" ai sensi dell'art. 629 c.p.; 4) erronea qualificazione della condotta come estorsiva anziché come esercizio arbitrario delle proprie ragioni (art. 393 c.p.), sostenendo l'esistenza di un credito e l'assenza di illiceità del debito.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che: a) le registrazioni e le conversazioni ascoltate costituivano documenti acquisiti con il consenso della persona offesa (registrate su dispositivo dell'offeso o ascoltate in "viva voce") e pertanto non rientrano nello statuto delle intercettazioni, potendo essere utilizzate in dibattimento; b) la valutazione della credibilità della persona offesa è di merito e, purché motivata in modo penetrante, le sue dichiarazioni possono da sole fondare la condanna; nel caso specifico la Corte d'appello ha svolto un esame rigoroso e ha trovato riscontri (anche nelle registrazioni); c) la minaccia è adeguatamente provata dalle conversazioni e dal messaggio registrato; d) il credito invocato dal ricorrente non era tutelabile in sede giudiziaria perché derivante da un rapporto di compravendita di stupefacente (causa illecita), per cui l'azione configurava estorsione e non esercizio delle proprie ragioni. Conseguentemente è stata confermata la condanna e, per l'inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • artt. 266 e ss. cod. proc. pen. (intercettazioni)

    La disciplina delle intercettazioni si applica soltanto quando la captazione avviene senza il consenso di alcuno degli interlocutori; registrazioni effettuate con il consenso di uno degli interlocutori o ascolti "a viva voce" costituiscono documenti utilizzabili in giudizio e non "intercettazioni" soggette allo statuto speciale

  • art. 192, comma terzo, cod. proc. pen.

    Le regole di valutazione previste per le testimonianze non si impongono automaticamente alle dichiarazioni della persona offesa; tali dichiarazioni possono essere autonome fonti di prova purché il giudice motivi in modo più penetrante sull'attendibilità soggettiva e sull'attendibilità intrinseca

  • art. 629 cod. pen. (estorsione)

    Richiede la minaccia di un male ingiusto per costringere qualcuno a dare o promettere denaro o altra utilità; la minaccia può essere provata anche mediante registrazioni e dichiarazioni della vittima

  • art. 393 cod. pen. (esercizio arbitrario delle proprie ragioni)

    La fattispecie si distingue dall'estorsione in presenza di un credito effettivamente tutelabile in sede giudiziaria; se il credito ha causa illecita (es. compravendita di stupefacente) non è tutelabile e la condotta può integrare estorsione

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede, in caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e la possibilità di irrogare una somma alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Le registrazioni audio realizzate con il consenso di uno degli interlocutori o la riproduzione in "viva voce" non sono intercettazioni ai sensi dello statuto sulle intercettazioni e possono essere utilizzate come documenti in dibattimento.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare la condanna se il giudice del merito le valuta con motivazione più penetrante sull'attendibilità soggettiva e intrinseca; la loro mancanza di neutralità non esclude automaticamente valore probatorio.
  • Per configurare l'estorsione è necessario dimostrare la minaccia di un "male ingiusto"; prove registrate (messaggi, conversazioni) e riscontri dichiarativi possono essere sufficienti a tale scopo.
  • Quando il credito invocato per giustificare la pretesa ha causa illecita (ad esempio compravendita di stupefacente) il credito non è tutelabile giudizialmente e il comportamento volto a estorcere il pagamento può integrare estorsione anziché esercizio di un diritto.
  • La Corte di Cassazione, in tema di prova e credibilità, dà rilevante peso alla valutazione di merito: per censurare tale valutazione in sede di legittimità è necessario dimostrare contraddizioni manifeste o carenze logico-motivazionali evidenti.
  • In fase di impugnazione per vizi procedurali relativi alle intercettazioni bisogna verificare se la registrazione costituisce intercettazione protetta o semplice documento acquisito con consenso; la qualificazione incide sulla ammissibilità e utilizzabilità della prova.

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