Sentenza n. 212/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’accertamento previa concessione di misure cautelari ai sensi degli artt. 55 e 56 cod. proc. amm., dell’illegittimità del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione sull’istanza di inserimento nel sistema di accoglienza di cui al decreto legislativo n. 142 del 2015, presentata dal ricorrente in data 20 ottobre 2025, nonché dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla predetta istanza, con conseguente condanna dell’Amministrazione a provvedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, e per la nomina di un Commissario ad acta per il caso di perdurante inerzia dell’Amministrazione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di accesso alle misure di accoglienza, successivamente superato dal diniego espresso
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia nel 2023 e autore di una domanda di protezione internazionale il 7 giugno 2023, aveva presentato il 20 ottobre 2025 alla Prefettura un'istanza di accesso alle misure di accoglienza previste dal d.lgs. n. 142/2015. Decorso il termine di trenta giorni senza provvedimento, ha agito contro il silenzio chiedendo anche l'ordine di immediato ingresso nel sistema di accoglienza e, in via cautelare, una misura monocratica urgente. Il TAR, con decreto cautelare, aveva ordinato alla Prefettura di provvedere entro quindici giorni. La Prefettura ha quindi adottato, il 5 dicembre 2025, un provvedimento espresso di rigetto, motivato con il tardivo inoltro della domanda di protezione internazionale rispetto al termine di novanta giorni dall'ingresso previsto dall'art. 1, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015. A seguito del provvedimento, il ricorrente ha chiesto la cessazione della materia del contendere e la condanna dell'amministrazione alle spese.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, anziché dichiarare la cessazione della materia del contendere. L'adozione del diniego espresso ha fatto cessare lo stato di inerzia, eliminando la condizione dell'azione avverso il silenzio. Tuttavia, l'attività amministrativa non è stata integralmente satisfattiva dell'interesse sostanziale del ricorrente, poiché l'istanza è stata respinta e il ricorrente aveva chiesto anche l'ammissione al sistema di accoglienza. L'interesse si è pertanto trasferito sull'impugnazione del diniego espresso, che non era stata proposta nel giudizio sul silenzio. Nulla è stato disposto sulle spese. La liquidazione del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato è stata rinviata a separato provvedimento, previa presentazione di un'istanza documentata.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della domanda cautelare proposta con il ricorso.
art. 56 c.p.a.
Ha consentito l'adozione del decreto cautelare monocratico che ha ordinato alla Prefettura di provvedere sull'istanza entro quindici giorni.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti nella camera di consiglio.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
È stato applicato per dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 1, comma 2-bis, d.lgs. n. 142/2015
È stato richiamato dalla Prefettura quale base del diniego, in ragione della presentazione della domanda di protezione internazionale oltre novanta giorni dall'ingresso in Italia.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha costituito, insieme al GDPR, il fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quali ulteriori presupposti per la tutela dei diritti e della dignità della parte mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- L'adozione, nel corso del giudizio avverso il silenzio-inadempimento, di un provvedimento espresso fa cessare lo stato di inerzia dell'amministrazione e determina, di regola, la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull'azione avverso il silenzio.
- La sopravvenuta adozione di un provvedimento espresso non comporta la cessazione della materia del contendere quando l'atto non soddisfa integralmente l'interesse sostanziale del ricorrente, come nel caso in cui l'amministrazione provveda negativamente sull'istanza.
- Dopo l'adozione del provvedimento espresso, l'interesse del ricorrente si trasferisce sull'impugnazione dell'atto sopravvenuto; tale impugnazione non può essere esaminata se non è stata proposta nel giudizio originario mediante gli strumenti processuali previsti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 192/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 193/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 194/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 199/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 200/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 201/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →