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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24441/2023 del 10/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (impresa)

La controversia

La società importava dal Brasile e commercializzava in Italia una lettiera per gatti a base vegetale, biodegradabile e compostabile, destinata esclusivamente ad assorbire deiezioni e odori. L'Agenzia aveva riqualificato la merce, sulla base di analisi chimiche che evidenziavano un'elevata componente amidacea e di amido di manioca, dalla voce doganale dichiarata dalla contribuente (1404 9000 90, con dazio zero e IVA al 22%) alla voce 1108 1400 00 relativa agli amidi, con maggior dazio e IVA al 10%, irrogando anche sanzioni. La CTR aveva accolto l'appello dell'Ufficio ritenendo prevalente la composizione chimica del prodotto e applicando la regola 3b della nomenclatura combinata, ma escludendo le sanzioni per obiettiva incertezza. Con il ricorso per cassazione la società deduceva: violazione della disciplina IVA, perché l'aliquota ridotta non si applica alle lettiere per gatti, che non sono alimenti né ingredienti alimentari; violazione delle regole di interpretazione della nomenclatura combinata, perché il bene andava classificato in base alle caratteristiche oggettive e alla destinazione d'uso, non solo alla composizione; omessa pronuncia sui profili di libera circolazione/concorrenza per la difformità di classificazione rispetto ad altre autorità doganali UE; omessa pronuncia sulla buona fede/importazione in presenza di affidamento tutelabile ex art. 119 CDU.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, dichiarando assorbiti il terzo e il quarto. Ha cassato la sentenza della CTR perché aveva attribuito valore decisivo alla sola prevalente composizione amidacea della lettiera senza considerare la funzione concreta del prodotto. Decidendo nel merito, ha accolto l'originario ricorso della società e ha affermato che la lettiera per gatti va classificata nella voce doganale 1404 9000 90, con dazio zero e IVA ordinaria al 22%, poiché il prodotto è destinato ad assorbire deiezioni e odori e non è un alimento o un ingrediente alimentare. Le spese sono state regolate in considerazione della particolare complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 2, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    La norma interna di recepimento dell'aliquota IVA ridotta va interpretata restrittivamente: l'agevolazione non si estende alle lettiere per gatti, che non rientrano tra i beni elencati nell'Allegato III della direttiva IVA.

  • art. 98 e Allegato III, punto 1, Direttiva 2006/112/CE

    L'aliquota IVA ridotta è norma eccezionale e si applica solo a prodotti alimentari o ingredienti destinati alla preparazione di prodotti alimentari, anche per uso animale; le lettiere per gatti ne restano escluse.

  • Reg. (CEE) n. 2658/87, Allegato I, regola generale 3b

    Per i prodotti misti non classificabili secondo una voce specifica, la classificazione segue la materia o l'oggetto che conferisce il carattere essenziale; tale criterio va però letto in funzione della destinazione e della funzionalità del bene.

  • art. 267 TFUE

    Richiamato dalla ricorrente come base per il rinvio pregiudiziale, ma la Corte non ha ritenuto necessario deferire la questione alla Corte di giustizia perché il caso era decidibile sulla base dei principi già consolidati.

  • art. 112 c.p.c.

    Le censure di omessa pronuncia relative alla libera circolazione e alla buona fede/importazione sono state assorbite dall'accoglimento dei primi motivi.

  • art. 119, par. 1, Reg. (UE) n. 952/2013 (CDU)

    Invocato come circostanza esimente a tutela della buona fede dell'importatore, ma la Corte non lo ha esaminato nel merito perché assorbito.

Massime di principio

  • Nella classificazione doganale la natura, le caratteristiche e le proprietà oggettive della merce restano il criterio primario di classificazione, da valutare anche alla luce della destinazione funzionale del bene.
  • Per i prodotti composti o misti, la regola del carattere essenziale non consente di arrestarsi alla sola componente quantitativamente prevalente: occorre individuare quale componente conferisca la funzionalità concreta cui il bene è normalmente destinato.
  • La classificazione doganale deve essere coerente con il regime IVA applicabile: un bene non può essere ricondotto all'aliquota ridotta se non rientra effettivamente nelle categorie alimentari o di ingredienti alimentari previste dalla disciplina unionale e interna.
  • Le lettiere per gatti a base vegetale, destinate ad assorbire deiezioni e odori, non sono assimilabili a prodotti alimentari o a ingredienti per la preparazione di alimenti, neppure quando contengano in misura elevata amido di manioca.
  • Quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e definire la causa nel merito, se l'inquadramento giuridico corretto della merce risulta già compiutamente desumibile dagli atti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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