Cassazione Penale, Sentenza n. 36332/2022 del 26/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Pompeo e Silvestri hanno impugnato sostenendo: (1) errore nel non assorbire il reato di detenzione illegale di arma in quello di porto, perché non sarebbero stati in condizione di 'disporre' dell'arma in qualsiasi momento; (2) vizio nel bilanciamento tra l'aggravante della premeditazione e le attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.), ritenendo che la Corte non abbia valorizzato adeguatamente la condotta resipiscente. De Simini ha impugnato il maggior incremento di pena per continuazione rispetto ai coimputati, lamentando mancata considerazione delle sue dichiarazioni e della diversa posizione processuale e la incongrua quantificazione dell'aumento per i reati 'satellite' di porto e detenzione di arma.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che: la Corte d'appello abbia correttamente distinto detenzione e porto in ragione dell'appartenenza della pistola all'arsenale del clan e della concreta disponibilità dell'arma; il bilanciamento tra aggravanti e attenuanti rientri nella discrezionalità del giudice del merito e sia adeguatamente motivato tenuto conto della gravità del fatto e della personalità criminale degli imputati; la differenziazione del trattamento sanzionatorio di De Simini rispetto ai complici sia giustificata da ruolo, precedenti e dalla complessiva dosimetria della pena. Disposti il pagamento delle spese processuali e la condanna di ciascun ricorrente al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Legge 2 ottobre 1967, n. 895 (artt. 2, 4, 7)
La Corte ha ritenuto che i reati di detenzione e di porto siano entrambi integrati quando la pistola appartenga all'arsenale di un clan e sia acquisibile dai singoli in caso di necessità, con anteriorità della detenzione rispetto al porto
Art. 62-bis cod. pen.
Il bilanciamento tra le attenuanti generiche e le aggravanti (qui la premeditazione) è valutazione di merito soggetta a discrezionalità motivata; la Corte di legittimità non sindaca apprezzamenti che risultino logici e giustificati
Art. 78 cod. pen.
Il criterio 'moderatore' richiamato dalla sentenza è considerato norma di favore e non impedisce la differenziazione del trattamento sanzionatorio tra imputati quando la dosimetria complessiva lo giustifica
Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 6796 del 22/1/2019 Rv. 274806 - 01)
Sez. 1, n. 6796 del 22/1/2019 Rv. 274806 - 01
Principio che per integrare la condotta punibile è sufficiente una situazione di fatto che consenta di acquisire la disponibilità dell'arma in qualsiasi momento, richiamato dalla Corte per giustificare la non assorbibilità dei reati
Massime di principio
- Se l'arma appartiene a un arsenale di gruppo e ne è dimostrata la disponibilità collettiva, detenzione e porto possono integrarsi come reati distinti; la valutazione fattuale sulla disponibilità è decisiva
- Le valutazioni sul bilanciamento tra attenuanti generiche e aggravanti (art. 62-bis) rientrano nella discrezionalità del giudice del merito e sono sindacabili dalla Cassazione solo se manifestamente illogiche o prive di adeguata motivazione
- La dosimetria differenziata tra coimputati è legittima se motivata con riferimento al ruolo nell'organizzazione, precedenti, comportamento processuale e contributo alla dinamica del reato
- Lamentare la mancata applicazione di una misura attenuante o una diversa quantificazione dell'aumento per continuazione richiede di prospettare errori di diritto o mancanza totale di motivazione; non è sufficiente chiedere un diverso apprezzamento dei fatti
- In caso di inammissibilità del ricorso, è possibile l'imposizione di condanne alle spese e sanzioni pecuniarie (es. versamento alla Cassa delle ammende) salvo che il ricorso non sia stato proposto con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
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