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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29994/2023 del 11/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Sassari che aveva respinto il reclamo contro il provvedimento del Magistrato di Sorveglianza di Nuoro, il quale aveva rigettato la domanda di integrazione della liberazione anticipata relativa al periodo di pena espicato dal 9/10/2007. Il nucleo della controversia riguarda la possibilità di applicare il beneficio di "liberazione anticipata speciale" previsto dal D.L. 23/12/2013, n.146 (nella formulazione originaria) a condannati per i reati ostativi ex art. 4-bis ord. pen., nonché l'effetto della legge di conversione 21/2/2014, n.10 che ha escluso i delitti ostativi dal beneficio. Il ricorrente sosteneva che, essendo stata presentata l'istanza nella vigenza del decreto-legge originario, non poteva essere privata dell'effetto favorevole una volta intervenuta la legge di conversione con modifiche; richiamava altresì l'art. 54 O.P. e la natura sostanziale del beneficio per denunciare un'applicazione che avrebbe creato una discrasia basata sulla mera tempestività della decisione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo manifestamente infondati i motivi. Ha confermato che la normativa che esclude i condannati per reati ostativi dalla disciplina di favore (art. 4 D.L. 23/12/2013, n.146 così come modificato dalla legge di conversione n.10/2014) non è incostituzionale e che il decreto-legge convertito con modifiche non può essere assimilato a un decreto-legge integralmente decaduto nella misura in cui la legge di conversione ha delineato un regime definitivo più restrittivo. La Corte ha sottolineato inoltre che l'esecuzione della pena costituisce un tertium genus normativo e che la mera presentazione di istanza nella vigenza del decreto non produce automaticamente il diritto al beneficio se non vi è stata una decisione favorevole nella stessa vigenza. Per effetto della declaratoria di inammissibilità, il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 4-bis ord. pen.

    art. 4-bis ordinamento penitenziario

    Individua i reati ostativi la cui commissione può impedire l'accesso a benefici penitenziari; la Corte ha ritenuto legittimo il trattamento differenziato e la limitazione del beneficio speciale per i condannati per tali reati, per ragioni connesse alla maggiore pericolosità.

  • D.L. 23/12/2013, n. 146

    D.L. 23 dicembre 2013, n.146

    Originariamente prevedeva una forma di liberazione anticipata speciale; la Corte distingue tra gli effetti del decreto-legge nella sua vigenza e quelli successivi alla legge di conversione che lo ha modificato.

  • Legge 21/2/2014, n. 10

    Legge di conversione 21 febbraio 2014, n.10

    Ha modificato il D.L. n.146/2013 escludendo i condannati per reati ostativi dal beneficio; la Corte ha ritenuto che la normativa di conversione, pur più restrittiva, costituisce la disciplina definitiva e può incidere sul regime esecutivo se non è intervenuta una decisione favorevole nella vigenza del decreto.

  • art. 54 O.P.

    art. 54 ordinamento penitenziario

    Rilevato dal ricorrente come norma di riferimento per i regimi esecutivi; la Corte ha risposto che non può essere invocata per attribuire un diritto al beneficio in assenza di una decisione favorevole intervenuta nella vigenza della norma originaria.

  • art. 25, comma secondo, Cost.

    Richiamato nel ragionamento su irretroattività delle sanzioni; la Corte ha osservato che l'art.25 Cost. tutela contro l'introduzione retroattiva di norme sfavorevoli che incidano sul trattamento sanzionatorio in itinere, ma ciò vale solo se la norma, all'epoca della sua vigenza, abbia effettivamente inciso sul trattamento in corso; nell'esecuzione penale si richiede valutazione specifica.

  • art. 3 e art. 27 Cost.

    Richiamati nella contestazione di presunta discriminazione o lesione della funzione rieducativa; la Corte ha ritenuto infondata la questione di illegittimità costituzionale rispetto a tali articoli, avendo il legislatore la discrezionalità di modulare benefici in relazione alla pericolosità dei reati.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    art. 616 c.p.p. (norma processuale penale richiamata per sanzioni)

    La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista, ai sensi di tale norma.

Massime di principio

  • La conversione di un decreto-legge con modifiche che renda la disciplina più restrittiva può determinare la perdita dell'opportunità prevista dal decreto, salvo che il beneficio non sia già stato definitivamente riconosciuto nella vigenza del decreto stesso.
  • La mera presentazione di una istanza favorevole durante la vigenza di una norma temporanea non equivale a un diritto automatico al beneficio se la decisione positiva non è intervenuta prima della modifica normativa.
  • Le norme che escludono benefici per i reati "ostativi" non sono necessariamente incostituzionali: il legislatore può prevedere regimi differenziati in ragione della maggiore pericolosità, purché rispettati i principi costituzionali e di legalità.
  • L'esecuzione della pena è considerata un tertium genus normativo; pertanto, i cambiamenti normativi intervenuti dopo la commissione del reato vanno valutati con attenzione rispetto al principio di irretroattività delle sanzioni, ma non implicano automaticamente l'immutabilità del regime esecutivo.
  • In contenziosi analoghi è determinante verificare la tempistica: chi abbia ottenuto una decisione favorevole nella vigenza di una norma transitoria può invocare la conservazione degli effetti, mentre chi ha solo proposto istanza senza esito favorevole al momento della modifica normativa avrà scarse probabilità di successo.

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