Sentenza n. 93/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia: - decreto cat. A12/2023/Imm./II Sez. Nr. 15 emesso il 19.04.2023 dal Questore della Provincia di Reggio Calabria e notificato all’odierno ricorrente il 4.11.2024, per mezzo del quale è stata rigettata l’istanza presentata il 19.06.2021 tendente ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, ai sensi dell’art. 103 co. 1 D.L. 19.05.2020 n. 34 coordinato con la Legge di conversione 17 luglio 2020 n. 77;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di emersione e di rilascio del permesso di soggiorno temporaneo per lavoro subordinato ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.l. 34/2020
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto con cui la Questura di Reggio Calabria aveva respinto l'istanza di emersione presentata ai sensi dell'art. 103, comma 1, d.l. 34/2020. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell'art. 103, comma 10, lettera c), d.l. 34/2020 e dell'art. 380 c.p.p., difetto di istruttoria e di motivazione, violazione dell'art. 8 CEDU ed eccesso di potere. Ha sostenuto che l'amministrazione avesse considerato automaticamente ostativi alcuni precedenti penali, senza svolgere una valutazione concreta dell'attualità della pericolosità sociale, della risalenza dei fatti, della condotta successiva, della situazione familiare, dell'inserimento sociale e lavorativo e delle conseguenze dell'allontanamento. Ha richiamato le sentenze della Corte costituzionale n. 88/2023 e n. 43/2024, secondo cui determinate condanne non possono operare automaticamente come causa ostativa senza una verifica concreta della pericolosità. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 103, commi 1, 2 e 10, d.l. 34/2020 ed eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, lamentando la durata eccessiva del procedimento, protrattosi per oltre un anno prima dell'adozione del diniego e per oltre un anno e sette mesi prima della notificazione. La Questura aveva motivato il diniego richiamando plurimi precedenti e pregiudizi penali, anche riferiti ad alias, tra cui reati in materia di stupefacenti, furto in abitazione, maltrattamenti familiari, violenza sessuale, violenza privata, resistenza a pubblico ufficiale, falsa attestazione sull'identità e guida in stato di ebbrezza, nonché precedenti espulsioni e una notizia di reato del 2021 per maltrattamenti.
La decisione
Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendolo manifestamente infondato. Ha precisato che il diniego non si fondava sul meccanismo automatico previsto dall'art. 103, comma 10, lettera c), d.l. 34/2020, rispetto al quale il ricorrente invocava gli effetti delle pronunce della Corte costituzionale, ma sulla diversa previsione della lettera d) dello stesso comma, relativa agli stranieri considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. La Questura, secondo il TAR, aveva svolto un'istruttoria puntuale, completa e aggiornata, ricostruendo analiticamente il curriculum criminale del richiedente e traendone una valutazione complessiva di pericolosità sociale. La pluralità, la natura allarmante e la reiterazione nel tempo dei reati, anche ai danni di familiari e conviventi, sono state ritenute elementi ragionevolmente sintomatici di un'attuale e concreta minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato. La remissione della querela relativa alla più recente notizia di reato non è stata ritenuta decisiva, alla luce del quadro complessivo. Il secondo motivo è stato respinto sulla base del principio secondo cui l'eccessiva durata del procedimento amministrativo non incide, di per sé, sulla validità del provvedimento finale, potendo rilevare sotto altri profili. Le spese sono state compensate per la natura formale delle difese dell'amministrazione. È stata inoltre rigettata la rinnovata istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ritenendo manifestamente inconsistenti le censure.
Norme richiamate
art. 103, comma 1, d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020
Disciplina la procedura di emersione dei rapporti di lavoro irregolari e il rilascio del permesso di soggiorno temporaneo per lavoro subordinato.
art. 103, comma 10, lettera c), d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020
Prevede fattispecie ostative all'ammissione alla procedura di emersione; il TAR distingue tale meccanismo automatico dalla diversa causa ostativa fondata sulla minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
art. 103, comma 10, lettera d), d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020
Non sono ammessi alle procedure previste dai commi 1 e 2 del presente articolo i cittadini stranieri: […] d) che comunque siano considerati una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato
Consente il diniego quando, sulla base di un'istruttoria complessiva, lo straniero sia ritenuto una minaccia attuale e concreta per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
art. 572 c.p.
Reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi, richiamato tra gli elementi considerati nella valutazione complessiva della pericolosità.
art. 75, comma 5, d.P.R. 309/1990
Fattispecie richiamata dal ricorrente in relazione alla contestata automaticità della causa ostativa; il TAR ritiene però decisiva la distinta valutazione ai sensi dell'art. 103, comma 10, lettera d), d.l. 34/2020.
art. 4, comma 3, d.lgs. 286/1998
Richiamato quale base del precedente diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, adottato in ragione di una condanna per violenza sessuale.
art. 13, comma 2, lettere a), b) e c), d.lgs. 286/1998
Richiamato tra i precedenti provvedimenti di espulsione risultanti a carico del ricorrente.
art. 14 d.lgs. 286/1998
Richiamato in relazione all'ordine del Questore di lasciare il territorio dell'Unione europea.
art. 8 CEDU
Invocato dal ricorrente in relazione alla tutela della vita privata e familiare; il motivo è stato respinto in ragione della legittimità della valutazione amministrativa di pericolosità.
art. 126, comma 1, d.P.R. 115/2002
Posto a fondamento del rigetto della rinnovata istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per manifesta inconsistenza delle censure.
Massime di principio
- La causa ostativa all'emersione fondata sulla considerazione dello straniero quale minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato è distinta dalle fattispecie di reato automaticamente ostative previste dall'art. 103, comma 10, lettera c), d.l. 34/2020; pertanto, le limitazioni all'automatismo eventualmente derivanti dalla giurisprudenza costituzionale sulle singole fattispecie di reato non impediscono una valutazione complessiva ai sensi della lettera d).
- La valutazione della minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato può fondarsi su un'istruttoria complessiva relativa al curriculum criminale dello straniero, considerando la pluralità, la natura, la reiterazione e l'attitudine lesiva dei reati, anche quando commessi in tempi diversi e ai danni di familiari o conviventi.
- Quando il provvedimento di diniego ricostruisce in modo analitico e aggiornato i precedenti penali e di polizia e ne esplicita la valenza sintomatica di una pericolosità attuale e concreta, non è sufficiente contestare la risalenza di alcuni fatti o invocare genericamente l'inserimento sociale per dimostrare il difetto di istruttoria o di motivazione.
- L'eccessiva durata del procedimento amministrativo, in assenza di ulteriori elementi invalidanti, non determina di per sé l'illegittimità del provvedimento finale, potendo eventualmente rilevare sotto distinti profili.
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