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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/667

Regolamento delegato (UE) 2019/667 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che modifica i regolamenti delegati (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 e (UE) 2016/1178 che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione per prorogare le date di applicazione differita dell'obbligo di compensazione per taluni contratti derivati OTC (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R0667

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica tre regolamenti delegati EMIR per rinviare ulteriormente l'avvio dell'obbligo di compensazione per alcune operazioni infragruppo in derivati OTC tra controparti UE e controparti di paesi terzi. La proroga è stata resa necessaria perché, alla data di adozione, non risultava ancora adottato un atto di esecuzione ex articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 in materia di equivalenza. In assenza di decisione di equivalenza, la nuova data generale è fissata al 21 dicembre 2020; in presenza di decisione di equivalenza, l'obbligo decorre dalla data più lontana tra due momenti individuati dal testo. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

Proroga delle date di applicazione differita dell'obbligo di compensazione per taluni contratti derivati OTC infragruppo tra controparti UE e di paesi terzi, mediante modifica di tre regolamenti delegati EMIR.

Ambito di applicazione

Si applica ai contratti appartenenti a categorie di derivati OTC elencate negli allegati dei regolamenti delegati (UE) 2015/2205, 2016/592 e 2016/1178, quando sono conclusi tra controparti appartenenti allo stesso gruppo e una controparte è stabilita nell'Unione mentre l'altra è stabilita in un paese terzo. La disciplina riguarda la decorrenza dell'obbligo di compensazione centralizzata ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 (EMIR) e opera fino alle date previste dal regolamento modificativo, salvo adozione di una decisione di equivalenza ex articolo 13, paragrafo 2, EMIR. È un atto direttamente applicabile negli Stati membri e rileva anche ai fini SEE.

Proroga delle date di applicazione differita dell'obbligo di compensazione per derivati OTC infragruppo

Il regolamento delegato (UE) 2019/667 interviene sul quadro EMIR per rinviare l'applicazione dell'obbligo di compensazione centralizzata a taluni contratti derivati OTC conclusi infragruppo tra una controparte stabilita nell'Unione e una stabilita in un paese terzo. La proroga è motivata dall'assenza, alla data dell'atto, di una decisione di equivalenza adottata ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012.

Contesto normativo

Il regolamento si fonda sull'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012 e modifica tre regolamenti delegati che disciplinano le norme tecniche di regolamentazione sull'obbligo di compensazione: il regolamento delegato (UE) 2015/2205, il regolamento delegato (UE) 2016/592 e il regolamento delegato (UE) 2016/1178. I considerando precisano che le scadenze originarie erano già state differite per evitare l'assoggettamento dei contratti infragruppo prima dell'adozione di un atto di esecuzione in materia di equivalenza; poiché tale atto non risulta ancora adottato, si rende necessaria un'ulteriore proroga.

Ambito oggettivo e soggettivo

La disciplina riguarda i contratti appartenenti a categorie di derivati OTC elencate negli allegati dei tre regolamenti delegati modificati. Il rinvio opera solo per i contratti conclusi tra controparti appartenenti allo stesso gruppo, quando una controparte è stabilita in un paese terzo e l'altra nell'Unione. La modifica incide esclusivamente sul momento di decorrenza dell'obbligo di compensazione e non introduce nuove categorie di strumenti o nuovi obblighi sostanziali.

Regola generale: nuova data al 21 dicembre 2020

Per ciascuno dei tre regolamenti delegati, il nuovo articolo 3, paragrafo 2, prevede che, in assenza di una decisione di equivalenza adottata ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, EMIR per il paese terzo interessato, l'obbligo di compensazione decorra dal 21 dicembre 2020. Tale data sostituisce la precedente scadenza differita.

Regola alternativa in caso di decisione di equivalenza

Se la decisione di equivalenza viene adottata, l'obbligo di compensazione decorre dalla data più lontana tra due momenti:

  • 60 giorni dopo la data di entrata in vigore della decisione di equivalenza;
  • la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione già prevista dal paragrafo 1 del rispettivo articolo 3.

La formulazione consente di coordinare la disciplina degli infragruppo con l'eventuale riconoscimento dell'equivalenza del quadro regolatorio del paese terzo.

Modifiche apportate ai regolamenti delegati esistenti

L'articolo 1 modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2205, l'articolo 2 modifica il regolamento delegato (UE) 2016/592 e l'articolo 3 modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1178. In tutti e tre i casi viene sostituito il primo comma dell'articolo 3, paragrafo 2, mantenendo una disciplina uniforme per le diverse categorie di derivati OTC interessate.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 4 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo ribadisce la sua natura obbligatoria in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in tutti gli Stati membri, con effetto immediato secondo la tempistica indicata.

Disposizioni principali

Proroga dell'obbligo di compensazione per contratti infragruppo

Per i contratti derivati OTC di categorie incluse negli allegati dei regolamenti delegati interessati, conclusi tra controparti dello stesso gruppo con una parte stabilita in un paese terzo e l'altra nell'Unione, l'obbligo di compensazione non decorre immediatamente ma secondo la disciplina differita introdotta dal regolamento modificativo.

Data di decorrenza in assenza di decisione di equivalenza

Se non è stata adottata una decisione di equivalenza ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 648/2012, ai fini dell'articolo 4 dello stesso regolamento, l'obbligo di compensazione decorre dal 21 dicembre 2020.

Data di decorrenza in presenza di decisione di equivalenza

Se è stata adottata una decisione di equivalenza per il paese terzo interessato, l'obbligo decorre dalla data più lontana tra: i) 60 giorni dopo l'entrata in vigore della decisione di equivalenza; ii) la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione prevista dal paragrafo 1 del rispettivo articolo 3 dei regolamenti modificati.

Modifica coordinata dei regolamenti delegati 2015/2205, 2016/592 e 2016/1178

L'articolo 1 modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2205; l'articolo 2 modifica il regolamento delegato (UE) 2016/592; l'articolo 3 modifica il regolamento delegato (UE) 2016/1178. In tutti e tre i casi è sostituito il primo comma dell'articolo 3, paragrafo 2, con una formulazione sostanzialmente identica.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiestrumenti finanziariderivati OTCinfrastrutture di mercatovigilanza finanziariarapporti con paesi terzi

Testo integrale

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