Cassazione Penale, Sentenza n. 42925/2022 del 11/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con unico motivo: violazione di legge (artt. 521, 522 e 604, primo comma, c.p.p.) per presunta condanna per un fatto diverso da quello contestato. L'imputata deduce che il capo di imputazione elencava singoli quantitativi di stupefacente la cui somma sarebbe stata di 123,33 grammi, mentre le sentenze di merito avrebbero ritenuto la detenzione complessiva di 1.200 grammi, con conseguente lesione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto che il capo di imputazione contestasse già la detenzione di 1.200 grammi, per cui la doglianza difensiva riguarda al più un profilo di incertezza dell'imputazione e non una violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza. Inoltre, la Corte ha ricordato che la violazione del principio di correlazione sussiste solo se la modifica della contestazione ha comportato un concreto pregiudizio dei diritti difensivi, cioè una sostanziale novazione dei termini dell'addebito; nel caso di specie non è avvenuto perché l'imputata era a conoscenza degli atti di sequestro (anche per aver firmato il relativo verbale) e ha potuto difendersi sull'oggetto dell'imputazione. È stata altresì richiamata la necessità di sollevare, ove occorre, l'eccezione davanti al GUP prima dell'ammissione al rito abbreviato. Seguito: rigetto del ricorso, condanna alla rifusione delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/1990
Norma sostanziale che punisce la detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti; la Corte ha confermato la condanna per tale fattispecie alla luce del complesso delle risultanze investigative e del dato ponderale complessivo ritenuto probatorio.
art. 521 c.p.p.
Principio di correlazione tra accusa e sentenza: la Corte interpreta la norma nel senso che la violazione si configura solo se la modifica della contestazione ha determinato una concreta lesione delle garanzie di difesa, ossia una sostanziale novazione dell'addebito che abbia impedito una difesa effettiva.
art. 522 c.p.p.
Richiamato nel motivo di ricorso nell'ambito delle doglianze procedurali; dalla sentenza emerge l'attenzione alla regolarità dell'imputazione e al momento processuale in cui vanno sollevate eccezioni, senza che la Corte abbia ravvisato una violazione sostanziale riconducibile a questa norma.
art. 604, primo comma, c.p.p.
Norma richiamata dal ricorrente in relazione ai vizi di motivazione e formulazione dell'imputazione; la Corte ha ritenuto la doglianza infondata in quanto non dimostrato un concreto pregiudizio difensivo derivante dalla presunta difformità.
art. 616 c.p.p.
Norma applicata per l'addebitamento delle spese del giudizio di legittimità a carico del ricorrente dopo il rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il principio di correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p.) è violato solo se la modifica della contestazione determina una reale e concreta menomazione dei diritti della difesa; differenze meramente quantitative o formali non sono sufficienti.
- In materia di stupefacenti, variazioni nel dato quantitativo o nella qualificazione della sostanza non determinano automaticamente la violazione del diritto di difesa se l'imputato è venuto a conoscenza degli atti d'indagine e ha potuto esercitare la sua difesa sull'oggetto del processo.
- Le eccezioni relative a incertezza o irregolarità dell'imputazione devono essere tempestivamente sollevate (ad es. davanti al GUP) prima dell'opzione per riti speciali come il rito abbreviato; l'omessa tempestiva deduzione può precluderne la rilevabilità.
- L'accertamento della sussistenza del pregiudizio difensivo richiede un giudizio sull'effettivo mutamento della cornice accusatoria e sulle concrete ripercussioni difensive, non un confronto puramente letterale tra testo dell'imputazione e motivazione della sentenza.
- In caso di rigetto del ricorso per infondatezza, la parte soccombente può essere condannata alle spese del giudizio di cassazione ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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