Sentenza n. 6993/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento - ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall'I.N.P.S., filiale di Roma Eur, (atto nr. 10593 del 7/03/2022) nella parte in cui non attribuisce allo stesso i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.L. 387/1987 e dell'art. 21 della Legge n. 232/1990; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; ... nonché per l'accertamento ... - del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del D.L. 387/1987 e dell'art. 21 della Legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio nella parte in cui escludeva i sei scatti stipendiali dalla base di calcolo
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente di polizia)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già appartenente alla Polizia di Stato e cessato dal servizio per limiti di età dopo avere prestato servizio dal 1° giugno 1989 al 31 dicembre 2020, ha contestato la liquidazione del trattamento di fine servizio effettuata dall’INPS, chiedendo l’inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis, comma 1, d.l. n. 387/1987, come convertito dalla l. n. 472/1987, nonché dall’art. 21 l. n. 232/1990 e dall’art. 1911 d.lgs. n. 66/2010. Ha dedotto violazione e falsa applicazione delle predette disposizioni, eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed erroneo apprezzamento dei presupposti, nonché violazione dell’art. 36 Cost. Ha inoltre rappresentato di avere chiesto all’INPS il ricalcolo senza ricevere risposta. L’INPS ha chiesto il rigetto, sostenendo l’inapplicabilità del beneficio e richiamando la disciplina relativa alla cessazione a domanda e al pagamento della contribuzione residua, oltre a prospettare genericamente una questione di costituzionalità.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha distinto le due fattispecie previste dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987: da un lato, la cessazione per raggiungimento dei limiti di età, permanente inabilità o decesso, prevista dal comma 1; dall’altro, la cessazione a domanda subordinata al possesso di 55 anni di età e 35 anni di servizio utile, prevista dal comma 2. Poiché il ricorrente era cessato per limiti di età, rientrava nella prima fattispecie e aveva diritto ai sei scatti stipendiali, ciascuno del 2,50%, ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita. Le difese dell’INPS relative alla cessazione a domanda sono state ritenute inconferenti. Il TAR ha inoltre chiarito che il termine del 30 giugno previsto dal comma 2 non è decadenziale, non essendo la legge chiara nel ricollegarvi una decadenza, ed è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo, non alla perdita del beneficio. L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 disciplina i sei scatti ai fini della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita previsto dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987. L’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010 conferma inoltre la perdurante applicabilità dell’art. 6-bis ai fini del trattamento di fine rapporto. La questione di costituzionalità prospettata dall’INPS è stata ritenuta generica e comunque infondata alla luce della specifica previsione legislativa. L’INPS è stato obbligato a rideterminare il trattamento includendo i sei scatti nella base di calcolo. Sulle somme spettano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. Le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla l. 20 novembre 1987, n. 472
Al personale della Polizia di Stato [...] che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti [...] ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita [...] sei scatti ciascuno del 2,50 per cento
Il comma 1 riconosce direttamente i sei scatti ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita al personale cessato per limiti di età, inabilità permanente o decesso. Il comma 2 disciplina una distinta ipotesi di cessazione a domanda e il termine del 30 giugno non ha natura decadenziale.
È richiamato dal ricorrente quale ulteriore fondamento del beneficio, ma la decisione è principalmente motivata sulla base dell’art. 6-bis d.l. n. 387/1987.
art. 4 d.lgs. 30 aprile 1997, n. 165
I sei aumenti periodici di stipendio [...] sono attribuiti [...] all'atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda
La disposizione riguarda l’attribuzione dei sei scatti ai fini della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo dell’indennità di buonuscita disciplinato dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987.
art. 1911, comma 3, d.lgs. 12 aprile 2006, n. 66
Continua ad applicarsi l'articolo 6 bis, d.l. 387/1987 ai soli fini del trattamento di fine rapporto
La norma conferma la perdurante applicabilità dell’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 ai fini del trattamento di fine rapporto degli appartenenti alle forze di polizia.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
Concorre, insieme all’art. 22, comma 36, l. n. 724/1994, a escludere il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme dovute.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Concorre a stabilire che sulle somme spettano soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 36 Cost.
La violazione è stata dedotta dal ricorrente, ma la decisione non sviluppa uno specifico autonomo esame della disposizione.
Massime di principio
- Il personale delle forze di polizia cessato dal servizio per raggiungimento dei limiti di età ha diritto all’inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita ai sensi dell’art. 6-bis, comma 1, d.l. n. 387/1987, come convertito dalla l. n. 472/1987.
- La disciplina della cessazione per limiti di età prevista dall’art. 6-bis, comma 1, d.l. n. 387/1987 è distinta da quella della cessazione a domanda prevista dal comma 2; non possono quindi essere opposte al dipendente cessato per limiti di età condizioni o oneri propri della seconda fattispecie.
- Il termine del 30 giugno previsto dall’art. 6-bis, comma 2, d.l. n. 387/1987 non ha natura decadenziale, poiché la disposizione non prevede espressamente la decadenza; esso è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della domanda.
- L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 disciplina l’attribuzione dei sei scatti ai fini della base pensionabile e non incide sull’inclusione degli stessi nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita secondo l’art. 6-bis d.l. n. 387/1987.
- L’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010 conferma la perdurante applicabilità dell’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 ai fini del trattamento di fine rapporto del personale delle forze di polizia.
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