Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-495/22

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 27 aprile 2023. — Ministero della Giustizia contro SP. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. — Rinvio pregiudiziale – Articoli 53 e 99 del regolamento di procedura della Corte – Articolo 267 TFUE – Portata dell’obbligo di rinvio dei giudici nazionali di ultima istanza – Eccezioni a tale obbligo – Criteri – Situazioni in cui la corretta interpretazione del diritto dell’Unione si impone con un’evidenza tale da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio – Condizione, applicabile al giudice nazionale di ultima istanza, di essere convinto che la medesima evidenza si imponga anche agli altri giudici di ultima istanza degli Stati membri e alla Corte. — Causa C-495/22

Giurisprudenza europea62022CO0495

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte chiarisce, in via di ordinanza, la portata dell’obbligo di rinvio pregiudiziale per i giudici di ultima istanza: l’eccezione dell’"atto clair" resta possibile, ma solo se il giudice sia realmente convinto dell’evidenza dell’interpretazione, senza doverla dimostrare con prova circostanziata riferita agli altri giudici e alla Corte. La domanda sulla responsabilità civile e disciplinare del giudice viene invece dichiarata manifestamente irricevibile, perché non pertinente al contenzioso sul concorso notarile. La questione di merito sulla disciplina italiana dell’accesso al notariato non è esaminata.

Obbligo di rinvio pregiudiziale del giudice nazionale di ultima istanza e condizioni dell’eccezione dell’"atto clair"; irricevibilità della questione sulla responsabilità del giudice.

La questione giuridica

Se l’articolo 267 TFUE imponga al giudice nazionale di ultima istanza di rinviare sempre alla Corte quando, pur ritenendo chiara la corretta interpretazione del diritto dell’Unione, non possa dimostrare in modo circostanziato che la stessa interpretazione sarebbe condivisa anche dagli altri giudici di ultima istanza degli Stati membri e dalla Corte; se l’articolo 267 TFUE osti a una normativa nazionale che assoggetti a responsabilità civile e disciplinare il giudice supremo che abbia respinto una richiesta di rinvio pregiudiziale; e, in subordine, se i principi di libertà di stabilimento, libera prestazione di servizi, concorrenza, proporzionalità, legittimo affidamento, non discriminazione, libertà professionale, accesso alle professioni, diritto di lavorare, uguaglianza e motivazione ostino alla regola italiana che esclude dal concorso notarile chi sia stato dichiarato non idoneo in tre precedenti concorsi.

Principio di diritto

Il giudice nazionale le cui decisioni non sono soggette a ricorso interno può astenersi dal rinviare alla Corte solo quando, applicando con la dovuta attenzione i criteri interpretativi del diritto dell’Unione, giunga alla convinzione che la corretta interpretazione si imponga con tale evidenza da non lasciare alcun ragionevole dubbio; non è però tenuto a provare in modo circostanziato che la medesima interpretazione sarebbe condivisa dagli altri giudici di ultima istanza degli Stati membri e dalla Corte, pur dovendo maturare la ragionevole convinzione che tale evidenza sia oggettivamente tale da valere anche per essi. La seconda questione è dichiarata manifestamente irricevibile perché estranea all’oggetto della controversia principale; la terza non viene esaminata.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 53 del regolamento di procedura della Corte
  • Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte
  • Legge 6 agosto 1926, n. 1365, articolo 1, come modificato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, articolo 66
  • Direttiva 2005/36/CE, articolo 2, paragrafo 4
  • Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, articoli 1, 15 e 20
  • Articolo 296, paragrafo 2, TFUE

Obbligo di rinvio pregiudiziale e concorso notarile in Italia

La pronuncia, resa in forma di ordinanza dalla Sesta Sezione della Corte di giustizia, riguarda una domanda pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato italiano nell’ambito di una controversia sull’esclusione di un candidato da un concorso per posti notarili. Il nucleo della decisione non è il merito della disciplina nazionale sull’accesso al notariato, ma la portata dell’articolo 267 TFUE e, in particolare, le condizioni in cui un giudice di ultima istanza può evitare il rinvio pregiudiziale.

Fatti e procedimento principale

Il Ministero della giustizia aveva escluso SP da un concorso notarile in applicazione della norma nazionale che impedisce l’ammissione a chi sia stato dichiarato non idoneo in tre precedenti concorsi. Il TAR Lazio aveva annullato il provvedimento; il Ministero aveva proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato. Quest’ultimo, pur avendo già affrontato la compatibilità della disciplina nazionale con il diritto dell’Unione, ha rimesso alla Corte tre questioni, definite "di metodo", sul rapporto tra obbligo di rinvio, indipendenza del giudice e ragionevole durata del processo.

Normativa rilevante richiamata

La Corte richiama anzitutto l’articolo 267 TFUE. Per decidere la forma dell’ordinanza e la sorte della seconda questione richiama inoltre gli articoli 53 e 99 del regolamento di procedura. Nel quadro del procedimento principale compaiono anche l’articolo 1 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, come modificato dall’articolo 66 della legge n. 69/2009, l’articolo 2, paragrafo 4, della direttiva 2005/36/CE e alcuni articoli della Carta dei diritti fondamentali, oltre all’articolo 296, paragrafo 2, TFUE, evocati dal giudice del rinvio e dalle parti.

Prima questione: quando il giudice di ultima istanza può evitare il rinvio

La Corte ribadisce la regola generale: il giudice nazionale le cui decisioni non sono soggette a ricorso interno è tenuto a rinviare quando deve interpretare il diritto dell’Unione. Tuttavia, può astenersi se la corretta interpretazione si impone con tale evidenza da non lasciare adito ad alcun ragionevole dubbio.

La Corte precisa i criteri da applicare per verificare se ricorra tale situazione:

  • occorre considerare le caratteristiche proprie del diritto dell’Unione;
  • bisogna tener conto delle difficoltà particolari che l’interpretazione della disposizione presenta;
  • va valutato il rischio di divergenze giurisprudenziali nell’Unione;
  • il giudice deve interpretare la disposizione alla luce delle diverse versioni linguistiche, della terminologia autonoma del diritto dell’Unione, del contesto normativo, delle finalità e dello stadio di evoluzione del diritto.

La Corte chiarisce che il giudice nazionale non deve dimostrare in modo circostanziato che anche gli altri giudici di ultima istanza degli Stati membri e la Corte arriverebbero alla medesima interpretazione. È però necessario che egli abbia maturato, sotto la propria responsabilità, la convinzione che la stessa evidenza si imponga anche agli altri giudici e alla Corte. In motivazione, la decisione nazionale deve rendere evidente perché l’interpretazione del diritto dell’Unione si imponga con tale chiarezza.

La Corte sottolinea anche che l’affermazione, in altra giurisprudenza, dell’esigenza di assenza di qualsiasi dubbio riguardava una situazione specifica, connessa alla facoltà eccezionale di mantenere taluni effetti di un atto nazionale incompatibile con il diritto dell’Unione, e non il regime generale del rinvio pregiudiziale.

Seconda questione: irricevibilità manifesta

La seconda questione verteva sulla possibilità che l’articolo 267 TFUE, letto alla luce dell’indipendenza del giudice e della ragionevole durata del processo, osti a una normativa nazionale che consenta di far valere la responsabilità civile e disciplinare del giudice supremo che abbia respinto una richiesta di rinvio pregiudiziale.

La Corte la dichiara manifestamente irricevibile perché il procedimento principale riguarda solo l’impugnazione di un decreto di esclusione da un concorso notarile e non la responsabilità del giudice nazionale. Manca quindi ogni collegamento con l’oggetto della controversia principale.

Terza questione: non esaminata

La terza questione, relativa alla compatibilità della disciplina italiana del concorso notarile con varie libertà e principi dell’Unione, era proposta solo in via subordinata all’accoglimento delle precedenti. Poiché la Corte ha risposto alla prima e dichiarato irricevibile la seconda, ha ritenuto di non dover esaminare la terza.

Decisione e portata pratica

Il dispositivo conferma che l’"atto clair" resta un’eccezione valida, ma rigorosamente circoscritta: il giudice di ultima istanza può trattenere la decisione solo se, dopo un esame serio e completo dei criteri interpretativi del diritto dell’Unione, ritiene l’interpretazione incontrovertibile. La Corte non impone una prova comparativa formale sulla concordanza di altri giudici nazionali o della stessa Corte, ma richiede una convincente autovalutazione motivata. La pronuncia è quindi di particolare interesse per i giudici italiani di vertice quando si confrontano con questioni di interpretazione del diritto UE e con il dovere di rinvio ex articolo 267 TFUE.

Come è indicizzato

Materierinvio pregiudizialeordinamento giudiziarioaccesso alle professioninotariatolibertà di stabilimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.