Sentenza n. 7439/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DELLA PROVINCIA DI BOLZANO n. 2/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: In appello, sentenza del TRGA - Sezione autonoma della Provincia di Bolzano n. 2/2025, che aveva accolto il ricorso contro la modifica del piano di recupero del centro storico di Falzes; in primo grado, la modifica del piano finalizzata a consentire il bonus energia e l’innalzamento dell’altezza media degli edifici di due particelle
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietaria)
Prevale il privato
La controversia
La proprietaria appellante ha censurato la sentenza del TRGA sostenendo, in primo luogo, che i proprietari ricorrenti non avessero interesse a impugnare la modifica del piano, con deduzioni di carenza istruttoria e travisamento dei fatti. In secondo luogo, ha contestato l’interpretazione dell’art. 57, comma 9, l.p. n. 9/2018, sostenendo che l’obbligo di concorso riguarda la redazione di un nuovo piano attuativo e non le modifiche, anche sostanziali, di un piano già approvato. Gli appellati hanno riproposto i motivi di primo grado assorbiti: incompletezza degli elaborati relativi alle modifiche, con particolare riguardo al nuovo art. 13 delle norme di attuazione; mancanza dell’autorizzazione condominiale; assenza di un interesse pubblico all’aumento dell’altezza, ritenuto volto a favorire una sopraelevazione privata; illegittima inclusione della particella 310a, edificio agricolo non immediatamente ammesso al bonus energia, e conseguente difetto di istruttoria. Il ricorso originario aveva inoltre dedotto la violazione delle disposizioni provinciali sul piano di recupero e del DPP n. 16/2020.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto il secondo motivo d’appello e riformato la sentenza del TRGA, respingendo integralmente il ricorso di primo grado. Ha ritenuto superfluo esaminare l’eccezione di carenza d’interesse dei ricorrenti originari, poiché il ricorso era comunque infondato nel merito. Ha interpretato l’art. 57, comma 9, l.p. n. 9/2018 nel senso che il concorso è richiesto per la redazione di un nuovo piano attuativo sostitutivo del precedente, non per le modifiche del piano, anche sostanziali, che incidano solo su alcuni suoi profili; nel caso concreto, l’intervento era circoscritto e funzionale al bonus energia, senza ripensamento complessivo della disciplina dell’area. I motivi di primo grado riproposti sono stati respinti: l’art. 13 sulle sporgenze e sui pilastri risultava modificato già nel 2000 e non dalla variante impugnata; la modifica pianificatoria non equivale a un titolo edilizio per realizzare opere e non richiedeva, per la sua approvazione, l’autorizzazione condominiale invocata; l’aumento dell’altezza era strumentale alla fruizione degli incentivi per il risparmio energetico e perseguiva un interesse generale, anche alla luce del parere unanime e senza condizioni della Commissione comunale per il territorio e il paesaggio; l’impossibilità attuale della particella 310a di accedere al bonus, per la sua destinazione agricola, non rendeva illegittima la variante riguardante anche le altre particelle abitative e non escludeva un’eventuale futura modifica della destinazione. Spese integralmente compensate per la novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 57, comma 9, l.p. n. 9/2018
A differenza di quanto ritenuto dal giudice di primo grado, secondo questo collegio la regola del concorso per la redazione non riguarda le modifiche, ancorché sostanziali, del piano medesimo bensì la redazione di un nuovo piano di attuativo sostitutivo di quello precedente.
L’obbligo di assegnare mediante concorso l’incarico di redazione riguarda la prima elaborazione di un nuovo piano sostitutivo del precedente, non le varianti che modificano singoli profili del piano già approvato, anche se sostanziali.
art. 27, comma 2, l.p. n. 6/2025
Infine, la circostanza che con l’utilizzo dell’aggettivo “nuovo” si volesse evitare di assoggettare alla al concorso le modifiche di un piano già precedentemente approvato è confermato dall’evoluzione normativa successiva: il legislatore provinciale, ritenendo che l’interpretazione fornita dal TRGA non rispondesse alla ratio della disposizione, ha ancora più chiaramente e in modo rafforzativo previsto che il concorso è necessario solamente per la “prima” redazione di un “nuovo” piano di attuazione (v. art. 57, comma 9, l.p. n. 9/2018, introdotta dall’art. 27, comma 2, l.p. n. 6/2025).
La modifica normativa successiva, che limita espressamente il concorso alla prima redazione di un nuovo piano, è utilizzata come conferma dell’interpretazione secondo cui le varianti di un piano già approvato non sono soggette all’obbligo concorsuale.
artt. 14 ss. DPP n. 16/2020
La modifica dell’altezza media della particella 17/2a è infatti strumentale alla possibilità di fruire dell’eventuale aumento di volumetria derivante dal bonus energia previsto dagli artt. 14 al DPP n. 16/2020.
La disciplina del bonus energia può giustificare una modifica dell’altezza prevista dal piano quando questa sia strumentale alla possibilità di fruire dell’incremento volumetrico incentivato.
art. 21, comma 3, lett. c), l.p. n. 9/2018
La circostanza che una sola delle particelle interessate dalla modifica non possa fruire del bonus energia per mancanza di uno dei presupposti previsti dal DPP n. 16/2020 non rende l’intera modifica illegittima, dal momento che tutte le altre particelle hanno una destinazione ad uso abitativo.
La mancata sussistenza, per una sola particella, di un presupposto per accedere al bonus energetico non determina l’illegittimità dell’intera modifica se le altre particelle interessate ne possono beneficiare; la destinazione richiesta potrebbe inoltre realizzarsi in futuro.
Massime di principio
- L’obbligo di affidare mediante concorso la redazione di un nuovo piano attuativo non si estende alle modifiche, anche sostanziali, di un piano già approvato quando esse incidono soltanto su specifici profili e non comportano un ripensamento complessivo della disciplina dell’area.
- Una variante urbanistico-attuativa e il titolo edilizio che legittima la concreta realizzazione delle opere sono atti distinti: l’approvazione della variante non è, di per sé, subordinata all’autorizzazione condominiale richiesta per interventi materiali sulle parti comuni o sulle proprietà individuali.
- Una modifica delle previsioni di altezza funzionale alla fruizione di incentivi per il risparmio energetico può perseguire un interesse generale; la sola possibilità che ne derivi anche un vantaggio per un proprietario privato non esclude tale finalità pubblica.
- La mancata attuale ammissibilità di una singola particella a un incentivo energetico non rende illegittima una variante che riguarda anche altre particelle in possesso dei requisiti, né esclude che i presupposti possano sopravvenire in futuro.
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