Cassazione Civile, Ordinanza n. 26269/2024 del 08/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal mancato rinnovo di un incarico di dirigente medico conferito a tempo determinato presso un laboratorio di analisi di un'azienda sanitaria. La lavoratrice aveva ottenuto una proroga solo fino a una certa data e lamentava che l'amministrazione non avesse esteso l'incarico fino a una scadenza successiva, come era avvenuto per altri colleghi. Chiedeva la reintegra nel posto, le retribuzioni non percepite e il risarcimento del danno. In cassazione deduceva, con sette motivi, la violazione di norme su obbligazione, correttezza e buona fede, sostenendo che la proroga fosse dovuta per garantire i livelli essenziali di assistenza e che la fonte dell'obbligo si ricavasse da una nota ministeriale e da indicazioni regionali; lamentava inoltre omesso esame di fatti decisivi, violazione dell'onere della prova e dell'art. 97 Cost. per mancata dimostrazione del venir meno delle condizioni del precedente incarico e dell'opportunità di nominare un nuovo medico; denunciava infine responsabilità aquiliana per il mancato rinnovo e censurava la regolazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi centrali osservando che, nel rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato a termine, la scadenza del contratto determina l'automatica cessazione del rapporto e non attribuisce al dirigente un diritto soggettivo al rinnovo; il rinnovo resta una facoltà dell'amministrazione, da esercitarsi nuovamente e secondo le regole previste, senza che una nota ministeriale possa creare diritti o obblighi non previsti da legge o contrattazione collettiva. Ha inoltre escluso che la ricorrente avesse indicato una disposizione normativa o collettiva che imponesse il rinnovo, ha dichiarato inammissibile il motivo sul vizio di omesso esame per la doppia conforme, ha respinto le censure su onere della prova e motivazione per le stesse ragioni già esposte e ha negato la configurabilità di un danno da perdita di chance in assenza di un'aspettativa giuridicamente tutelata. È stata respinta anche la censura sulle spese, ritenuta inammissibile nei limiti del sindacato di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
artt. 1173, 1175 e 1375 c.c.
Non ricorreva un'obbligazione di proroga/rinnovo del contratto tale da fondare una violazione dei doveri di correttezza e buona fede.
art. 2697 c.c.
Le doglianze sulla mancata prova del venir meno delle condizioni dell'incarico sono state respinte perché il rinnovo non era dovuto e il profilo probatorio era irrilevante rispetto alla natura facoltativa del rinnovo.
art. 97 Cost.
La censura sulla mancata motivazione immediata della scelta amministrativa non è stata accolta, poiché l'amministrazione conserva il potere di valutare ex novo la persistenza delle condizioni per il rinnovo.
art. 2043 c.c.
È stata esclusa la responsabilità aquiliana per il mancato rinnovo, difettando un diritto o un'aspettativa giuridicamente tutelata alla proroga.
artt. 91 e 92 c.p.c.
Il controllo di legittimità sulle spese è limitato alla verifica che non siano poste a carico della parte totalmente vittoriosa; la compensazione e la quantificazione rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito.
art. 375 c.p.c.
La Corte ha escluso la necessità della pubblica udienza, ritenendo la controversia non caratterizzata da particolare rilevanza nomofilattica.
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater
È stato attestato il presupposto per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel rapporto di pubblico impiego contrattualizzato a tempo determinato, la scadenza del contratto determina l'estinzione automatica del rapporto; il lavoratore non ha un diritto soggettivo al rinnovo, che resta subordinato a una nuova e autonoma valutazione dell'amministrazione e alla ricorrenza dei presupposti legali o collettivi.
- Una nota ministeriale o un atto amministrativo generale non possono, da soli, creare diritti individuali al rinnovo del contratto se la fonte del diritto non è rinvenibile nella legge o nella contrattazione collettiva.
- Il mancato rinnovo di un incarico a termine non integra di per sé responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c. se manca un'aspettativa giuridicamente tutelata alla prosecuzione del rapporto.
- Il vizio di omesso esame del fatto decisivo è inammissibile quando ricorre la doppia conforme di merito e la censura mira sostanzialmente a una rivalutazione del materiale istruttorio.
- In tema di spese processuali, il sindacato di legittimità è circoscritto al divieto di porre le spese a carico della parte interamente vittoriosa; la compensazione e la liquidazione rientrano nella discrezionalità del giudice di merito.
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