Cassazione Civile, Ordinanza n. 20923/2021 del 21/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (possessori)
La controversia
La controversia nasce da un’azione possessoria proposta per lamentato spoglio del diritto di passaggio pedonale e carrabile, esercitato lungo un viottolo in terra battuta che consentiva l’accesso a un’area di corte scoperta retrostante un’abitazione. Il tribunale aveva accolto la domanda, ordinando il reintegro nel possesso della servitù di passaggio e il ripristino dello stato dei luoghi. In appello, gli eredi del convenuto deceduto avevano contestato l’esistenza dei presupposti della tutela possessoria. In cassazione hanno articolato sei motivi: dedotta violazione degli artt. 1168 e 1170 c.c. per asserita insussistenza dei presupposti dello spoglio, anche con riferimento al termine annuale, alla violenza/clandestinità e all’animus spoliandi; lamentata erronea valutazione delle prove e violazione degli artt. 116 c.p.c. e 2697 c.c.; dedotta mancanza dell’animus spoliandi e violazione dell’art. 1140 c.c.; censurata la valutazione, ritenuta illogica e contraddittoria, delle testimonianze e del sopralluogo; riproposta doglianza motivazionale sulla ridotta dimensione del viottolo e sulle esigenze di pieno godimento del fondo; infine denunciato omesso esame e falsa motivazione circa l’esistenza di un percorso alternativo che avrebbe reso non necessario il transito sul viottolo in contestazione.
La decisione
La Corte ha ritenuto tutti i motivi inammissibili e ha rigettato il ricorso. Ha osservato, in primo luogo, che la questione del termine annuale per proporre l’azione possessoria non risultava trattata nei giudizi di merito e che il ricorrente non aveva assolto l’onere di indicare dove tale questione fosse stata dedotta, con conseguente inammissibilità per novità. Quanto alle altre censure, la Corte le ha qualificate come richieste di nuova valutazione del fatto e delle prove, non consentite in sede di legittimità. Ha ribadito che la violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo quando il giudice attribuisca l’onere della prova alla parte sbagliata, e che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è configurabile solo nei casi di mancata considerazione di prove dedotte o di attribuzione di valore probatorio legale in modo erroneo, non quando si contesti soltanto il diverso apprezzamento delle prove. Conseguentemente, è stata confermata la decisione di merito che aveva riconosciuto la sussistenza dello spoglio e del possesso della servitù di passaggio. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1168 c.c.
Norma richiamata come base dell’azione di reintegrazione nel possesso; la Corte non entra nel merito della sua applicazione perché censura inammissibile o novità della questione.
art. 1170 c.c.
Richiamato dal ricorrente, ma la Corte non esamina il merito della relativa censura per inammissibilità.
art. 1140 c.c.
Invocato per contestare il possesso e l’animus, ma la Corte qualifica la doglianza come richiesta di rivalutazione del fatto.
art. 116 c.p.c.
La sua violazione non può essere dedotta per contestare il semplice diverso apprezzamento delle prove; è configurabile solo se il giudice attribuisce alle prove un valore diverso da quello legale o non osserva la regola del prudente apprezzamento nei casi previsti.
art. 115 c.p.c.
La violazione ricorre solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o ignora quelle dedotte; non basta lamentare che abbia dato maggiore forza ad alcune prove rispetto ad altre.
art. 2697 c.c.
La violazione si ha solo se l’onere probatorio è erroneamente addossato a una parte diversa da quella onerata; non se si contesta la valutazione delle risultanze istruttorie.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Non è il paradigma corretto per censurare il mero cattivo apprezzamento delle prove.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato per precisare che la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile solo nei limiti indicati dalla giurisprudenza; non copre la semplice rivalutazione del merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
È il parametro per censurare, nei limiti consentiti, l’omesso esame di un fatto decisivo; nel caso concreto la doglianza non è stata articolata in modo idoneo.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità non possono essere introdotte questioni nuove che implichino accertamenti di fatto se il ricorrente non dimostra di averle già dedotte nel giudizio di merito e non indica specificamente in quale atto lo abbia fatto.
- La censura relativa alla sussistenza dei presupposti di uno spoglio possessorio non è ammissibile quando, sotto la veste di violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto già accertato dai giudici di merito.
- La violazione dell’art. 2697 c.c. ricorre solo se il giudice altera la ripartizione dell’onere della prova; non quando la parte contesti l’esito dell’apprezzamento del materiale istruttorio.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non deriva dal semplice dissenso sulla forza persuasiva attribuita alle prove: il sindacato di legittimità è possibile solo se il giudice ha deciso su prove non dedotte, ha ignorato prove ritualmente introdotte o ha attribuito loro un valore legale diverso da quello previsto.
- Il giudizio di cassazione non può essere utilizzato per rimettere in discussione la ricostruzione della fattispecie compiuta dal giudice di merito, salvo i ristretti limiti dell’omesso esame di un fatto decisivo nei termini dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
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