Cassazione Penale, Sentenza n. 20219/2022 del 24/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto esclusivamente per gli interessi civili avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa che aveva dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione confermando le statuizioni civili. I motivi di cassazione: (1) nullità del decreto di citazione per omissione dell'avviso sulla facoltà di chiedere la messa alla prova (art. 464-bis e richiamo alla sentenza Corte cost. n.201/2016); (2) nullità per mancata sottoposizione dell'imputato a esame dal Giudice di pace, nonostante richiesta difensiva; (3) vizio di motivazione per presunta inattendibilità delle dichiarazioni delle parti civili; (4) violazione di legge per mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: (1) il vizio relativo all'omissione dell'avviso sulla messa alla prova è manifestamente infondato perché la pronuncia della Corte costituzionale n.201/2016 riguarda il procedimento per decreto penale e non può essere estesa al procedimento con citazione diretta a giudizio; non esiste norma che preveda la nullità del decreto di citazione per tale omissione; (2) la mancata sottoposizione ad esame dell'imputato è stata fatta valere tardivamente: la difesa non ha eccepito immediatamente in udienza, con la conseguente decadenza ai sensi dell'art. 182 cod. proc. pen.; (3) le doglianze sulla motivazione della sentenza d'appello sono inammissibili nei limiti del giudizio di legittimità sulle sentenze del tribunale in appello contro il giudice di pace, alla luce dell'art. 606, comma 2-bis, e relative disposizioni sopravvenute; (4) la censura sulle attenuanti generiche manca di interesse concreto, essendo il ricorso limitato agli interessi civilistici e il reato già estinto per prescrizione; conseguenze: condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, alla somma di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili per euro 3.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 464-bis cod. proc. pen.
Disciplina la facoltà di chiedere la sospensione del procedimento con messa alla prova; la Corte rileva che l'omissione dell'avviso non è prevista come causa di nullità del decreto di citazione a giudizio e che la sentenza costituzionale che impone l'avviso riguarda specificamente il procedimento per decreto penale, non la citazione diretta.
sentenza Corte costituzionale n. 201 del 21/07/2016
Ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 460, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. nella parte in cui non impone l'avviso nel decreto penale; la Corte di Cassazione distingue tale pronuncia come applicabile al procedimento per decreto penale e non estendibile alla citazione diretta a giudizio.
art. 182 cod. proc. pen.
Stabilisce l'obbligo di eccepire immediatamente le nullità rilevabili in udienza e la decadenza in caso di omissione; la Corte ha ritenuto che la mancata richiesta di esame dell'imputato non sia stata tempestivamente eccepita, con conseguente decadenza.
art. 606, comma 2-bis cod. proc. pen.
Limita i motivi di ricorso in cassazione avverso le sentenze d'appello per reati di competenza del giudice di pace; la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze sulla motivazione sensibili al sindacato di merito non consentito.
art. 568, comma 4 cod. proc. pen.
Richiede un interesse concreto e attuale all'impugnazione; la Corte ha ritenuto che il ricorrente, essendo il ricorso limitato agli interessi civilistici e il reato estinto per prescrizione, non avesse interesse concreto al riconoscimento delle attenuanti generiche.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze della declaratoria di inammissibilità del ricorso, tra cui la condanna alle spese e alla sanzione a favore della cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale norma determinando importi pecuniari.
Massime di principio
- La pronuncia della Corte costituzionale che impone l'obbligo di specifici avvisi nel decreto penale non è automaticamente estendibile ai procedimenti con citazione diretta a giudizio: occorre valutare il diverso quadro procedurale e le decadenze.
- La nullità processuale non prevista espressamente dalla legge non può essere dedotta soltanto dalla mancata comunicazione di un avviso che la normativa non qualifica come requisito di nullità del provvedimento di citazione.
- Le eccezioni procedurali che richiedono tempestiva deduzione in udienza (art.182 c.p.p.) devono essere sollevate immediatamente; in caso contrario opera la decadenza e la questione non può essere rilevata in sede di gravame o cassazione.
- Contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace il sindacato di legittimità è delimitato: molte doglianze di merito sulla motivazione risultano inammissibili per i limiti previsti dall'art.606 c.p.p.
- Per impugnare aspetti che riguardano solo il trattamento sanzionatorio (es. riconoscimento delle attenuanti generiche) è necessario dimostrare un interesse concreto e immediato: se l'impugnazione è proposta esclusivamente per interessi civilistici o il reato è ormai estinto, tali censure possono essere prive di interesse e quindi inammissibili.
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