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Ordinanza

Ordinanza n. 866/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, -dell’Avviso pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle Entrate e sul sito del Portale InPA recante la pubblicazione delle graduatorie e degli elenchi dei vincitori distinte per Regioni inerenti la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700) in riferimento alle parti di interesse e in particolare per la Regione Piemonte; - della Graduatoria degli idonei (sebbene non pubblicata) e dell’elenco dei vincitori (codice concorso 2700 TRIB) della Regione Piemonte per come pubblicato il 27.11.2025 sul sito dell’Agenzia delle entrate e sul portale INPA all’esito della selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali (bando di concorso n. 290773 del 11 luglio 2025, Codice Concorso: ADE/TRIB/2700 ), con il relativo avviso della presa di servizio da parte dei vincitori con decorrenza 18 dicembre 2025, nelle parti di interesse; -dell’Avviso e del relativo elenco contenente gli esiti anonimi rettificati della prova scritta inerente la selezione pubblica per l’assunzione a tempo indeterminato di complessive 2.700 unità per l’area dei funzionari, famiglia professionale funzionario giuridico-tributario per attività di controlli fiscali e servizi fiscali, per come pubblicati sul sito dell’Agenzia delle Entrate il 10.11.2025, limitatamente alle parti di interesse; - dell’Esito della prova scritta del ricorrente, nonché della prova stessa, nelle parti di interesse; - dei verbali di correzione delle prove, sebbene allo stato non conosciuti; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi, limitatamente agli interessi di parte ricorrente; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando pubblicato del 11.07.2025, ove interpretato in senso lesivo per la ricorrente; d.ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto; e. gli avvisi di rinvio dello svolgimento della prova scritta, ove lesivi; f. il diario d’esame, ove lesivo; g. della Nomina della Commissione d’esame, ove lesiva; h. calendario della prova scritta; i. Integrazione della Commissione d’esame, ove lesiva; l. esiti anonimi della prova scritta; m. dell’avviso relativo al questionario n.2, ove lesivo; o. l’elenco rettificato degli esiti della prova scritta, ove interpretato in senso lesivo per la ricorrente; nonché per l’accertamento del diritto di parte ricorrente ad ottenere il riesame del punteggio assegnato all’esito della prova scritta per i motivi esposti in narrativa e ad essere consequenzialmente collocata nella rispettiva graduatoria; con conseguente condanna in forma specifica delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, a riesaminare il punteggio della prova scritta per i motivi esposti in narrativa; in ogni caso, con l’ordine nei confronti della P.A. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente.

Giustizia amministrativa202515309

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria conclusiva e atti della selezione pubblica per l'assunzione di funzionari giuridico-tributari dell'Agenzia delle Entrate, nonché punteggio e prova scritta della ricorrente

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha partecipato alla selezione pubblica per l'assunzione a tempo indeterminato di 2.700 funzionari giuridico-tributari e ha impugnato, per le parti di interesse, l'avviso di pubblicazione delle graduatorie e degli elenchi dei vincitori, la graduatoria degli idonei e l'elenco dei vincitori per la Regione Piemonte, gli esiti anonimi rettificati della prova scritta, il proprio esito e la prova, i verbali di correzione non conosciuti, nonché gli ulteriori atti presupposti e consequenziali. Ha chiesto l'annullamento degli atti, l'accertamento del diritto al riesame del punteggio assegnato alla prova scritta, la conseguente ricollocazione in graduatoria e la condanna in forma specifica delle amministrazioni al riesame. Dal testo dell'ordinanza non emergono gli specifici vizi di legittimità dedotti nel merito, poiché il Collegio non ha ancora esaminato l'ammissibilità e la fondatezza del ricorso.

La decisione

Il TAR ha rilevato preliminarmente che il ricorso contro la graduatoria conclusiva non è stato notificato ad almeno un controinteressato individuabile dagli atti impugnati e potenzialmente pregiudicato dall'accoglimento delle domande, come richiesto dall'art. 41, comma 2, c.p.a. Poiché la ricorrente aveva documentato di avere presentato all'Amministrazione un'istanza di accesso contenente, tra l'altro, la richiesta dei nominativi dei soggetti individuati come controinteressati, il Collegio ha disposto la regolarizzazione del contraddittorio senza pronunciarsi sull'ammissibilità complessiva del ricorso. Ha ordinato all'Amministrazione di mettere a disposizione della ricorrente, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, i nominativi e i recapiti dei controinteressati indicati nell'istanza di accesso. Ha ordinato alla ricorrente di notificare il ricorso ad almeno un controinteressato entro i 30 giorni successivi alla ricezione dei dati e di depositare la prova della notifica entro i successivi 10 giorni. Il prosieguo del giudizio è stato rimesso alle iniziative processuali della ricorrente. Le spese sono state dichiarate nulle.

Norme richiamate

  • art. 41, comma 2, c.p.a.

    almeno un controinteressato

    Il ricorso deve essere notificato ad almeno un soggetto individuabile dagli atti impugnati che possa essere effettivamente pregiudicato dall'accoglimento delle domande; quando tale notificazione non è stata eseguita, il giudice può disporre la regolarizzazione del contraddittorio.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo diretto contro una graduatoria concorsuale, il ricorso deve essere notificato ad almeno un controinteressato individuabile dagli atti impugnati e concretamente pregiudicato dall'eventuale accoglimento della domanda.
  • Quando il ricorrente non dispone dei nominativi e dei recapiti dei controinteressati e dimostra di averli richiesti all'amministrazione mediante istanza di accesso, il giudice può disporre preliminarmente che l'amministrazione fornisca tali dati e assegnare poi al ricorrente un termine per la notificazione e il deposito della relativa prova.
  • La regolarizzazione del contraddittorio può essere disposta prima di ogni valutazione sull'ammissibilità e sulla fondatezza del ricorso, con rimessione del prosieguo del giudizio alle successive iniziative processuali della parte ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciLegittimazione e interesse a ricorrereIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiTutela del terzoLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

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