Cassazione Penale, Sentenza n. 39991/2022 del 21/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 16/07/2020 che aveva parzialmente riformato la sentenza del G.U.P. di Lucca. Satori Clei deduce la violazione di legge in relazione all'art. 624-bis c.p., sostenendo che, essendo la complice Maccani convivente con la vittima e avendo quindi disponibilità dell'abitazione, manca l'"introduzione" nel luogo di privata dimora e pertanto non si sarebbe configurato il reato di furto in abitazione (deducendo anche il difetto di querela). Tarantino, Di Leo e Satori Cesare (poi deceduto) sollevano vizi di motivazione e di applicazione di legge: omessa o contraddittoria motivazione, insufficienza delle prove, errata applicazione dell'art. 63 c.p. (cumulabilità o misura degli aumenti per aggravanti e recidiva) e contestazioni sulla misura della pena e sulle attenuanti generiche. Bini contesta la valutazione degli indizi (gravità, precisione e concordanza) e la misura della pena nonché la valutazione delle circostanze attenuanti; invoca l'art. 192 c.p.p. Lebbiati lamenta omissione di motivazione sul diniego dell'attenuante ex art. 62 n.4 c.p. (rilevanza dell'irrisorietà del danno).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi di Satori Clei, Tarantino, Di Leo, Bini e Lebbiati ritenendoli manifestamente infondati o aspecifici/non consentiti in sede di legittimità. In particolare: il motivo di Satori Clei relativo all'art. 624-bis è stato ritenuto manifestamente infondato con motivazione che chiarisce che l'elemento dell'introduzione nel luogo di privata dimora rileva in termini oggettivi come mezzo usato per l'impossessamento indipendentemente dai rapporti tra autore e vittima; i ricorsi di Tarantino e Di Leo sono inammissibili per genericità e per essere questioni di merito non sindacabili in Cassazione; la morte di Satori Cesare ha determinato l'annullamento senza rinvio della sentenza rispetto a lui per estinzione del reato (art. 150 c.p. e art. 620 c.p.p.); Bini e Lebbiati vedono i loro ricorsi dichiarati inammissibili (Bini per questioni non consentite in sede di legittimità e per insussistenza dei vizi prospettati; Lebbiati per manifesta infondatezza e aspecificità). La Corte condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e dispone, ravvisando profili di colpa, il versamento di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624-bis c.p.
Il reato di furto in abitazione si configura quando l'impossessamento è stato perpetrato "mediante introduzione" in luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora: la Corte interpreta "mediante introduzione" in senso oggettivo, ritenendo irrilevanti i rapporti tra autore e vittima o le modalità di accesso se l'ingresso è stato il mezzo usato per sottrarre i beni
art. 624 c.p.
Norma richiamata a confronto con l'art. 624-bis; la distinzione tra furto semplice e furto in abitazione dipende dall'elemento dell'introduzione nel luogo di privata dimora
art. 649 c.p.
Norma richiamata come esimente utilizzata in sentenza di merito per la posizione della Maccani (esimente rilevata in appello per la sua posizione)
art. 150 c.p.
Prevede l'estinzione del reato per morte dell'imputato; la Corte ne dichiara l'effetto estintivo rispetto a Satori Cesare
art. 620, comma 1, lett. a) c.p.p.
Consente l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata quando il reato si sia estinto per morte dell'imputato; la Corte applica questa norma per Satori Cesare
art. 581, comma 1, lett. d) c.p.p.
Richiama l'onere di specificità dei motivi nel ricorso per cassazione: i ricorrenti devono indicare i punti determinati della decisione e gli elementi sui quali si basa la censura, a pena di inammissibilità
art. 606, lett. b) ed e) c.p.p.
Elenca le violazioni deducibili in cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione): la Corte richiama i limiti di questi rimedi, escludendo censure generiche e questioni di merito non sindacabili
art. 63, comma 4, c.p.
"Se concorrono più circostanze aggravanti tra quelle indicate nel secondo capoverso di questo articolo, si applica soltanto la pena stabilita per la circostanza più grave; ma il giudice può aumentarla"
La Corte interpreta la norma come non vietante ulteriori aumenti rispetto alla pena prevista per la circostanza più grave; il giudice può aumentare la pena e, in combinazione con l'art. 64 c.p., tale aumento può essere fino a un terzo quando la legge non determina la misura
art. 64, comma 1, c.p.
Stabilisce che l'aumento di pena non determinato dalla legge può arrivare fino a un terzo: la Corte lo usa per giustificare l'aumento applicato per recidiva qualificata
art. 62, n. 4 c.p.
Circostanza attenuante (riguardo all'irrisorietà del danno): la sua valutazione è di merito e richiede motivazione specifica; la Corte ritiene che la motivazione di merito sia stata adeguata quando ha escluso l'irrisorietà per la presenza di violenza
art. 192 c.p.p.
Norma sulla valutazione della prova e sua contestazione in appello; la Corte ricorda che la presunta violazione dell'art. 192 non costituisce autonomo motivo di cassazione salvo che il vizio emerga nella motivazione come mancanza, contraddittorietà o illogicità
art. 132 e 133 c.p.
Norme relative alla determinazione della pena e ai suoi principi (funzione rieducativa, individualizzazione della pena): la Corte osserva che le contestazioni sulla misura della pena senza specificità risultano inammissibili in cassazione
art. 129, comma 2 c.p.p.
Richiama il divieto di pronuncia di proscioglimento nel merito dopo l'estinzione del reato: la morte impedisce un proscioglimento in merito e impone annullamento per estinzione
Massime di principio
- Il reato di furto in abitazione (art. 624-bis c.p.) può essere configurato anche quando l'accesso sia reso più agevole da un conoscente/convivente: ciò che conta è che l'introduzione nel luogo di privata dimora sia il mezzo usato per sottrarre i beni (valutazione oggettiva), non il titolo soggettivo di accesso o il rapporto con la vittima
- La morte dell'imputato estingue il reato e determina l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata rispetto a quell'imputato; non è possibile ottenere un proscioglimento nel merito dopo l'estinzione per morte
- In Cassazione i motivi devono essere specifici: denunce generiche di omessa o contraddittoria motivazione o richieste di riconsiderazione dei fatti sono di regola inammissibili. Occorre indicare punti determinati della decisione e gli elementi alla base della censura (art. 581 c.p.p.)
- Le questioni di merito (valutazione della prova, scelta tra ricostruzioni alternative) sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità se sorrette da motivazione congrua del giudice di merito; la Cassazione controlla vizi di diritto e di motivazione specificamente indicati
- La combinazione dell'art. 63 (più aggravanti ad effetto speciale) e dell'art. 64 c.p. permette al giudice di aumentare la pena oltre la sola applicazione della circostanza più grave, nei limiti e secondo i criteri stabiliti: non costituisce automaticamente un vizio applicare aumenti nei limiti consentiti dalla norma
- La presunta violazione di norme di merito sulla valutazione della prova o dell'art. 192 c.p.p. non può essere invocata in cassazione come violazione di legge a meno che il vizio non emerga chiaramente dalla motivazione e sia qualificabile come mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità
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