Cassazione Civile, Ordinanza n. 31581/2023 del 13/11/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
Il ricorrente aveva proposto opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso un decreto di trasferimento emesso nell'ambito di una procedura di espropriazione forzata immobiliare. Sosteneva che la vendita forzata fosse stata viziata: deduceva la violazione dei termini fissati dal giudice nell'ordinanza di delega, il superamento del numero degli esperimenti di vendita e l'irregolare pubblicazione delle prescrizioni integrative dettate in emergenza epidemiologica, con pregiudizio per la congrua realizzazione della vendita. Il Tribunale aveva rigettato il reclamo avverso il provvedimento sulla sospensione dell'esecuzione. In cassazione il ricorrente articolava due motivi: con il primo denunciava la nullità dell'ordinanza collegiale per violazione degli artt. 276 e 158 c.p.c., assumendo che il collegio fosse composto in modo diverso da quello che aveva assunto riserva a verbale; con il secondo denunciava la violazione dell'art. 669-terdecies, comma 2, c.p.c. e dell'art. 25 Cost., sostenendo che l'ordinanza fosse nulla perché il collegio comprendeva anche il giudice dell'esecuzione che aveva emanato il provvedimento reclamato.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha affermato che l'ordinanza del collegio resa sul reclamo avverso il rigetto della richiesta di sospensione dell'esecuzione, pronunciato dal giudice dell'esecuzione, non è ricorribile per cassazione perché priva del carattere della definitività; di conseguenza non è impugnabile in sede di legittimità neppure per dedotti vizi di costituzione del giudice. La presenza di una statuizione sulle spese non muta la natura del provvedimento. Il ricorrente è stato quindi condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, oltre alle somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. e all'ulteriore importo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 617 c.p.c.
È richiamato come base dell'opposizione agli atti esecutivi proposta contro il decreto di trasferimento.
art. 276 c.p.c.
Invocato dal ricorrente per dedurre la nullità della decisione collegiale per diversa composizione del collegio.
art. 158 c.p.c.
Invocato dal ricorrente per sostenere la nullità del provvedimento per vizio di costituzione del giudice.
art. 669-terdecies, comma 2, c.p.c.
Invocato dal ricorrente a fondamento della censura avverso il reclamo cautelare/esecutivo deciso dal collegio.
art. 25, comma 1, Cost.
Invocato dal ricorrente per contestare la partecipazione del giudice dell'esecuzione al collegio.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Richiamato per la condanna del ricorrente al pagamento di somme a titolo sanzionatorio per lite temeraria o abusiva.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per il presupposto del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il reclamo avverso il rigetto della sospensione dell'esecuzione, quando deciso dal collegio, dà luogo a un provvedimento privo di definitività e quindi non ricorribile per cassazione.
- La non ricorribilità per cassazione di un provvedimento privo di definitività permane anche quando si deducano vizi di costituzione del giudice che lo ha pronunciato.
- L'eventuale statuizione sulle spese inserita nell'ordinanza non ne modifica la natura di provvedimento non definitivo e non ne apre l'accesso al giudizio di legittimità.
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