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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26279/2026 del 14/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il giudice dell'esecuzione del Tribunale di Bari ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa con sentenza di patteggiamento, perché il beneficio era stato subordinato all'avvenuta partecipazione e al positivo superamento di un percorso di recupero presso un ente specializzato, per la durata di nove mesi e con cadenza bisettimanale. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) nullità del provvedimento per omessa o irrituale notificazione, sostenendo che l'atto sarebbe stato notificato a mani del figlio; 2) violazione di legge sull'art. 165, comma 6, c.p., assumendo che al momento della revoca non fosse ancora decorso integralmente il termine assegnato per l'adempimento della condizione; 3) vizio di motivazione, perché il giudice non avrebbe considerato certificati sanitari trasmessi dalla moglie, dai quali sarebbe emersa un'impossibilità incolpevole di adempiere alla condizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso. Ha osservato che la notifica dell'avviso di udienza era stata regolarmente eseguita a mani dell'interessato e che la successiva notifica del provvedimento presso la casa di abitazione, a mani del figlio convivente, era valida; comunque, un'eventuale irregolarità dell'avviso di deposito non avrebbe determinato nullità, risultando peraltro sanata dalla proposizione tempestiva dell'impugnazione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha affermato che, in presenza di una condizione espressamente imposta nella sentenza e non integralmente rispettata, l'inadempimento rileva anche se il termine temporale non fosse ancora decorso, quando il programma risulti interrotto e non completato nei modi stabiliti. Infine, ha escluso l'esistenza di una impossibilità incolpevole, perché i certificati prodotti contenevano indicazioni sanitarie generiche e non dimostravano l'incompatibilità tra le condizioni di salute del condannato e l'adempimento del percorso. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Richiamato come base della sentenza di patteggiamento che aveva concesso la sospensione condizionale subordinandola a una specifica condizione.

  • art. 165 c.p.

    La sospensione condizionale può essere subordinata a condizioni; la mancata osservanza del programma imposto comporta l'inadempimento rilevante ai fini della revoca del beneficio.

  • art. 157 c.p.p.

    La notifica presso la casa di abitazione a mani di persona convivente è stata ritenuta regolare.

  • art. 166 c.p.

    Rilevato nel contesto della revoca della sospensione condizionale della pena.

  • art. 666 c.p.p.

    Invocato dalla difesa per dedurre una nullità nella fase esecutiva, ma la censura è stata respinta.

  • art. 127 c.p.p.

    Invocato dalla difesa in relazione alla notifica e al contraddittorio camerale; la Corte ha escluso invalidità.

  • art. 178 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa per sostenere una nullità di ordine generale, esclusa dalla Corte.

  • art. 179 c.p.p.

    Invocato dalla difesa sul regime delle nullità assolute, ma ritenuto non pertinente.

  • art. 183 c.p.p.

    Eventuali irregolarità della notifica risultano sanate se la parte ha comunque esercitato la facoltà cui l'atto era preordinato.

  • art. 185 c.p.p.

    La nullità di un atto si propaga solo agli atti successivi, non a quelli precedenti.

  • art. 572 c.p.

    Reato per il quale la sentenza di patteggiamento aveva previsto la condizione del percorso di recupero, in coerenza con la disciplina codicistica.

Massime di principio

  • La mancata osservanza di una condizione apposta alla sospensione condizionale della pena legittima la revoca del beneficio quando il programma imposto sia stato interrotto o non completato secondo modalità e tempi stabiliti, senza che rilevi in senso ostativo il mero decorso incompleto del termine fissato, se l'inadempimento è già attuale.
  • In sede esecutiva, una eventuale irregolarità della notifica dell'avviso di deposito non determina di per sé nullità del provvedimento, soprattutto quando l'avviso di udienza sia stato regolarmente eseguito e l'impugnazione sia stata comunque proposta tempestivamente, con conseguente sanatoria dell'eventuale vizio.
  • L'impossibilità incolpevole di adempiere a una condizione posta a carico del condannato deve essere specificamente allegata e documentata; certificazioni mediche generiche o non dimostrative dell'incompatibilità concreta con l'adempimento non sono sufficienti a escludere l'inadempimento rilevante ai fini della revoca.
  • La notifica del provvedimento eseguita presso la casa di abitazione a mani di un convivente è regolare se conforme alle forme previste dal codice di rito.
  • In tema di nullità processuali, la nullità di un atto non travolge automaticamente gli atti precedenti, ma solo quelli successivi, secondo il principio di tassatività e di propagazione limitata dell'invalidità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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