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Sentenza

Sentenza n. 742/2026 - Bari, Sezione 2

per l'annullamento - della nota prot. n. 40401 del 13 maggio 2025, con la quale l'Azienda Sanitaria Locale della provincia di Barletta - Andria - Trani (di seguito solo ASL BT) ha negato in maniera parziale l'accesso all'offerta tecnica e negato totalmente l'ostensione dei giustificativi del Consorzio aggiudicatario della "procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 60 D.lgs. 50/2016, per l'affidamento-ponte dei servizi di call center/CUP telefonico, CUP front office/ gestione sportelli casse, supporto amministrativo al back office per le esigenze dell'ASL BT" (CIG 9928461933), richiesta dal Consorzio Leonardo con istanza del 24 aprile 2025 (doc. 1 - nota prot. n. 0040401 del 13 maggio 2025); - di ogni altro atto ad essa presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non cognito; nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto all'ostensione e all'acquisizione della documentazione richiesta, nonché per la condanna dell'ASL BT all'ostensione in chiaro e in formato integrale di tutti i documenti richiesti con l'istanza di accesso del 24 aprile 2025.

Giustizia amministrativa202500876

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IISentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: diniego parziale di accesso all'offerta tecnica e diniego totale di accesso ai giustificativi dell'offerta dell'aggiudicatario

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, partecipante alla procedura aperta telematica per l'affidamento-ponte di servizi di call center, CUP e supporto amministrativo, aveva chiesto l'ostensione dell'offerta tecnica dell'aggiudicatario, dei relativi allegati e dei giustificativi prodotti nella verifica dell'anomalia, invocando l'accesso difensivo ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 50/2016, degli artt. 22 e 24, comma 7, della l. 241/1990 e dell'art. 5 e ss. del d.lgs. 33/2013. L'amministrazione aveva consentito un accesso parziale all'offerta tecnica, oscurandone ampie parti ritenute coperte da segreto tecnico o commerciale, e aveva negato integralmente l'accesso ai giustificativi in ragione dell'opposizione dell'aggiudicatario. Il ricorrente ha dedotto la violazione della disciplina sull'accesso agli atti di gara e sull'accesso difensivo, la violazione dell'art. 24 Cost. e dei principi di buon andamento, correttezza e trasparenza, nonché eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità e ingiustizia manifesta; ha inoltre invocato la disciplina dell'accesso civico generalizzato. L'amministrazione ha contestato la mancata dimostrazione dell'indispensabilità dei documenti per uno specifico giudizio, l'assenza della prova di resistenza e la sussistenza di segreti tecnici e commerciali. L'aggiudicatario ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il diniego parziale e totale opposto dall'ASL. Ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 50/2016, l'accesso agli atti delle procedure di affidamento è disciplinato dagli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990; tuttavia, l'art. 53, comma 5, lett. a), esclude l'accesso e ogni divulgazione alle informazioni contenute nell'offerta o nelle relative giustificazioni che costituiscano segreti tecnici o commerciali, purché oggetto di dichiarazione motivata e comprovata dell'offerente. Il richiedente non può limitarsi a invocare genericamente l'accesso difensivo o la mera intenzione di valutare l'opportunità di proporre un ricorso: deve dimostrare la specifica e concreta indispensabilità della documentazione per la cura o difesa di propri interessi giuridici, in relazione a un giudizio determinato. Nel caso concreto, il Consorzio non aveva ancora proposto alcun ricorso contro gli esiti della gara e la richiesta è stata qualificata come meramente esplorativa. Inoltre, l'ASL aveva motivato il diniego e gli oscuramenti, anche tenendo conto dell'opposizione dell'aggiudicatario e della tutela dei suoi segreti tecnici. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 53 d.lgs. 50/2016

    Le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali sono escluse dal diritto di accesso e da ogni forma di divulgazione.

    La disposizione disciplina l'accesso agli atti delle procedure di affidamento e pone una specifica preclusione all'accesso e alla divulgazione delle informazioni coperte da segreti tecnici o commerciali, salvo il necessario bilanciamento con esigenze difensive concretamente dimostrate.

  • art. 53, comma 5, lett. a), d.lgs. 50/2016

    Esclude perentoriamente il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite nell'ambito dell'offerta o a giustificazione della medesima che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici o commerciali.

    La tutela del segreto tecnico o commerciale opera quando la dichiarazione dell'offerente sia motivata e comprovata; l'accesso difensivo non può fondarsi su una richiesta generica o esplorativa.

  • artt. 22 e ss. l. 241/1990

    Sono richiamati dall'art. 53 del d.lgs. 50/2016 quale disciplina generale per l'esercizio dell'accesso agli atti delle procedure di affidamento.

  • art. 24, comma 7, l. 241/1990

    Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici.

    L'accesso difensivo richiede la necessità della conoscenza del documento per la cura o difesa di interessi giuridici; nella materia degli appalti tale esigenza deve essere bilanciata con la tutela dei segreti tecnici e commerciali e tradursi nella prova della concreta indispensabilità.

  • art. 5 e ss. d.lgs. 33/2013

    Il ricorrente ha invocato anche l'accesso civico, ma il TAR ha deciso la controversia sulla base della disciplina speciale dell'accesso agli atti di gara e della mancata dimostrazione dell'indispensabilità difensiva.

Massime di principio

  • Nelle procedure di affidamento, l'accesso difensivo all'offerta tecnica e ai relativi giustificativi non è legittimato dal mero richiamo alla necessità di predisporre una possibile futura impugnazione: il richiedente deve dimostrare la specifica e concreta indispensabilità dei documenti per la cura o difesa di un interesse giuridico determinato.
  • La mera intenzione di verificare l'opportunità di proporre ricorso contro gli esiti di una gara non consente un accesso esplorativo a informazioni riservate dell'aggiudicatario, anche quando il richiedente sia un concorrente con un interesse obiettivo alla contestazione.
  • La tutela dei segreti tecnici o commerciali contenuti nell'offerta o nei suoi giustificativi prevale sull'accesso quando l'offerente abbia formulato una dichiarazione motivata e comprovata e il richiedente non dimostri la concreta indispensabilità della conoscenza per una specifica difesa.
  • L'amministrazione può procedere all'oscuramento parziale dell'offerta tecnica e negare l'accesso ai giustificativi dell'offerta anomala quando motivi il diniego in relazione alla tutela dei segreti tecnici o commerciali e all'opposizione dell'aggiudicatario.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso difensivoAccesso agli atti di gara
RamiAccesso e trasparenzaContratti pubblici
IstitutiDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneTrasparenza e pubblicità

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