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Sentenza

Sentenza del 13/02/2017 n. 505 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IVA - Fatture per operazioni inesistenti - Frode carosello - Onere della prova.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la detraibilità dell'IVA indicata in fatture relative a operazioni fittizie, nell'ambito di una frode carosello. Occorre stabilire su chi ricada l'onere di provare la frode realizzata a monte e la conoscenza, o conoscibilità, della frode da parte del cessionario.

La decisione

Il principio affermato è che l'Amministrazione finanziaria deve provare, anche mediante presunzioni semplici ai sensi dell'art. 2727 c.c., sia l'esistenza della frode fiscale sia il fatto che il cessionario ne fosse a conoscenza o avrebbe dovuto conoscerla. Solo dopo l'assolvimento di tale onere spetta al contribuente dimostrare che le operazioni indicate in fattura corrispondono, anche soggettivamente, a quelle effettivamente realizzate, oppure che egli ha fatto affidamento incolpevole sulla regolarità fiscale del cedente. Il testo non indica l'esito concreto del giudizio né il dispositivo; pertanto non è possibile individuare con certezza il vincitore processuale.

Norme richiamate

  • Art. 2727 del codice civile

    Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.

    L'Amministrazione finanziaria può dimostrare la frode e la conoscenza o conoscibilità della stessa anche mediante presunzioni, purché gli elementi presuntivi siano idonei a fondare il ragionamento probatorio.

  • Principio giurisprudenziale richiamato da Cass. n. 13803/2014

    L'onere probatorio è distribuito in due fasi: inizialmente grava sull'Amministrazione la prova della frode e del coinvolgimento conoscitivo o colposo del cessionario; successivamente il contribuente deve dimostrare l'effettività soggettiva delle operazioni o il proprio affidamento incolpevole.

Massime di principio

  • In presenza di fatture per operazioni inesistenti o di frodi carosello, la sola contestazione dell'Amministrazione non è sufficiente: essa deve fornire elementi, anche presuntivi, che dimostrino la frode e la conoscenza o conoscibilità della stessa da parte del contribuente.
  • Il contribuente non è tenuto a provare preventivamente l'assenza di frode; tuttavia, quando l'Amministrazione abbia fornito indizi gravi e coerenti, deve dimostrare l'effettività delle operazioni, la corretta identificazione dei soggetti coinvolti e l'adozione di cautele ragionevoli.
  • La regolarità formale della fattura, dei pagamenti o della contabilità non garantisce da sola il diritto alla detrazione se emergono elementi che collegano il contribuente alla frode.
  • Per tutelare la detrazione è opportuno conservare documentazione sull'effettiva consegna dei beni o prestazione dei servizi, sull'identità e affidabilità commerciale del cedente, sui pagamenti e sulle verifiche svolte prima dell'operazione.
  • Il fatto che il cedente abbia commesso irregolarità fiscali non comporta automaticamente la perdita della detrazione per il cessionario: è necessario dimostrare anche il suo coinvolgimento conoscitivo, effettivo o colposo.

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