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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25393/2023 del 29/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (consumatore)

La controversia

Una persona fisica aveva stipulato con una società un contratto di fornitura di arredi completi per bar, con pagamento di un acconto e rateizzazione del residuo con previsione di un intervento di leasing procurato dalla fornitrice. Ricevuta la merce, lamentava vizi qualitativi e quantitativi, oltre alla mancata consegna di parte dei beni, perché il finanziamento/leasing non era stato accolto. Agiva quindi per la risoluzione del contratto e per il risarcimento del danno. Nel frattempo le veniva notificato un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società fornitrice per il pagamento del prezzo residuo, che ella opponeva. Dopo il fallimento della società, il Tribunale dichiarava risolto il contratto, riconosceva il diritto alla restituzione dell’acconto e revocava il decreto ingiuntivo; la Corte d’appello, su gravame della curatela, riformava e dichiarava improcedibili sia la domanda di risoluzione sia l’opposizione a decreto ingiuntivo. Con il ricorso per cassazione la parte acquirente deduceva: (1) nullità della sentenza d’appello per ultrapetizione e per errata lettura della sua rinuncia alle domande restitutorie e risarcitorie, che sarebbero state solo conseguenza automatica della risoluzione; (2) violazione della disciplina fallimentare, sostenendo che, essendo la domanda di risoluzione proposta prima del fallimento e riguardando beni mobili non soggetti a trascrizione, la causa dovesse restare al giudice ordinario; (3) violazione delle regole sull’opposizione a decreto ingiuntivo, poiché il fallimento del creditore opposto non avrebbe potuto rendere improcedibile l’opposizione davanti al giudice che aveva emesso il decreto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendo corretta la dichiarazione di improcedibilità della domanda di risoluzione davanti al giudice ordinario perché, non essendo la domanda trascritta e avendo la parte riproposto anche pretese restitutorie e risarcitorie, queste ultime ricadevano nella competenza del giudice fallimentare e trascinavano la controversia nel rito concorsuale. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che l’opposizione a decreto ingiuntivo non diventa improcedibile per il sopravvenuto fallimento del creditore opposto, poiché la competenza funzionale del giudice dell’opposizione resta inderogabile; la presenza del fallimento poteva incidere semmai su eventuali domande riconvenzionali, non sull’opposizione in sé. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla medesima Corte d’appello in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    indica i vizi denunciabili in cassazione per violazione di legge e nullità della sentenza.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per denunciare ultrapetizione; la Corte esclude che il giudice d'appello abbia deciso oltre la domanda per quanto riguarda la questione della improcedibilità della domanda risolutoria.

  • art. 184 c.p.c.

    nel testo vigente anteriormente alla novella di cui alla L. 353/90

    richiamato nel primo motivo come norma processuale violata nella fase di precisazione delle conclusioni.

  • art. 72, comma 5, l.fall.

    la Corte precisa che la disciplina novellata non era applicabile ratione temporis; richiama però il principio per cui le domande di risoluzione non trascritte, se dirette a fare valere pretese restitutorie o risarcitorie, devono essere trattate nel rito concorsuale.

  • artt. 24, 52 e 93 l.fall.

    impongono la concentrazione delle azioni e l'accertamento dei crediti nel procedimento fallimentare; la Corte li applica per affermare che le pretese restitutorie e risarcitorie non possono proseguire in sede ordinaria.

  • art. 1458 c.c.

    la risoluzione ha effetto retroattivo e comporta le restituzioni, ma tali effetti non possono essere pronunciati d'ufficio e richiedono una domanda di parte.

  • art. 645 c.p.c.

    nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la competenza funzionale del giudice che ha emesso il decreto resta inderogabile.

  • art. 58 L. n. 69/2009

    richiamato solo per il regime del termine di impugnazione applicabile al procedimento instaurato prima del 2009.

  • L. fall. artt. 24, 52, 93

    le domande che mirano a restituzione e risarcimento verso il fallito devono essere trattate come crediti concorsuali secondo il rito di accertamento del passivo.

Massime di principio

  • La domanda di risoluzione contrattuale proposta prima del fallimento può restare al giudice ordinario solo se è autonoma e, nei casi in cui la legge lo richieda, se è stata trascritta in modo da renderla opponibile alla massa; se invece è accompagnata da pretese restitutorie o risarcitorie non trascrivibili e non finalizzate a scopi estranei al concorso, queste ultime devono essere fatte valere nel procedimento di verifica del passivo.
  • Gli effetti restitutori della risoluzione non vengono automaticamente pronunciati dal giudice in assenza di specifica domanda; la parte può scegliere se chiedere o meno la restituzione della prestazione eseguita.
  • L'attrazione al giudice fallimentare opera per le pretese creditorie derivanti dal rapporto con il fallito, ma non consente di dichiarare improcedibile l'opposizione a decreto ingiuntivo davanti al giudice che ha emesso il decreto, la cui competenza funzionale è inderogabile.
  • Nel processo di opposizione a decreto ingiuntivo, il sopravvenuto fallimento del creditore opposto non travolge il giudizio di opposizione; può incidere soltanto su eventuali domande riconvenzionali o sulle pretese da insinuare al passivo.
  • Quando si contesta in cassazione la decisione sulla riproposizione delle domande dopo una rinuncia, occorre verificare il contenuto effettivo delle conclusioni precisate, ma la qualificazione della domanda dipende dalla sua sostanza e non dalla sola formula usata dalla parte.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeOpposizioni esecutiveTransazione
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContratti
IstitutiOnere della provaGiudicato

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